ISSN 2039-1676


31 luglio 2017 |

Dissenso informato alle emotrasfusioni e trattamento sanitario coatto

Nota a G.I.P. Tivoli, ord. 11 febbraio 2017 (dep. 17 febbraio 2017), Giud. Bonagura

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. A quasi dieci anni dalla nota sentenza a Sezioni Unite «Giulini», la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli offre l’occasione per tornare a parlare della rilevanza penale dell’atto medico attuato contro il dissenso del paziente (espresso attraverso un rappresentante, nel caso di specie un amministratore di sostegno); nonché per fare il punto sull’acceso dibattito circa il rifiuto di cure salvavita, i trattamenti sanitari coatti e il rilievo dello stato di necessità (art. 54 c.p.).

 

SOMMARIO: 1. Il fatto e la pronuncia. – 2. Il consenso al trattamento medico-chirurgico nel diritto italiano. – 2.1. I requisiti del consenso informato. – 2.1.1. Il valore del rifiuto di cure non più confermabile prestato a mezzo dell’Amministratore di sostegno. – 3. La trasfusione arbitraria nelle Termopili dell’abuso d’ufficio. – 4. Sulla natura unica o plurima della condotta del medico. – 5. Lesioni, violenza privata e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice: la decisione del GIP. – 5.1 Qualche notazione critica. – 6. Una postilla sullo stato di necessità. – 7. Conclusioni.