ISSN 2039-1676


15 febbraio 2017

La Corte di Cassazione muta orientamento: la sentenza dichiarativa di fallimento, nella bancarotta pre-fallimentare, è condizione obiettiva di punibilità (informazione provvisoria)

Con una decisione sicuramente storica, la Corte di Cassazione (Sezione V penale − udienza 8 febbraio 2017 − Presidente Fumo – rel. De Marzo) ha affermato che nei reati di bancarotta pre-fallimentare la sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità e che, conseguentemente, il momento consumativo − anche ai fini della competenza territoriale e del decorso della prescrizione − rimane fissato nel momento e nel luogo ove tale condizione si verifica (tempo e luogo della dichiarazione di fallimento).

 

In tal modo i giudici di legittimità hanno mutato un orientamento (risalente a Sezioni Unite 25 gennaio 1958, ric. Mezzo) che, pur con varianti lessicali, qualificava il fallimento come elemento del reato, accogliendo invece la diversa impostazione sostenuta da autorevole dottrina (cfr C. Pedrazzi, (sub) Art. 216, in Pedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito. Artt. 216-227, in Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1995, 1 s., adesso anche in C. Pedrazzi, Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 439 ss.; M. Romano (sub) Art. 44, in Id., Commentario sistematico del codice penale, I, 3a ed., Milano, 2004, 480; G. Marinucci- E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte generale, 4a ed., Milano, 2012, 376 s.), anche di recente riproposta (cfr G.G. Sandrelli, La riforma della legge fallimentare: i riflessi penali, in Cass. pen., 2006, 1297 ss., in particolare, 1299, che suggeriva «un ripensamento giurisprudenziale circa il possibile inquadramento della vicenda concorsuale nella categoria delle condizioni obiettive di punibilità (elementi esterni al fatto tipico) consentirebbe una soluzione più razionale»; F. D'Alessandro, Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa del fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?, in questa Rivista, 8 maggio 2013; F. Mucciarelli, La bancarotta distrattiva è reato d'evento?, in Dir. pen. proc., 2013, 437; Id., Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario fra teoria e prassi?, in questa Rivista, 23 febbraio 2015, ora anche in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 4/2015, 390).

Per vero spunti anticipatori del mutato orientamento giurisprudenziale si leggevano già in Cass. pen., Sez. V, 5 dicembre 2014 (dep. 15 aprile 2015), n. 15613, Pres. Lombardi, Est. Savani e Pistorelli, in questa Rivista, 13 maggio 2015, con commento di C. Bray, La Cassazione sul caso Parmalat-Capitalia (e sul ruolo del fallimento nel delitto di bancarotta).

 

In attesa di conoscere le motivazioni della decisione, si pubblica l'informazione provvisoria della stessa Quinta Sezione della Corte di Cassazione in data 14 febbraio 2017.