ISSN 2039-1676


12 marzo 2019 |

La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all'art. 34-bis codice antimafia

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2019

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

SOMMARIO: 1. Il controllo giudiziario delle aziende di cui all'art. 34-bis del D.lgs n. 159 del 2011: profili generali. – 2. I presupposti di applicazione dell'istituto. – 3. L'ambito di applicazione soggettivo. – 4. I presupposti oggettivi: la soggezione e l'agevolazione. – 4.1. La possibilità di applicare l’amministrazione giudiziaria anche alla “vittima”. – 5. L'occasionalità dell'agevolazione. – 6. Le conseguenze derivanti dall'applicazione del controllo giudiziario: il duplice contenuto del controllo. – 7. L'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 34 bis. Profili generali. – 7.1 Segue: ancora sui presupposti di cui al comma 6 dell’art. 34-bis e la pretesa sussistenza di un interesse pubblico. – 7.2 Segue: il presupposto dell'impugnazione dell'interdittiva antimafia. – 8. L'applicabilità del controllo giudiziario di cui al comma 6 dell’art. 34-bis alle ipotesi di diniego della iscrizione alla cosiddetta white list di cui all'art. 52 della L. n. 190/2012.