ISSN 2039-1676


13 maggio 2019

Il diritto al silenzio nel procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative a carattere punitivo: la Corte costituzionale investe la Corte di Giustizia UE

Corte cost., 10 maggio 2019, n. 117, Pres. Lattanzi, Red. Viganò

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La Corte costituzionale ha di nuovo sospeso un proprio giudizio incidentale di legittimità per utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, relativamente al tema delicatissimo delle sanzioni amministrative a carattere punitivo e della rilevanza, nel procedimento per la loro applicazione, del principio nemo tenetur se detegere.

La nostra Rivista ha già pubblicato a suo tempo l’ordinanza di rimessione della Corte suprema di cassazione (Sez. II civile, 13 aprile 2017 – 16 febbraio 2018, n. 3831, Pres. Petitti, Rel. Cosentino), con un commento di G.L. Gatta, "Nemo tenetur se detegere" e procedimento amministrativo davanti alla CONSOB per l’accertamento dell’abuso di informazioni privilegiate: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 quinquiesdecies T.U.F.

La Consulta, come accennato, ha stabilito di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel dispositivo del provvedimento si leggono, al fianco degli usuali provvedimenti ordinatori, i quesiti formali proposti ai Giudici di Lussemburgo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):

«a) se l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”;

b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”.»

Nell’attesa di commentare la decisione, ed al fine di una rapida informazione sul decisum, trascriviamo qui di seguito il comunicato stampa diffuso dalla stessa Corte costituzionale in occasione del deposito della ordinanza di rinvio pregiudiziale:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea dovrà chiarire se il “diritto al silenzio” che spetta a chi potrebbe essere incolpato di un reato valga anche davanti alla CONSOB per gli illeciti di sua competenza.

Con l’ordinanza n. 117, depositata oggi (relatore Francesco Viganò), la Corte costituzionale ha chiesto, infatti, ai giudici di Lussemburgo di stabilire, in via pregiudiziale, se per il diritto comunitario chi è sospettato di market abuse abbia il diritto di non rispondere alle domande della CONSOB nell’ambito della sua attività di vigilanza sui mercati finanziari.

La questione esaminata dalla Consulta, e sulla quale dovranno ora pronunciarsi anche i giudici europei, nasce dalla vicenda dell’amministratore di una società sottoposto a una pesante sanzione pecuniaria per non avere risposto alle domande della CONSOB su operazioni finanziarie sospette da lui compiute. L’interessato aveva impugnato la sanzione, sostenendo di aver semplicemente esercitato il diritto costituzionale di non rispondere a domande da cui sarebbe potuta emergere la propria responsabilità.

La Corte di cassazione, investita del caso, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma del Testo unico sulla finanza che prevede una sanzione da 50.000 a un milione di euro a carico di chi “non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB”, senza prevedere alcuna eccezione in favore di chi sia già sospettato di aver commesso un illecito.

La Corte costituzionale ha rilevato che il diritto comunitario stabilisce a carico degli Stati l’obbligo di sanzionare la mancata collaborazione con le autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Pertanto, prima di decidere la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto di chiedere alla Corte Ue se quest’obbligo valga anche nei confronti di chi è sospettato di aver commesso un illecito, e se comunque sia compatibile con il “diritto al silenzio”, cioè con il diritto di non essere costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».