ISSN 2039-1676


23 febbraio 2018 |

Brevi considerazioni sulla nuova legge in favore degli orfani per crimini domestici

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici)

Per leggere il testo della legge in esame, clicca qui.

 

1. Segnaliamo ai nostri lettori che 16 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge n. 4/2018, meglio descritta in epigrafe.

Due sembrano essere gli obiettivi perseguiti dal legislatore: da una parte riconoscere pari dignità ai rapporti di coniugio, alle unioni civili e ai rapporti di convivenza basati su una relazione affettiva stabile, i c.d. conviventi more uxorio; dall’altra semplificare e agevolare per gli orfani di crimini domestici tutte quelle attività processuali, successorie e di altra natura che seguono il reato.

Per quanto riguarda il versante penalistico, la novella legislativa opera su quattro differenti temi: il gratuito patrocinio, l’aggravante per l’omicidio dell’art. 577 c.p., il sequestro conservativo e la concessione della provvisionale.

 

2. Di particolare interesse è l’intervento sull’art. 577 c.p., dato che proprio questa disposizione sollevava particolari problemi in termini di uguaglianza di trattamento tra coniugi e conviventi[1]: il secondo comma, infatti, si limitava a prevedere l’aggravante in relazione ai soli rapporti di coniugio, e la giurisprudenza in più occasioni aveva negato che tale aggravante potesse essere estesa ai conviventi more uxorio[2].

La nuova disciplina modifica il primo comma, prevedendo ora la pena dell’ergastolo per i casi di omicidio commesso contro ascendente o discendente, contro il coniuge, anche legalmente separato, contro il partner dell’unione civile o contro il convivente more uxorio[3].

Contestualmente, la legge modifica altresì il secondo comma, che prevede la reclusione da 24 a 30 anni, rendendolo applicabile all’omicidio commesso nei confronti del coniuge divorziato o al partner dell’unione civile, quando cessata.

Vengono meno così i problemi in precedenza indicati, pur permanendo una differenza di trattamento in relazione alla modifica del secondo comma dell’art. 577 c.p., giacché l’aggravante diventa ora applicabile qualora il fatto sia commesso in danno al coniuge divorziato e al partner dell’unione civile cessata, ma non all’ex convivente more uxorio; differenza che mal si concilia e difficilmente si spiega se si tiene conto dell’equiparazione, avvenuta con la medesima legge, tra le tre diverse ipotesi di unione.

 

3. Agli artt. 1, 3 e 4 del testo di legge s’introducono poi tre novità applicabili solo in favore di minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di un omicidio commesso dal coniuge, dal partner dell’unione civile o dal convivente more uxorio, in tutti e tre le ipotesi anche a seguito di separazione – cessazione del rapporto. In particolare:

- l’art. 1 introduce una nuova e più favorevole disciplina in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato, con l’inserimento del comma 4-quater all’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[4], che dispone una deroga ai limiti di reddito previsti per l’accesso tanto nel processo penale, quanto in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata;

- l’art. 3, inserendo un nuovo comma 1-bis all’art. 316 c.p.p., assegna al pubblico ministero il dovere di chiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno civile subito dai figli della vittima;

- l’art. 4, infine, disponendo l’aggiunta di un nuovo comma 2-bis all’art. 539 c.p.p., attribuisce al giudice il dovere di provvedere, anche eventualmente d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno; la disposizione sancisce altresì la conversione di quanto oggetto di sequestro a titolo conservativo in pignoramento, a seguito della sentenza di condanna in primo grado (in deroga all’art. 320 co. 1 c.p.p.).

 

4. La legge apporta infine una serie di novità di natura extrapenale. Per le medesime ipotesi di omicidio del coniuge, del partner civile e del convivente, sono previste una serie di novità in tema di:

- disciplina successoria; in particolare all’art. 5 s’introduce una sospensione a succedere per l’autore del reato fino al raggiungimento del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di proscioglimento; all’art. 6 è attribuito il diritto alla quota di riserva ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in favore degli orfani; l’art. 7 dispone la sospensione della pensione di reversibilità al coniuge per il quale sia stato richiesto rinvio a giudizio per l’ipotesi di omicidio volontario e attribuisce agli orfani la titolarità della medesima, fino all’eventuale sentenza di proscioglimento;

- affidamento; l’art. 10 ribadisce la necessità di privilegiare la continuità delle relazioni affettive nella procedura di affidamento;

- decadenza dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica per il coniuge, partner o compagno condannato, ferma restando la possibilità delle altre persone conviventi di subentrare nel contratto (art. 12);

- cambio del cognome per l’orfano (art. 13);

- servizi di assistenza per gli orfani, che dovranno essere istituiti da Stato, Regioni e Autonomie Locali[5] (art. 8);

- servizio di assistenza gratuita di tipo medico-psicologico (art. 9);

- l’estensione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenta anche agli orfani per crimini domestici (art. 11).

 


[1] Si noti peraltro che, a proposito delle unioni civili, non vi era alcun problema in termini di uguaglianza, dato l’art. 574 ter, introdotto dal D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 6, il quale espressamente dispone «agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

[2] Cfr. Cass. Pen. Sez. 1, 2 febbraio 2016 n. 808, Zambrano Diaz, in CED Cassazione n. 268837; Cass. Pen. Sez. 5, 14 febbraio 2007 n. 8121, Asquino e altro, in CED Cassazione n. 236525.

[3] Si segnala peraltro che all’aggravante dell’art. 577 fa espresso rinvio anche l’art. 585 c.p., indicante le aggravanti per i reati di cui agli art. 582, 583, 583 ter, 584 c.p., cui dunque si applica la modifica legislativa.

[4] D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115.

[5] In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.