ISSN 2039-1676


12 febbraio 2013 |

Ancora una volta alle Sezioni unite la questione dell'inefficacia delle misure cautelari reali in caso di intempestiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame

Cass. pen., Sez. V, 18.1.2013 (dep. 4.2.2013), n. 5658, Pres. Marasca, Rel. Sabeone, ric. Cavalli

Qualche settimana fa questa Rivista ha dato conto, pubblicando una «informazione provvisoria»,  di un nuovo tentativo esperito da una sezione semplice della Corte di cassazione, dopo che analoghi precedenti erano andati a vuoto, per ottenere dalle Sezioni unite la risoluzione di un contrasto interpretativo sorto sulla seguente questione: «se l'omessa trasmissione al tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall'avviso dell'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame di misura cautelare reale che la cancelleria invia all'autorità procedente, di alcuni degli atti posti a fondamento di essa, ne comporti la inefficacia sopravvenuta o se, invece, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti».

È stata ora depositata l'ordinanza di rimessione ex art. 618 c.p.p., che può essere scaricata in versione PDF cliccando sulla icona sottostante. Il relativo ricorso è stato effettivamente assegnato alle Sezioni unite, per la discussione, all'udienza del 28 marzo 2013.

L'argomento è già stato illustrato ampiamente nelle precedenti occasioni in questa Rivista (i relativi contributi appaiono sul lato destro dello schermo); e la circostanza, unitamente al rilievo del corposo excursus "storico" che ad esso dedica il provvedimento in epigrafe, ci esime da ulteriori osservazioni, se si eccettua quella concernente il sopravvenuto deposito, in data 6 febbraio 2013, della decisione delle Sezioni unite che non poté affrontare la stessa questione per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati restituiti i beni sequestrati nelle more della definizione del ricorso.

In breve si può dire, su un piano generale, che le Sezioni unite dovranno sostanzialmente stabilire se il regime di decadenza e inefficacia legato all'inosservanza dei termini nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali si estenda a quello delle misure di cautela reale.

Nel vigore del testo attuale dell'art. 324, comma 7, c.p.p., modificato rispetto a quello originario del codice nel 1995, la giurisprudenza assolutamente prevalente di legittimità ha desunto, dal richiamo, in esso, ai soli commi 9 e 10 dell'art. 309, l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento dispositivo della misura di cautela reale in caso di omessa decisione nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, ma non anche l'ulteriore causa di inefficacia prevista, per le misure di cautela personale, in caso di omessa trasmissione, nei cinque giorni dall'avviso, della documentazione a supporto della richiesta.

Difatti, il termine entro il quale deve avvenire la trasmissione degli atti era ed è tuttora di un giorno (art. 324, comma 3) e non di cinque giorni (art. 309, comma 5) e ha natura di termine ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non spiega alcuna efficacia sul termine perentorio per la pronuncia del provvedimento, che decorre in ogni caso dalla ricezione, anche tardiva, degli atti da parte del tribunale.

Queste conclusioni non sono state condivise dalla sentenza n. 24163 del 2011 della terza sezione penale, sia perché in contrasto con l'esigenza, fatta propria dal legislatore del 1995, di rendere certo il termine di conclusione del procedimento di riesame, che è di quindici giorni anche in forza della sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale (concernente, peraltro, il riesame delle misure cautelari personali), sia perché dalla mancata modificazione dell'art. 324 c.p.p. non potrebbe dedursi che il regime di decadenze operante nel riesame delle misure di cautela personale non debba estendersi a quello delle misure reali, né che, nel quadro di un'interpretazione sistematica di esso alla luce del principio di ragionevolezza, si debba optare nel senso della non perentorietà del termine per la trasmissione degli atti anche nella relativa procedura di riesame.

Accade, di solito, che questioni come quella della quale qui si discute non approdino a soluzione, perché l'interesse posto a fondamento del relativo ricorso viene frattanto soddisfatto in sede di merito, rendendone inammissibile la definizione per una causa sopravvenuta; e ciò è del resto comprovato dal caso esaminato nella citata decisione delle Sezioni unite. Tuttavia, l'ipotesi della restituzione della res sequestrata prima che intervenga la decisione delle Sezioni unite e, quindi, della conseguente impossibilità di affrontare la questione controversa, quantunque in astratto non marginale, non sembra molto probabile nel caso di specie, che ha ad oggetto il sequestro preventivo di un sito web in relazione a un'ipotesi di diffamazione. Si può, perciò, ragionevolmente confidare nel fatto che questa volta il contrasto sarà affrontato e finalmente troverà una soluzione.