ISSN 2039-1676


22 marzo 2016 |

Il diritto di fronte all'emergenza. Tra terrorismo e rifugiati, ricordando Guido Galli

Testo dell'intervento alla Terza Giornata sulla Giustizia - per Guido Galli (Università Statale di Milano, 21.3.2016)

Pubblichiamo il testo scritto dell'intervento conclusivo del prof. Gian Luigi Gatta alla Terza Giornata sulla Giustizia - Per Guido Galli, celebrata dall'Università Statale di Milano lunedì 21 marzo 2016 (Aula Magna). Il programma dell'incontro, comprensivo quest'anno di una sessione tematica dedicata al problema dei rifugiati, può leggersi tra i documenti correlati nella colonna di destra.

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1. Questa mattina abbiamo parlato di due fenomeni indubbiamente diversi, accomunati però dal loro presentarsi come emergenze.

a)  Una prima emergenza è rappresentata dal terrorismo; un terrorismo di matrice politica, nell'Italia degli Anni di Piombo in cui lavorò e perse la vita Guido Galli; il terrorismo di matrice religiosa, ma pur sempre politico, con il quale purtroppo ci stiamo abituando a convivere, anche nel mondo occidentale: a partire dall'attacco alle Torri Gemelle, nel 2001, fino ai recenti attacchi di Parigi (è del fine settimana la notizia dell'arresto di uno degli autori degli attacchi, a Moleenbeck, periferia di Bruxelles, cuore dell'Europa).

b) Una seconda e diversa emergenza, connessa alla prima per ragioni geo-politiche, è rappresentata dall'enorme flusso verso l'Europa, spesso attraverso le porte dell'Italia, di persone che, nel medio oriente o in Africa, fuggono da persecuzioni e guerre e reclamano lo stato di rifugiati, cercando una nuova vita nel nostro continente. Un flusso, questo, che alimenta quello della normale immigrazione per cause economico/sociali, che dagli anni Novanta ad oggi tante vittime ha mietuto e continua a mietere sulle rotte del Mediterraneo, solcato dalle carrette del mare, con continui, tragici, naufragi. L'immagine del piccolo Aylan, 3 anni, fuggito dalla guerra in Siria e trovato morto annegato su una spiaggia, in Turchia, ha sconvolto il mondo intero.

 

2. Il compito di fronteggiare e gestire le emergenze è proprio della politica, nazionale e internazionale. Il diritto è per sua natura uno strumento fondamentale, ancorché non esclusivo, per la gestione dei fenomeni sociali, compresi quelli emergenziali. E l'uso del diritto, in una direzione piuttosto che nell'altra, è frutto di scelte politiche, che possono essere le più diverse.

Ebbene, il pericolo che si annida dietro alla gestione dell'emergenza - che è per definizione una situazione eccezionale - è di legittimare l'introduzione di profonde deroghe ai principi fondamentali in tema di diritti e garanzie dell'individuo; deroghe destinate a diventare regola nella misura in cui l'emergenza - si chiami terrorismo, si chiami immigrazione per motivi umanitari- diviene perenne-emergenza. Ed è un italico vizio.

 

3. Mi piace a questo proposito ricordare, a conclusione di questa Giornata, quanto Guido Galli ha scritto, all'indomani del sequestro di Aldo Moro, nella premessa di  un libro destinato agli studenti del suo corso di Criminologia, nella nostra Facoltà di Giurisprudenza, qui in Statale: "viviamo tempi oscuri: ma gli strumenti per uscirne non devono essere totalmente inidonei alla difesa delle istituzioni e della vita dell'individuo; o indiscriminatamente compressivi della libertà individuale, in nome di 'ragioni di emergenza' il cui sbocco frequente  ci è purtroppo ben noto" (La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977, Cortina ed., 1978).

L'emergenza, ci dice Guido Galli, difensore della civiltà del diritto e della giustizia, non deve e non può legittimare compressioni irragionevoli dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella Costituzione e nel diritto internazionale.

Questa è allora la lezione di Galli (una delle tante): i principi e le garanzie fondamentali vanno difesi anche di fronte all'emergenza, onde evitare regressioni, sempre possibili, sulla via dello sviluppo della civiltà del diritto e della tutela dei diritti umani.

Principi e garanzie fondamentali vanno difesi anche quando è forte la tentazione di abbandonarli e di seguire politiche indiscriminatamente repressive, che secondo logiche spesso populistiche suonano come risposte tranquillizzanti alle orecchie dei cittadini, e consentono di raccogliere un facile consenso elettorale. Tentazioni simili sono presenti nel nostro Paese, come lo sono in Europa - ad es. in Francia, a seguito degli attacchi di Parigi; in Germania, dopo i fatti accaduti a Colonia, a capodanno - e negli U.S.A. (come testimonia la campagna elettorale in corso).

Il rischio, ancor più tangibile in materia penale, è che politiche di indiscriminato rigore in materia di lotta al terrorismo e di contrasto all'immigrazione irregolare possano segnare un arretramento nella difesa dei diritti e delle garanzie fondamentali. Di questo rischio una politica accorta e responsabile deve essere consapevole.

 

4. Quanto in particolare alla condizione dei rifugiati - tema attuale che la nostra Università ha scelto di approfondire in questa Terza Giornata della Giustizia - una battaglia di civiltà del nostro tempo mi pare debba essere volta a riconoscerli per quel che sono, e cioè vittime di persecuzioni, di crimini internazionali contro l'umanità.

Se e quando è vittima di reati, il rifugiato deve essere naturalmente tutelato. Quando però è autore di reato - violenza sessuale, come a Colonia, atti con finalità di terrorismo, o reati comuni - il rifugiato deve altrettaneto naturalmente essere chiamato a rispondere penalmente come qualsiasi altra persona, con la garanzia - indefettibile - di non poter essere rimpatriato nel paese dal quale è fuggito e in cui sarebbe perseguitato: una garanzia oggi prevista dall'art. 16, comma 9 t.u. imm. per l'espulsione come sanzione sostitutiva o misura alternativa alla detenzione. In quanto autore di reato (punito con pena detentiva), il rifugiato entra in carcere come qualsiasi altra persona; e ha anzi una buona probabilità di entrarvi, se è vero che gli stranieri, in carcere, rappresentano in Italia il 32% dei detenuti, contro una media del 13% dei paesi del Consiglio d'Europa.

Non è però certamente tollerabile che i richiedenti asilo, arrivati sulle nostre coste, vengano privati della libertà personale in luoghi chiusi - si chiamino centri di accoglienza, hotspot, ovvero C.I.E. - in situazioni di sostanziale detenzione, senza aver commesso un reato e in assenza delle garanzie proprie dei detenuti, per lo più in condizioni di detenzione inumane e degradanti che sono state censurate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a settembre dell'anno scorso, con una sentenza relativa al centro di Lampedusa (Khlaifia c. Italia).

E' una decisione importante - impugnata e che presto sarà rivalutata dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo - che ci ricorda ancora una volta, seppur rispetto a una materia affatto diversa, l'insegnamento di Guido Galli: i diritti umani non  possono essere calpestati in nome dell'emergenza.