ISSN 2039-1676


30 maggio 2012 |

G8: assoluzione piena per De Gennaro e Mortola in una costola del processo sui fatti relativi alla scuola Diaz di Genova

Cass. pen., sez. IV, sent. 22 novembre 2011 (dep. 28 maggio 2012), Pres. Di Virginio, Rel. Paoloni, P.G. Iacoviello (conf.), Imp. De Gennaro e a.

Con la sentenza qui allegata la sesta sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, con la formula "perché il fatto non sussiste", la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in riforma della sentenza assolutaoria di primo grado, aveva condannato Giovanni De Gennaro e Spartaco Mortola per concorso nel reato di falsa testimonianza.

La vicenda che vedeva coinvolti gli imputati del presente procedimento - parallelo a quello principale sull'irruzione alla scuola Diaz - aveva ad oggetto la falsa testimonianza ascritta all'ex Questore della città di Genova, Francesco Colucci.

Secondo l'impostazione accusatoria, durante una delle udienze dibattimentali del processo Diaz Colucci avrebbe profondamente modificato la ricostruzione dei fatti fornita in sede di indagine in relazione a tre diversi temi di prova, ovverosia: 1) la persona dalla quale era partita la richiesta di far intervenire presso la scuola Diaz il dott. Sgalla, responsabile dell'ufficio Relazioni Esterne della Polizia; 2) la consistenza delle notizie circa la possibile presenza di cd. black-block all'interno del complesso scolastico Diaz che Mortola aveva ottenuto da Stefano Kovac, rappresentante del Genoa Social Forum; 3) le modalità di intervento all'interno della scuola Diaz-Pascoli, che doveva rimanere estranea all'operazione di perquisizione.

Tale "ritrattazione" - come l'aveva definita il giudice di primo grado - sarebbe stata determinata dalle condotte di inquinamento probatorio poste in essere da De Gennaro e da Mortola (il primo in relazione alla richiesta di intervento del dott. Sgalla, il secondo in riferimento alle notizie apprese da Kovac e all'operazione all'interno della Diaz-Pascoli), nel corso dei loro colloqui telefonici con lo stesso Colucci.

La Suprema Corte ha accolto i ricorsi degli imputati avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello, "scandita" - si legge al § 1.1 della parte motivazionale  - "da sommarietà valutativa e da palesi lacune della motivazione, percorsa da passaggi e ragionamento che non solo non chiariscono - se non in termini meramente assertivi - le ragioni in base alla quale è stata affermata la sussistenza delle condotte di determinazione o istigazione alla falsa testimonianza dell'ex Questore di Genova Francesco Colucci ascritte ai due imputati ed è stata ritenuta la loro connessa colpevolezza per tali condotte, ma neppure affrontano i rilievi critici dell'impostazione dell'accusa esposti nelle memorie difensive con cui gli imputati hanno rivendicato la giustezza decisoria della sentenza di primo grado" (che aveva invece assolto con formula piena De Gennaro e Mortola).

Con quest'ultima  - continuano ancora i giudici di legittimità - la sentenza della Corte d'Appello di Genova "tralascia totalmente di confrontarsi in termini di critica logica e giuridica, sovvertendone in modo radicale le conclusioni valutative in palese inosservanza dell'obbligo di completezza di motivazione di una sentenza di merito riformatrice di una anteriore decisione liberatoria e di corretta applicazione dei criteri codicistici di apprezzamento delle fonti di prova dichiarative e documentali".

Due, in particolare, i punti rispetto ai quali la sentenza di secondo grado si mostra lacunosa: a) la disamina dei requisiti della pertinenza e della rilevanza, nel processo principale sui fatti della Diaz, delle dichiarazioni asseritamente false dell'ex questore Colucci (richiesta dalla natura di reato di pericolo riconosciuta alla falsa testimonianza); valutazione che doveva essere  effettuata ex ante, con riguardo al momento in cui la falsa testimonianza viene resa;  e b) la dimostrazione dell'effettiva sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, delle condotte di istigazione contestate ai due imputati (e in particolare del dolo eventuale dal quale le stesse sarebbero state sorrette, a parere dell'accusa).

Nel riscontrare la mancanza di qualsiasi reale riscontro probatorio a carico di de Gennaro e Mortola, la sesta sezione ha comunque tenuto a precisare, incidentalmente, che l'intervento presso la Diaz-Pertini è stato "eseguito con inusitata violenza dagli agenti peranti, pur in assenza di reali gesti di resistenza": un'affermazione potenzialmente di rilievo in vista del processo principale sui fatti della Diaz, che sarà discusso in Cassazione il prossimo 11 giugno.