ISSN 2039-1676


20 giugno 2011

La Cassazione torna a esprimersi sul regime di utilizzabilità  delle intercettazioni disposte in altro procedimento, nonché delle dichiarazioni rese dall'indagato in procedimento per un reato collegato sentito con le forme dell'esame testimoniale

Cass. pen, sez. I, 8.3.2011 (dep. 7.4.2011), n. 13986, Pres. Chieffi, Rel. Caiazzo

 
La sentenza qui segnalata si colloca nel solco del principio di diritto enunciato, e non più smentito, dalle Sezioni Unite nel 2004 (sent. 17.11.2004, ric. p.m. in proc. Esposito), in ordine al regime di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento.
 
L’inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento a quo rileva pure in quello ad quem, stante la generale portata dell’art. 271 c.p.p. Tuttavia, l’invalidità in quest’ultimo procedimento non dipende dalla mera mancata trasmissione degli atti e dei provvedimenti autorizzativi dell’attività di captazione, bensì dall’illegittimità del «procedimento di ammissione dell’intercettazione». Resta onere della parte che intenda far valere l’inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento ad quem allegare i decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte aliunde,così da provare la sussistenza dell’invalidità (integrando, questa, un fatto processuale); dal canto suo, il giudice può rilevare d’ufficio l’inutilizzabilità solo quando la stessa emerga dagli atti, non essendo egli tenuto a ricercarne d’ufficio la prova.
 
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese da chi sia stato esaminato in qualità di testimone, pur in un momento in cui avrebbe già dovuto rivestire la qualità di indagato in un procedimento per un reato collegato ai sensi dell’art. 371 comma 2 lett. b c.p.p., la sentenza stessa precisa che trova applicazione l’inutilizzabilità prescritta dall’art. 63 comma 2 c.p.p. Espunti i contributi narrativi in parola dal paniere probatorio, tocca al giudice del rinvio decidere se il giudizio possa essere ugualmente definito allo stato degli atti o se occorra, invece, procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, sentendo gli indagati in procedimento per un reato collegato nelle forme stabilite dall’art. 210 c.p.p.