ISSN 2039-1676


30 gennaio 2017 |

Le Sezioni Unite della Cassazione sulle sorti delle statuizioni civili nel giudizio di impugnazione a seguito della depenalizzazione operata con i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2016: un punto di arrivo?

Nota a Cassazione penale, Sez. Un., sent. del 29 settembre 2016 (dep. 7 novembre 2016), n. 46688, Pres. G. Canzio, Rel. M. Vessichelli

Contributo pubblicato nel Fascicolo 1/2017

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Abstract. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto all’indomani dell’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2016 – circa la possibilità per il giudice dell’impugnazione di poter decidere sui soli capi civili della sentenza impugnata qualora il reato per cui si procede è tra quelli attinti dalla depenalizzazione –, hanno affermato che, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il presente contributo, dopo una breve analisi delle principali novità introdotte dagli interventi di depenalizzazione, mira ad individuare le ragioni sottese al sorto contrasto giurisprudenziale soffermandosi, in particolare, sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite le cui motivazioni, lungi dall’essere esaustive, inducono a prospettare possibili profili di illegittimità costituzionale della normativa di riferimento.

 

SOMMARIO: 1. La depenalizzazione ad opera dei Decreti Legislativi n. 7 e n. 8 del 2016: brevi cenni introduttivi. – 2. Sui profili di diritto intertemporale. – 3. Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza. – 3.1. Gli indirizzi della II Sezione della Cassazione. – 3.2. La posizione della V Sezione della Cassazione. – 4. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 46688/2016. – 5. Questione incidentale. – 6. Brevi, ma necessarie, considerazioni conclusive.