ISSN 2039-1676


03 febbraio 2012 |

Anche per la violenza sessuale di gruppo sono ammissibili misure cautelari diverse dalla custodia in carcere

Cass. pen., sez. III, c.c. 20 gennaio 2012 (dep. 1 febbraio 2012), n. 4377, Pres. Fiale, Rel. Marini, ric. X e Y

Diamo immediata pubblicazione, per il suo rilievo tecnico e per l'ampia rilevanza del dibattito pubblico che ha suscitato, della recentissima sentenza con la quale la Corte suprema ha stabilito che la custodia in carcere può essere sostituita da misure cautelari meno afflittive, nel concorso delle condizioni di legge (infra), anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo.

La pronuncia si connette alla notissima sentenza della Corte costituzionale (n. 265 del 2010) con la quale - vale la pena di citare testualmente il dispositivo - era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale,  «nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

La Cassazione ha riconosciuto, naturalmente, che la decisione dei giudici costituzionali non aveva riguardato direttamente il reato di cui all'art. 609-octies c.p., contestato nella specie. Tuttavia, dopo aver ripercorso gli argomenti essenziali che avevano indotto la sentenza di parziale illegittimità dell'art. 275 c.p.p., ha stabilito che ciascuna delle indicate rationes si attaglia anche all'illecito in considerazione. E da questo ha implicitamente dedotto la necessità di una interpretazione adeguatrice, stabilendo il principio che, anche riguardo alla violenza sessuale di  gruppo, possono essere applicate misure diverse dalla custodia in carcere quando siano acquisiti elementi che le rendano plausibilmente adeguate all'assicurazione delle esigenze cautelari ricorrenti nel caso di specie.

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