ISSN 2039-1676


27 giugno 2011 |

Sezioni unite: l'ente non risponde del reato di falso in relazioni o comunicazioni delle società  di revisione (art. 174-bis del T.u.i.f.)

Cass., Sez. un., 23 giugno 2011, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, Ric. P.m. in proc. Deloitte & Touche s.p.a. (informazione provvisoria)

Nell’udienza pubblica del 23 giugno 2011, secondo quanto le stesse Sezioni unite hanno comunicato con l’usuale «informazione provvisoria», il massimo Collegio della Cassazione ha preso in esame il seguente quesito: «se sussista la responsabilità da reato dell’ente in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione contemplati dall’art. 174-bis d.lgs. n. 58 del 1998 (TUIF) poi formalmente abrogato dal d.lgs. n. 39 del 2010».
 
La soluzione è stata negativa, «in quanto l’art. 174-bis non è incluso nell’elenco dei reati previsti dall’art. 25-ter del d.lgs. n. 231 del 2001».
 
Come accennato, l’art. 174-bis del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria è stato formalmente abrogato ex art. 40 del d.lgs. 27 gennaio 2010,  n. 39(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La materia della «falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale» è ora regolata dall’art. 27 dello stesso d.lgs. n. 39 del 2010. Sull’attività di revisione legale dei conti è intervenuto incisivamente il successivo art. 37, attraverso modifiche di numerosi articoli del codice civile.
 
La sentenza sarà pubblicata non appena intervenuto il relativo deposito.