ISSN 2039-1676


29 maggio 2012 |

Una occasione persa, per le Sezioni unite, di pronunciarsi sulla sorte della misura cautelare reale in caso di omessa o tardiva trasmissione al riesame degli atti posti a suo fondamento

Cass., Sez. un., 29.03.2012 (dep. 18.5.2012), n. 19046, Pres. Lupo, Rel. Fumo, ric. P. (la decisione di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione su ricorso in materia di misura cautelare reale estende i suoi effetti ai coindagati, purché fondata su motivi non personali)

Diamo conto di una sentenza delle Sezioni unite che non ha potuto intervenire sulla questione controversa sottoposta all'esame del massimo Collegio («se l'omessa trasmissione al tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall'avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l'inefficacia sopravvenuta o se, invece, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti»).

Infatti, in via preliminare, le Sezioni unite hanno dovuto  valutare l'eventuale effetto estensivo che l'accoglimento, da parte della terza sezione penale della Corte, del ricorso proposto nell'interesse di uno dei coindagati contro una precedente ordinanza "interlocutoria" emessa nell'ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli indagati, avrebbe potuto spiegare nei confronti degli altri, ricorrenti contro l'ordinanza conclusiva nel procedimento assegnato appunto al massimo Collegio.

In sostanza è accaduto che un unico provvedimento di sequestro avesse colpito più indagati, i quali si erano rivolti al tribunale del riesame, che aveva emesso due ordinanze definite «interlocutorie» (miranti all'acquisizione di atti) ed un provvedimento «conclusivo». Uno degli indagati aveva proposto ricorso contro una delle ordinanze «interlocutorie», ottenendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento assunto dal tribunale del riesame.

Richiamando i principi già affermati da un loro precedente non recente (Sez. un. 26 giugno 2002,  n. 34623, in Cass. pen., 2003, p. 51) in tema di misure cautelari reali, secondo cui l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su "motivi personali" dell'impugnante e che il procedimento sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo, le Sezioni unite hanno annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiarando la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, anche nei confronti degli indagati non ricorrenti per cassazione.

A fondamento della conclusione il rilievo del carattere unitario del procedimento, non scalfito - come pretendeva la sezione rimettente - dall'osservazione che esso si sarebbe svolto con modalità non contestuali, e che perciò non si sarebbe potuto far luogo all'estensione degli "effetti favorevoli". In particolare, secondo le Sezioni unite, anche a voler ritenere che il provvedimento di sequestro fosse connotato da struttura plurisoggettiva (per avere avuto ad oggetto beni diversi, appartenenti a più persone), tuttavia struttura unitaria aveva avuto il procedimento di riesame, nell'ambito del quale l'ordinanza "interlocutoria", essendo strettamente attinente allo sviluppo del procedimento stesso, aveva riguardato - e non poteva che riguardare - tutti i ricorrenti. D'altra parte, con il proprio ricorso contro l'ordinanza «conclusiva», gli odierni ricorrenti avevano posto anche le questioni procedurali poste a base dell'impugnazione a suo tempo presentata dal coindagato.

Estensione, dunque, degli effetti favorevoli della precedente decisione, e conseguente impossibilità per la Corte di valutare nel merito le doglianze riguardanti le conseguenze dell'omessa o tardiva trasmissione degli atti nel procedimento di riesame per le misure cautelari reali.

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