ISSN 2039-1676


24 luglio 2012 |

Alle Sezioni unite (di nuovo) la questione della mancata trasmissione al tribunale del riesame di atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale

Cass. pen., sez. V, 05.06.2012 (dep. 16.07.2012) n. 28530, Pres. Marasca, Rel. Sabeone, ric. Wang Cai Gin

1. Ritorna nuovamente alle Sezioni unite la questione degli effetti connessi alla mancata trasmissione al tribunale della libertà, nel termine di cinque giorni dall'avviso dell'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame di misura cautelare reale che la cancelleria invia all'autorità procedente, di alcuni degli atti posti a fondamento del provvedimento cautelare: più specificamente, si tratta di stabilire se l'omissione comporti l'inefficacia sopravvenuta della misura o se, invece, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti, differendo l'udienza.

Come si ricorderà, la questione era già stata assegnata al massimo Collegio, ma non si era potuta definire per un problema di rito (la ritenuta estensione degli effetti favorevoli dell'accoglimento, nei confronti dei ricorrenti, da parte di sezione semplice della Corte, del ricorso proposto da uno solo degli indagati, ma riguardante tutti, avverso una precedente ordinanza interlocutoria emessa nell'ambito dello stesso procedimento dal tribunale del riesame: Sez. un., 29 marzo 2012 n. 19046, in questa Rivista, 2012): ordinanza interlocutoria - è bene ricordare - deliberata proprio al fine dell'acquisizione degli atti mancanti e impugnata sotto il profilo dell'abnormità (diversamente, il ricorso si sarebbe dovuto ritenere inammissibile).

Abbastanza travagliato il percorso che ha condotto a questa ulteriore rimessione e ha determinato l'assegnazione del ricorso per l'udienza del 20 settembre 2012.

Merita riassumerlo, anche perché l'insistita investitura dell'organo ultimo di nomofilachia sottintende dubbi diffusi sulla correttezza della soluzione prevalente in giurisprudenza e potrebbe preludere a un revirement interpretativo.

 

2. Il 4 novembre 2010 il Tribunale del riesame di Roma confermò il decreto di sequestro preventivo di beni immobili e beni mobili registrati emesso dal g.i.p. il precedente 5 luglio 2010, con riferimento a imputazioni di contrabbando e riciclaggio, parte di una più ampia contestazione.

L'udienza di riesame era stata fissata, in un primo tempo, al 18 ottobre 2010, ma il Tribunale, rilevata l'incompletezza degli atti, aveva rinviato di dieci giorni la decisione, invitando il p.m. a integrare la documentazione trasmessa. Idem alla successiva udienza del 28 ottobre, persistendo l'incompletezza della documentazione.

In entrambe le occasioni, gli indagati avevano eccepito l'intervenuta inefficacia della misura, sulla base del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame non potesse esercitare potere istruttorio, del quale la richiesta di integrazione documentale diretta al p.m. avrebbe costituito espressione, ma che, una volta ricevuti gli atti, dovesse decidere, a pena di inefficacia del decreto di sequestro, nei successivi dieci giorni.

Questa ricostruzione del sistema non fu condivisa dal collegio cautelare, sulla base di una diffusa giurisprudenza, secondo la quale il procedimento di riesame delle misure cautelari reali è soggetto alle regole di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p., ma non anche a quelle del comma 5 del medesimo articolo, stante la formulazione letterale del richiamo contenuto nel successivo art. 324, comma 7, con la conseguenza che il termine di dieci giorni, previsto a pena di decadenza per la decisione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.) decorre, in materia cautelare "reale", dalla data di effettiva ricezione di tutti gli atti da parte del tribunale.

Nel caso di specie la decisione del Tribunale era intervenuta nel termine di dieci giorni dalla data di effettiva ricezione di tutti gli atti (29 ottobre 2010); né la richiesta di integrazione documentale si sarebbe potuta considerare come espressione di potere istruttorio, rappresentando mero adempimento di un dovere funzionale. Di conseguenza, non avendo avuto luogo alcuna perdita di efficacia del provvedimento cautelare, l'istanza di riesame fu rigettata.

Frattanto, mentre avverso la prima ordinanza interlocutoria aveva proposto ricorso uno dei coindagati, sostenendone l'abnormità, contro il provvedimento finale proposero ricorso tutti gli indagati. Il primo ricorso fu assegnato alla terza sezione penale e discusso all'udienza del 3 maggio 2011: in accoglimento di esso (sentenza n. 24163 del 2011, che qui pubblichiamo) fu disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento interlocutorio impugnato e fu contestualmente dichiarata la perdita di efficacia del sequestro preventivo nei confronti del ricorrente; il secondo fu assegnato alla seconda sezione penale e discusso all'udienza del 6 maggio 2011, all'esito della quale il ricorso fu rimesso (ordinanza n. 20075 del 2011) alle Sezioni unite, sul rilievo che la (frattanto) intervenuta decisione della terza sezione penale, pur non essendone nota la motivazione, sembrava porsi in contrasto con un consolidato indirizzo giurisprudenziale e anche con un'autorevole e recente decisione del più alto Collegio (Sez. un., 29 maggio 2008 n. 25932, in Cass. pen., 2009, p. 1110, con nota di Viola).

Proprio perché non era ancora nota la motivazione della sentenza della terza sezione citata, il ricorso rimesso fu restituito dal Primo Presidente alla sezione di provenienza, ma quest'ultima ne reiterò la rimessione con ordinanza n. 42043 del 2011. Il seguito è noto. Assegnato il ricorso alle Sezioni unite, all'udienza fissata per la decisione (23 febbraio 2012) vi fu un rinvio per l'astensione dalle udienze dei difensori. Infine, la decisione (sentenza n. 19046) all'udienza del 29 marzo 2012, citata nell'incipit di queste brevi note e non risolutiva, per le ragioni già esposte, della questione.

 

3. Singolare la situazione venutasi a creare nel caso esposto, con l'accavallarsi di decisioni di segno contrario di due sezioni della Corte di cassazione nello stesso periodo di tempo su una questione sostanzialmente coincidente, nel merito, quantunque presentatasi in modo diverso nei due procedimenti, e peraltro riguardante la stessa res iudicanda in termini soggettivi.

Non superflua qualche ulteriore riflessione che può essere di aiuto in vista della soluzione della questione ora (nuovamente) sottoposta all'esame delle Sezioni unite.

È abbastanza discutibile che il provvedimento impugnato dinanzi alla terza sezione penale del quale si è scritto più sopra (ordinanza interlocutoria di acquisizione atti da parte del tribunale del riesame) potesse (possa) qualificarsi "abnorme", alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità sul tema, specie a Sezioni unite (in particolare, si vedano Sez. un., 24 novembre 1999 n. 26/2000, in Cass. pen., 2000, p. 1569; nonché Sez. un., 10 dicembre 1997 n. 17/1998, ivi, 1998, p. 1607), che ha riconosciuto il carattere residuale ed eccezionale del vizio, circoscrivendone la ricorrenza al caso in cui, per la stranezza, atipicità e anomalia del provvedimento, esso non possa ricondursi ad alcun paradigma riconosciuto, oppure determini un'irrimediabile stasi della procedura, da rimuovere solo consentendone l'impugnazione, anche quando non prevista da alcuna norma. Diversamente, si introdurrebbe nel sistema, per opera dell'interprete, un'ipotesi non prevista di impugnazione, in violazione del principio di tassatività.

Nel caso di specie, l'ordinanza interlocutoria è provvedimento non solo non avulso dal sistema, ma neanche idoneo a determinare la stasi del procedimento. Per di più la sua abnormità è solo dichiarata in modo assertivo, ascritta alla proroga di un termine perentorio già scaduto e quindi all'omessa dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro: cioè proprio quel che avrebbe dovuto costituire oggetto del thema probandum, dal momento che sin qui costituiva ius receptum la non perentorietà del termine, se non a decorrere dalla ricezione dell'intera documentazione, la legittimità della richiesta del tribunale di invio della ulteriore documentazione non trasmessa e la non riconducibilità, avuto riguardo ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza, dell'atto alla categoria di quelli "abnormi".

Questa carenza di "abnormità" era stata già rilevata nell'ordinanza di rimessione n. 42043 del 2011 e le Sezioni unite non hanno interloquito sulla correttezza di tale qualificazione, limitandosi ad affermare che « le terza sezione penale di questa Corte ha ritenuto di ravvisare, nell'ordinanza interlocutoria, un vizio del procedimento cautelare tanto radicale da sfociare, a suo avviso, nell'abnormità... Si tratta, evidentemente, di una ritenuta violazione della legge processuale, che non può non incidere sulla posizione di tutti i ricorrenti, comportando, in conseguenza dell'effetto estensivo che essa determina, l'annullamento senza rinvio, per tale ragione, dell'ordinanza 'conclusiva' (4 novembre 2010), impugnata dagli attuali ricorrenti».

Al più, quell'atto si sarebbe potuto definire illegittimo, con la conseguenza che, essendo inoppugnabile, il ricorso si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile. Sicché non pare del tutto peregrino il dubbio che la ritenuta abnormità abbia costituito lo strumento surrettizio per un revirement di giurisprudenza che - considerati i precedenti, anche a Sezioni unite, ben noti alla sezione per quanto risulta dalla motivazione - avrebbe dovuto suggerire una rimessione, e non uno strappo, tanto più traumatico in riferimento alla pendenza di ricorso relativo allo stesso provvedimento di merito pendente presso altra sezione della Corte.

Ma ora la questione, sganciata dalle contingenti circostanze che hanno caratterizzato la vicenda di specie, deve essere finalmente affrontata nel "merito", anche se l'ordinanza di rimessione è alquanto laconica sul punto.

 

4. Dunque, le Sezioni unite devono sostanzialmente stabilire se il regime di decadenza e inefficacia collegato all'inosservanza dei termini nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali si estenda a quello delle misure di cautela reale. Ed è problema non semplice, alla luce dei precedenti di legittimità e costituzionali sul tema.

4.1. Cominciamo dai precedenti di legittimità, esonerando il lettore dall'esame diacronico della legislazione succedutasi sul punto, ben illustrata nella già citata sentenza n. 24163/11 della terza sezione penale.

Nel vigore del testo attuale dell'art. 324, comma 7, c.p.p., modificato rispetto a quello originario del codice nel 1995, la Corte di cassazione ha desunto, dal richiamo, in esso, ai soli commi 9 e 10 dell'art. 309, l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento dispositivo della misura di cautela reale in caso di omessa decisione nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, ma non anche l'ulteriore causa di inefficacia prevista, per le misure di cautela personale, in caso di omessa trasmissione, nei cinque giorni dall'avviso, della documentazione a supporto della richiesta.

Difatti, il termine entro il quale deve avvenire la trasmissione degli atti era ed è tuttora di un giorno (art. 324, comma 3) e non di cinque giorni (art. 309, comma 5) e tale termine è ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non spiega alcuna efficacia sul termine perentorio per la pronuncia del provvedimento, che decorre in ogni caso dalla ricezione, anche tardiva, degli atti da parte del tribunale. A tali conclusioni la giurisprudenza di legittimità è giunta rilevando sostanzialmente che: a) la discrasia tra i testi dell'art. 309 e dell'art. 324 c.p.p., quest'ultimo rimasto inalterato, è frutto di una scelta consapevole del legislatore; b) la diversità della regolamentazione del riesame delle misure cautelari personali e di quella del riesame delle misure cautelari reali è giustificata, sul piano della ratio, dalla diversità dei beni oggetto di tutela; c) il richiamo dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 10, deve intendersi come operato al previgente testo di tale ultimo comma, il quale non prevedeva la perentorietà del termine per la trasmissione degli atti al tribunale.

Queste argomentazioni sono state contrastate dalla citata sentenza n. 24163 del 2011 della terza sezione penale.

In primo luogo, perché appaiono in contrasto con l'esigenza, fatta propria dal legislatore del 1995, di rendere certo il termine di conclusione del procedimento di riesame, che, anche in forza della sentenza (interpretativa di rigetto) n. 232 del 1998 della Corte costituzionale (concernente, peraltro, il riesame delle misure cautelari personali), è di quindici giorni complessivi. Tale esigenza di certezza sarebbe dotata di rilievo costituzionale, perché attinente, ancor prima che alla natura del bene-interesse tutelato (diritti della persona o diritti reali), alla ragionevolezza intrinseca del sistema; potrebbe essere scalfita dalla considerazione che i beni qui in discussione hanno un rilievo inferiore a quello della libertà personale, giustificando, perciò, un regime meno garantito. Difatti, sarebbe intrinsecamente irragionevole una disciplina che fissasse a favore del soggetto richiedente il riesame un termine perentorio del tutto inutile, perché decorrente da un momento non certo, così consentendo una limitazione sine die, e in qualche modo ad libitum, della sua libertà patrimoniale da parte del pubblico ministero.

In secondo luogo, dalla mancata modificazione dell'art. 324 c.p.p. non potrebbe inferirsi che il rigido regime di decadenze operante nel riesame delle misure di cautela personale non debba estendersi a quello delle misure reali, né che, nel quadro di un'interpretazione sistematica di esso alla luce del principio di ragionevolezza, si debba optare nel senso della non perentorietà del termine per la trasmissione degli atti anche nella relativa procedura di riesame.

4.2. La decisione più sopra citata della Corte costituzionale, come già si è osservato, riguarda solo le misure cautelari personali. Ed è discutibile che i principi stabiliti in essa siano automaticamente estensibili, al di là della circostanza che si tratta di decisione "interpretativa", anche alle misure reali.

Difatti, non si può dimenticare che proprio su queste ultime la Consulta ebbe modo di puntualizzare, quanto a presupposti per l'emissione, che "il codice non si è peraltro spinto al punto da aver assimilato in toto i presupposti che devono assistere le misure cautelari personali, da un lato, e quelle reali dall'altro" (sentenza n. 48 del 1994).

Né può trascurarsi il rilievo che in quest'ultima sentenza la Corte precisò che «il diritto di difesa ammette diversità di disciplina in rapporto alla varietà delle sedi e degli istituti processuali in cui lo stesso è esercitato; ciò consente, quindi, di affermare che non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione - il riesame è infatti previsto sia per le cautele personali che per quelle reali - si distinguono nettamente sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti: altro, infatti, è l'"oggetto" del riesame nelle misure cautelari personali, altro è quello del riesame contro i provvedimenti di sequestro, mentre, sul piano dei soggetti, titolare del potere di proporre riesame nelle misure cautelari reali è anche il terzo sequestratario estraneo al fatto-reato per il quale si procede».

D'altro canto, non si può non ricordare che il "caso" all'origine della sentenza n. 232 del 1998 era particolarmente clamoroso (un avviso della presentazione dell'istanza di riesame spedito a distanza di mesi da essa dal presidente del tribunale del riesame all'autorità procedente) e tale dunque da esercitare anche un effetto suggestivo particolarmente forte sulla decisione, avuto riguardo all'insufficienza di una "risposta" in sede meramente disciplinare nei confronti del magistrato negligente.

E analogamente, anche nel caso esaminato dalla terza sezione penale che è all'origine del contrasto, erano intercorsi quattro mesi tra il provvedimento dispositivo del sequestro preventivo e la decisione sull'istanza di riesame: situazione di fatto che può avere indotto il collegio a un ripensamento dei principi di una giurisprudenza risalente e consolidata.

Nella quale - è appena il caso di aggiungere - non è interessato solo il problema qui sollevato, ma sono indirettamente "toccate" anche altre questioni. Tra queste, per ricordare una tra le più significative, quella della sospensione dei termini della procedura durante il periodo feriale. Sospensione che non ricorre nei procedimenti di riesame delle misure cautelari personali, salvo diversa iniziativa di parte, mentre ha luogo in quelli delle misure di cautela reale (Sez. un., 20 aprile 1994 n. 5, in Cass. pen., 1994, p. 2922).

Se dovesse affermarsi il principio della perdita di efficacia del decreto che dispone la misura cautelare reale anche a seguito dell'inutile decorso dei cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che gli atti, nella loro integralità, siano pervenuti al tribunale del riesame (o che comunque non sia consentita la dilazione del termine senza effetti di tipo caducatorio), sarebbe davvero difficile continuare a ritenere che dal 1o agosto al 15 settembre di ogni anno le relative procedure restino sospese.

 

Per accedere alla sentenza della III sezione n. 24163 del 2011, cliccare qui.

Per accedere al provvedimento di rimessione alle Sezioni unite, in formato PDF, cliccare l'icona sottostante.