ISSN 2039-1676


23 luglio 2011 |

Corte cost., 22 luglio 2011, n. 240, Pres. Quaranta, Rel. Frigo (sul minimo edittale della pena prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione)

E' manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell'art. 630 c.p. - con riguardo agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena per fatti di "lieve entità " applicabile, invece, quanto al cd. "sequestro di ostaggi"

1. – L’art. 630 c.p. prevede che il sequestro di persona a scopo di estorsione sia punito con la pena minima di venticinque anni di reclusione. Una scelta estrema, maturata in tempi di frequente reiterazione del delitto, scelta della cui ragionevolezza può dubitarsi sotto molteplici profili. Basti dire che la soglia minima indicata è superiore alla durata massima della reclusione per un solo reato, come stabilita all’art. 23 dello stesso codice penale. E si noti, ancora, che lo schiacciamento della discrezionalità giudiziale in un varco quasi insignificante tra minimo e massimo della sanzione (pari a trenta anni) pone i problemi tipici delle «pene fisse», o almeno delle fattispecie legali che impongono l’assimilazione di fattispecie concrete molto eterogenee.
 
Non stupisce che la questione di legittimità della previsione sia stata nuovamente sottoposta alla Consulta. Nuovamente, perché una questione per molti versi analoga era già stata scrutinata, e dichiarata inammissibile, con l’ordinanza n. 163 del 2007.
 
Va detto che, anche nell’odierna occasione, il rimettente aveva ben giocato le sue carte. Non aveva infatti impostato le proprie censure in termini di irragionevolezza intrinseca, o di generica frustrazione della finalizzazione rieducativa della pena: parametri certamente rilevanti, ma ben difficilmente apprezzabili dalla Corte, che tradizionalmente rifiuta di censurare, in quanto rimesse alla discrezionalità legislativa, le singole opzioni sottese ai valori edittali della pena.
Il rimettente, piuttosto, era andato alla ricerca di un tertium comparationis, cioèdi una fattispecie asseritamente omologabile a quella oggetto delle sue censure, e però caratterizzata da una migliore adattabilità del trattamento sanzionatorio. Una illegittimità da dichiarare, insomma, secondo l’ordinario schema “triadico”, nella prospettiva dell’art. 3 Cost.
 
Il tertium comparationis è stato trovato nella figura di reato delineata all’art. 3, primo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718, cioè nel cd. «sequestro di ostaggi». Anche per tale reato la pena edittale spazia dai venticinque ai trenta anni di reclusione. Tuttavia il terzo comma del citato art. 3 stabilisce: «se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi». Pene dunque molto inferiori ai 25 anni, anche troppo, potendo il minimo edittale corrispondere ai nove mesi di reclusione. Ebbene, secondo il rimettente, l’art. 630 c.p. sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede una diminuente analoga a quella posta per il sequestro di ostaggi.
 
2. – In realtà la Consulta, con la già citata ordinanza n. 163 del 2007, aveva già incidentalmente escluso l’utilità di un raffronto tra l’art. 630 c.p. e l’art. 3 della legge n. 718 del 1985. A parità di condotta materiale, le due figure si distinguono per il finalismo dell’azione, che nel primo caso consiste nel perseguimento di un profitto ingiusto quale prezzo della liberazione del sequestrato, ma nel secondo non presenta tale connotazione (e neppure una coloritura terroristica, data la clausola di sussidiarietà che apre la fattispecie), tanto che il fatto può essere segnato addirittura da finalità “nobili” o altruistiche.   
 
Dunque, se per il sequestro di ostaggi  il legislatore ha previsto uno strumento di forte diminuzione dei valori edittali di pena, la stessa logica non si impone per il sequestro a fini estorsivi. Anzi – osserva la Corte – l’accoglimento della questione introdurrebbe evidenti distonie nel sistema, come ad esempio la previsione di un minimo edittale inferiore a quello attualmente previsto per il tentativo di estorsione.  
 
3. – Ma v’è un ulteriore aspetto di interesse nel provvedimento in commento. La parte privata (cioè l’imputato nel giudizio a quo) aveva chiesto che la legittimità della norma censurata fosse vagliata anche in rapporto all’art. 289-bis del codice penale, cioè al reato di sequestro con finalità di terrorismo. In effetti, anche per questa gravissima fattispecie, la legge prevede uno strumento di moderazione sanzionatoria, questa volta collocato nell’art. 311 c.p.: per tutti i delitti contro la personalità dello Stato è stabilito che, in caso di lieve entità del fatto, le pene siano diminuite (fino ad un terzo, secondo la regola generale).
 
La Corte non ha potuto che far rilevare come l’ambito del suo giudizio sia delimitato dal petitum proposto dal rimettente, senza alcuna possibilità che il relativo oggetto sia allargato su istanza delle parti del giudizio principale, o su iniziativa della Corte medesima (tutt’altra cosa essendo la cd. autorimessione). E tuttavia, nell’ordinanza, si legge anche una chiara e corrispondente delimitazione del giudizio di infondatezza in rapporto altertiumspecificamente invocato dal giudice a quo: « impregiudicato, quindi, il diverso tema prospettato dalla parte privata – la questione va dichiarata, alla luce delle considerazioni che precedono, manifestamente infondata».