ISSN 2039-1676


31 luglio 2017 |

L’aporia della coercizione terapeutica "per malattia mentale" in un ordinamento liberaldemocratico: profili di incostituzionalità

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Il cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio (t.s.o.) rivolto al paziente psichiatrico presenta profili di sospetta incostituzionalità, in particolar modo nel confronto con gli artt. 13 e 32 Cost. Alcuni aspetti che lo riguardano – quali la restrizione della libertà personale, la motivazione sulla base di asserite esigenze di tutela dell’incolumità pubblica, il pregiudizio circa la pericolosità sociale del sofferente psichico – paiono segnare una profonda differenza tra tale provvedimento e le altre misure di carattere sanitario, rendendolo più simile a misure aventi natura, per così dire, “para-penale”, quali le misure di prevenzione personali.

 

SOMMARIO: 1. Rilevanza del carattere “para-penale” del t.s.o. rivolto al sofferente psichico nel confronto con i parametri costituzionali. – 2. Art. 13 Cost.: la libertà personale intesa come “libertà della persona fisica da arbitrarie misure coercitive”. Primi profili di incostituzionalità del t.s.o. rivolto al sofferente psichico. – 3. Art. 32 Cost.: la libertà di autodeterminazione terapeutica ed il diritto di rifiutare le cure. – 3.1. Profili critici nel raffronto con l’art. 32 Cost.: l’indeterminatezza del trattamento sanitario coattivo rivolto al sofferente psichico. – 3.2. Il “rispetto della persona umana”. – 3.2.1. La tutela dell’incolumità pubblica – 4. Conclusione: restrizione della libertà personale, tutela dell’incolumità pubblica e pregiudizio circa la pericolosità sociale del sofferente psichico quali elementi caratterizzanti la struttura del t.s.o. “per malattia mentale”.