11 luglio 2016 |
Ancora una decisione innovativa del Tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali
Trib. Milano, Sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, Pres. Roia, Est. Tallarida
1. Con decreto del 24 giugno, eseguito qualche giorno addietro congiuntamente a una connessa ordinanza di custodia cautelare, la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha applicato l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice antimafia a una rilevante società di proprietà pubblica operante presso la Fiera milanese (clicca qui per scaricare l'articolo di L. Ferrarella sul Corriere relativo alla vicenda). In estrema sintesi, si contesta a tale società di essersi avvalsa delle forniture di servizi resi da un ente gestito di fatto da soggetti riconducibili ad ambiti criminali, mediante prassi negoziali elusive delle regole anti-infiltrazione mafiosa.
Si tratta di un provvedimento molto interessante soprattutto per due aspetti: l'interpretazione dei requisiti normativi per l'applicazione dell'istituto, da un lato, e, dall'altro, la certamente innovativa soluzione prescrittiva adottata nel dispositivo
2. Sotto il primo punto di vista, il Tribunale anzitutto inquadra "la finalità dell'istituto", osservando che "non è (...) repressiva quanto preventiva, volta cioè non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con lo scopo di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti". In quest'ottica, l'oggettiva contiguità a interessi criminali rilevata nell'attività aziendale in termini di agevolazione in favore di interessi a sfondo mafioso, può costituire motivo di censura, soggiunge il tribunale, "esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi". Un approccio, tutto sommato, a orientamento prevalentemente "terapeutico" e a bassa intensità sanzionatoria nei confronti degli enti imprenditoriali rimasti impigliati nella rete dei condizionamenti mafiosi, che in realtà i giudici milanesi hanno cominciato a coltivare già con il noto provvedimento che quasi un lustro fa ha riguardato una multinazionale olandese con filiali in Lombardia (v. C. Visconti, Contro le mafie non solo confisca ma anche "bonifiche" giudiziarie per imprese infiltrate: l'esempio milanese, in questa Rivista, 20 gennaio 2012) e che si è fatta strada in diverse sedi giudiziarie. Basti pensare ai recenti provvedimenti aventi la medesima finalità "preventivo-terepeutica" adottati ai sensi dell'art. 34 Cod. antimafia dai tribunali di Roma, Palermo e Catania, riguardanti, rispettivamente: una grande cooperativa operante nel'ambito degli appalti pubblici, un colosso dell'energia e, infine, una società di costruzioni tra le più rilevanti in campo nazionale (per rilievi in tal senso: G. Pignatone, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in questa Rivista, 24 settembre 2015, a detta del quale "la situazione è cambiata in questi ultimissimi anni perché è diventato sempre più frequente che i giudici abbiano ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 34 Cod. ant."; esprime recentemente preoccupazione per i caratteri comunque invasivi della misura, invece, A. R. Castaldo, L'amministrazione giudiziaria va proposta con cautela, ne Il Sole 24ore, 3 luglio 2016, pag. 13, secondo il quale, tuttavia, "non si conoscono precedenti di rilievo a parte il noto caso TNT").
3. Sotto il secondo punto di vista, una volta precisato che la misura dell'amministrazione giudiziaria va intesa come "posta anche a favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza", il decreto milanese presenta - come anticipato - tratti inediti rispetto ai precedenti giurisprudenziali in quanto non dispone la sospensione dell'organo gestorio dell'ente sottoposto al provvedimento, limitandosi a nominare un amministratore giudiziario chiamato non a gestire - appunto - bensì ad attuare in collaborazione con lo stesso management della società una serie di prescrizioni volte a neutralizzare la rilevata infiltrazione e a munire l'impresa dei presidi occorrenti per scongiurare in futuro comportamenti aziendali analoghi a quello censurato. Ad occhi e croce, sembrerebbe una soluzione simile a quel tutoraggio che la riforma del Codice antimafia attualmente pendente in Senato prevede nel nuovo art. 34 bis sotto la rubrica "controllo giudiziario", riservandolo alle attività imprenditoriali esposte al pericolo concreto di un condizionamento mafioso (v. C. Visconti, Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in questa Rivista, 23 novembre 2015).