ISSN 2039-1676


31 gennaio 2017 |

Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici

Note a margine del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6

Con il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, pubblicato nella G.U. n. 22 del 27 gennaio 2017, sono state apportate alcune modifiche al codice penale, che realizzano il coordinamento della disciplina penalistica - dei delitti contro la famiglia ma non solo - con la legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), alla quale notoriamente si deve l'introduzione per la prima volta in Italia delle 'unioni civili' tra persone dello stesso sesso, oltre alla regolamentazione delle convivenze di fatto. Il presente contributo del prof. Gian Luigi Gatta - che rappresenta una rielaborazione di una voce enciclopedica scritta dall’Autore per Treccani-Il libro dell’anno del diritto 2017, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, in corso di pubblicazione - passa in rassegna le novità introdotte dal D.lgs. in commento che, per estendere la disciplina penalistica alle parti delle unioni civili, con effetti tanto in bonam quanto in malam partem, modifica la nozione di 'prossimi congiunti' (art. 307, co. 4 c.p.), nonchè quelle di 'matrimonio' e di 'coniuge' - attraverso l'introduzione di un nuovo art. 574 ter cp. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale"). Oggetto di modifica è anche la disciplina dell'art. 649 c.p. (non punibilità/procedibilità a querela dei delitti contro il patrimonio).

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Abstract. L’assetto giuridico dei rapporti familiari ha subito un epocale cambiamento con la l. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), che ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha disciplinato le convivenze di fatto. La riforma ripercuote i suoi effetti anche nel diritto penale; per quanto si tratti, a dire il vero, di effetti sostanzialmente trascurati durante i lavori parlamentari. In particolare, quanto alle ‘unioni civili’, in assenza di un’espressa previsione di legge è il Governo, attraverso una generica delega legislativa non specificamente riferita al diritto penale, ad essersi fatto carico con il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 del problema del coordinamento con le non poche disposizioni penalistiche interessate dalla riforma. Oltre a prendere atto delle novità (estensione di norme incriminatrici, circostanze del reato, scusanti e cause di non punibilità), l’interprete deve confrontarsi con alcuni profili problematici, tra i quali il mancato coordinamento normativo in rapporto alle convivenze di fatto, escluse dal raggio d’azione della legge delega.

 

SOMMARIO: 1. ‘Unioni civili’ e regolamentazione delle convivenze di fatto: una storica novità per il diritto di famiglia, e non solo. – 2. Il diritto penale di fronte all’evoluzione sociale e normativa dei rapporti di tipo familiare. – 3. Convivenze di fatto e diritto penale: le (poche) novità – 4. Unioni civili e diritto penale – 4.1. Il D.lgs. 19 gennaio 2016, n. 6. – 4.2. La nuova nozione di ‘prossimi congiunti’ – 4.3. Le nuove nozioni di ‘matrimonio’ e di ‘coniuge’ – 4.4. Nuova estensione della disciplina dell’art. 649 c.p. (non punibilità dei delitti contro il patrimonio). – 5. Le novità in ambito processuale (cenni). – 6. Considerazioni conclusive e profili problematici.