ISSN 2039-1676


21 dicembre 2011 |

Sull'ammissibilità  di un provvedimento di acquisizione a completamento degli atti trasmessi nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali

Cass., sez. II, 6 maggio 2011, ord. n. 20075, Pres. Fiandanese, est. Taddei, ric. Hu Guodong ed altri,

Per mezzo dell'ordinanza qui pubblicata, la seconda sezione della Corte di cassazione rimette alla decisione delle Sezioni Unite il potenziale contrasto rispetto ad altra pronuncia emessa nell'ambito del medesimo procedimento penale (Cass. sez. III, 3 maggio 2011, n. 24163), relativa ai poteri esercitabili dal Tribunale per l'integrazione degli atti trasmessi dall'Autorità procedente a seguito della presentazione della richiesta di riesame di una misura cautelare reale ed agli effetti che l'esercizio di tali poteri dispiegherebbe sulla decorrenza dei termini perentori previsti per il procedimento disciplinato dall'art. 324 c.p.p.

 

In riferimento al primo profilo, la sezione remittente richiama nella propria ordinanza l'interpretazione giurisprudenziale (avallata da Cass., Sez. un., 5.7.1995, n. 25) secondo la quale il provvedimento interlocutorio di rinvio della decisione, in attesa della completa trasmissione degli atti posti a sostegno della misura cautelare reale, deve intendersi come atto necessario e strumentale e non rappresenta l'esercizio di alcun potere istruttorio. La posizione della terza sezione, sul punto, appare nettamente antitetica.

Il collegio, infatti, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame emessa al fine di ottenere l'integrazione degli atti e procrastinare la decisione sull'impugnazione e ha dichiarato la conseguente inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. Accogliendo la tesi del ricorrente, in particolare, i giudici della terza sezione hanno riconosciuto l'abnormità del provvedimento interlocutorio di rinvio della decisione, in quanto meramente dilatorio di un termine perentorio già scaduto.

 

Con riferimento al secondo aspetto sollevato dalla sezione remittente, occorre preliminarmente ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la mancata trasmissione degli atti entro il quinto giorno dalla presentazione della richiesta di riesame non comporterebbe la perdita di efficacia della misura reale, in virtù della mancanza nell'art. 324 co. 7 c.p.p. di un richiamo espresso al comma 5 dell'art. 309 c.p.p.

Ad avviso della seconda sezione, quest'ultima interpretazione, per vero aspramente criticata da gran parte della dottrina, troverebbe conferma in una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 29.5.2008, n. 25932), nelle cui motivazioni, tuttavia, è richiamato il citato orientamento al solo fine di escludere l'illegittimità di una decisione del Tribunale del riesame fondata anche su atti asseritamente già in possesso del Pubblico Ministero, ma prodotti dalla persona offesa in udienza camerale.

Alla luce della giurisprudenza ora richiamata, ben si comprende la rilevanza della seconda questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite. Esse, infatti, sono chiamate a stabilire se il termine perentorio di dieci giorni entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame (pena la perdita di efficacia della misura) inizi a decorrere dalla trasmissione degli atti al Tribunale anche nell'ipotesi in cui essa risulti parziale o incompleta, o se, al contrario (a prescindere dall'ammissibilità di poteri d'integrazione ex officio), debba individuarsi il dies a quo soltanto nella piena disponibilità di tali atti.

 

Appare utile segnalare un'ultima questione. Il giudizio pendente innanzi la seconda sezione della Corte concerne le impugnazioni promosse da tutti i destinatari del sequestro preventivo avverso l'ordinanza conclusiva del riesame, mentre la pronuncia della terza sezione (nei confronti della quale è stato ravvisato il contrasto) è stata determinata dall'impugnazione presentata da una sola delle parti verso il provvedimento interlocutorio di cui s'è detto. I giudici remittenti dubitano del fatto che possa discendere dalla decisione adottata in merito ad un provvedimento non definitivo un effetto estensivo tale da condizionare il giudizio sul provvedimento conclusivo del riesame, necessariamente destinato ad investire l'intera vicenda cautelare reale.

 

La trattazione del ricorso di cui si tratta, innanzi alle Sezioni unite, è fissata per l'udienza del prossimo 23 febbraio 2012.