ISSN 2039-1676


09 maggio 2013 |

Sequestro preventivo dei cani di Green Hill: la Cassazione torna sui rapporti tra leggi speciali e delitti contro il sentimento per gli animali

Cass. Pen., Sez. III, ud. 28 febbraio 2013 (dep. 11 aprile 2013), n. 16497, Pres. Teresi, Rel. Andreazza

 

1. La sentenza della Corte di cassazione, che può leggersi in allegato, rappresenta - per il momento - l'ultima tappa della vicenda relativa all'allevamento Green Hill, nei pressi di Brescia. La struttura, che si occupa esclusivamente della selezione e dell'allevamento di cani di razza beagle destinati alla vendita a centri che effettuano sperimentazioni sugli animali, è stata a lungo oggetto di attenzioni da parte di associazioni animaliste, contrarie alle pratiche di vivisezione in linea generale, ma preoccupate per le condizioni di detenzione e allevamento delle migliaia di cani annualmente ospitati. Nell'aprile 2012 un gruppo di animalisti, attraverso una clamorosa azione dimostrativa, ampiamente documentata anche dai media di tutto il mondo, si è introdotto nell'allevamento, prelevando alcune decine di beagle. Il gesto ha avuto più di una conseguenza dal punto di vista giudiziario: sono stati avviati procedimenti nei confronti degli autori dell'intrusione e della sottrazione dei cani, ma anche nei confronti di quei funzionari pubblici che hanno rilasciato autorizzazioni allo stabilimento in relazione a pratiche, apparentemente, non rispettose di norme di legge sulle modalità dell'allevamento e della detenzione degli animali. La sentenza qui pubblicata si riferisce, invece, alla fase cautelare del procedimento instaurato per i reati di maltrattamento degli animali detenuti, ipotizzati nei confronti del legale rappresentante della società Green Hill s.r.l. Gli addebiti contestati riguardano, per la precisione, gli artt. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), 727 c.p. (Abbandono di animali) e 544-bis c.p. (Uccisione di animali). Il maltrattamento si sarebbe configurato per le modalità di allevamento, detenzione, alimentazione e cura dei cani, in violazione della normativa del settore specifico, nonché per il metodo del tatuaggio per l'identificazione degli animali, più doloroso e più economico del microchip prescritto dalla legge. L'uccisione di animali parrebbe contestata per morti che si ipotizzano procurate sotto forma di "eutanasia", motivate, secondo l'impianto accusatorio, non da patologie tali da giustificare la dolce morte dei cani, quanto piuttosto dalla loro non commerciabilità per la presenza di dermatiti o disturbi comportamentali [cfr. la prima ordinanza di sequestro proqbatorio: Trib. Riesame Brescia, 1 agosto 2012, in lexambiente.it  e in Corr. Merito 2012, p. 1133 con annotazione di G.L. Gatta].

 

2. La Cassazione annulla con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia del 23 ottobre 2012 che aveva a sua volta annullato il decreto di sequestro preventivo dei 2366 cani presenti nella struttura disposto dal Procuratore della stessa città il 1° ottobre 2012, mentre conferma l'annullamento della misura cautelare inizialmente applicata anche alla struttura di Green Hill [Si deve precisare che pur avendo il Tribunale del Riesame annullato il sequestro preventivo, i cani non sarebbero comunque rientrati nella disponibilità della società in quanto ancora sottoposti all'iniziale sequestro probatorio].  Due sono le valutazioni che Corte di cassazione si propone di effettuare per stabilire la correttezza del provvedimento impugnato: la prima attiene alla interpretazione dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. in rapporto alle attività sottoposte alla disciplina di leggi speciali, che prevedono anche illeciti amministrativi in caso di violazione, e dunque alla configurabilità, in questi ambiti, dei reati previsti dal codice penale (artt. 544-bis e ss. c.p.); la seconda riguarda il limitato sindacato del giudizio proprio della fase cautelare reale nell'accertamento del fatto.

 

3.Secondo quanto previsto dall'art. 19-ter disp. coord. c.p. le disposizioni di cui agli artt. 544-bis e ss. c.p. (ossia i delitti «contro il sentimento per gli animali») «non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali». Come già affermato dalla stessa Cassazione, la norma, lungi dallo stabilire una immunità in favore delle (numerosissime) attività regolate da leggi speciali nei confronti delle disposizioni codicistiche, ha la funzione di ribadire che se una condotta configura obiettivamente uno dei reati contro il sentimento per gli animali (si pensi all'uccisione o al maltrattamento degli animali proprio nell'ambito della sperimentazione scientifica, oppure per l'attività venatoria), ma è tenuta nel rispetto e in conformità delle leggi speciali che disciplinano le attività socialmente apprezzate o tollerate, allora la condotta è lecita e il reato, pur astrattamente configurato, non viene ad esistenza [in questi termini, in materia di attività circense, Cass. Sez. 6 marzo 2012, in questa Rivista, con nota di T. Giacometti, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza precedente all'introduzione dell'art. 19-ter disp. coord. c.p.]. Richiamando la scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 c.p.) la Corte ribadisce, dunque, come la disposizione dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. esprima il principio di coerenza dell'ordinamento e perciò possa operare solo e finchè l'attività sia svolta nel rispetto delle regole di settore, trovando piena applicazione, in caso contrario, le norme penali. Spetta dunque al giudice stabilire, nel conflitto tra le due norme astrattamente applicabili - la norma penale che esprime una violazione e la norma speciale che rende lecito un ambito di attività - se in concreto la condotta sia stata posta in essere all'interno dell'area di liceità disegnata dalla normativa speciale di settore. Come rilevato in dottrina, quella fornita è l'unica interpretazione possibile anche in coerenza con l'art. 544-sexies c.p. che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta dispone la sospensione (nei casi di recidiva, l'interdizione) proprio delle attività regolate dalle leggi speciali nel cui ambito sono commessi i reati previsti nel codice penale [così G.L. Gatta, art. 544-bis, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, Ipsoa, 2011, p. 5036].

 

4. La Cassazione concorda con il Tribunale sulla applicabilità della normativa speciale e, in particolare, del d.lgs. 116/1992 che si occupa della protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici: l'art. 5 del decreto detta regole generali riguardanti l'allevamento  degli animali destinati alla sperimentazione, mentre l'allegato II stabilisce linee di indirizzo specificando, tra l'altro, che «Scopo del decreto è garantire che gli animali  da  esperimento vengano adeguatamente trattati  e  che  non  vengano  loro  inflitti inutilmente dolori, sofferenze, angoscia o danni durevoli e garantire altresì  che,  laddove  siano  inevitabili,  questi  danni   vengano limitati al minimo». Queste norme, secondo la sentenza in commento, svolgono il ruolo di norme di «possibile copertura» delle condotte di specie, legittimandole, ma allo stesso tempo ne segnano anche i limiti e le condizioni di svolgimento, prevedendo per le violazioni la sanzione amministrativa di cui all'art. 14 dello stesso decreto, applicabile «salvo che il fatto costituisca reato». Proprio tale previsione, nell'ottica della Corte, conferma che le condotte che violano le disposizioni delle leggi speciali sono giudicate dallo stesso legislatore come non necessarie e non funzionali alle attività regolamentate di allevamento e sperimentazione, escludendo così l'operatività dell'esimente dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. e con la conseguente piena applicabilità dei delitti contro il sentimento per gli animali del codice penale. La Corte pare dunque accogliere la tesi secondo la quale nel caso di violazione delle leggi speciali, già autonomamente sanzionata da un illecito amministrativo previsto dalla normativa di settore, si debba applicare il principio di specialità, di cui l'art. 19-ter disp. coord. c.p. sarebbe espressione, facendo prevalere la norma amministrativa settoriale (meno severa) a meno che questa, come nel caso di specie, non contenga la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» [in questo senso, S. Basini, Dei delitti contro il sentimento per gli animali, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, A. Papa (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, VI, Utet, 2009, p. 253; V. Napoleoni, Titolo IX bis, in Codice penale, G. Lattanzi, E. Lupo (a cura di), V, Giuffrè, 2010, p. 1085; contra G.L. Gatta, op. cit., p. 5037 secondo il quale l'art. 19-ter disp. coord. c.p. avrebbe la funzione di risolvere il conflitto apparente di norme sempre in favore della norma settoriale, anche se questa, configurando un illecito amministrativo, contenga la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» in quanto l'art. 19-ter disp. coord. c.p. escluderebbe in radice la configurabilità dei reati previsti dal codice penale].

 

5. Muovendo dal presupposto della configurabilità dei reati contestati di maltrattamento e uccisione di animali anche nell'ambito dell'attività di allevamento a fini sperimentali, la Corte accoglie il ricorso proposto dal Procuratore di Brescia nella parte in cui ritiene che il vaglio sulla sussistenza del fumus commissi delicti, operato dal Tribunale del Riesame, si sia spinto oltre i limiti consentiti al giudizio cautelare reale: il Tribunale avrebbe travalicato i limiti della delibazione non piena, propria della fase processuale, non ritenendo sufficienti ai fini dei reati di maltrattamento le violazioni della legge speciale sulle condizioni di allevamento dei cani riscontrate nel corso di un'unica attività ispettiva. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel non ritenere sussistente il fumus del reato di maltrattamenti in relazione all'identificazione degli animali per mezzo del tatuaggio anziché del microchip prescritto dalla legge (art. 13 d.lgs. 116/1992), per la presenza di un'autorizzazione amministrativa che avrebbe escluso il dolo: anche in questo caso sarebbe stato travalicato il limite del sindacato cautelare che può investire il difetto dell'elemento soggettivo solo se questo sia di rilievo immediato. Infine, la Corte ritiene fondato il ricorso anche nella parte in cui si lamenta la persistenza delle esigenze cautelari, ritenute superate dal Tribunale per la presumibile (ma solo successiva ed eventuale) vendita a terzi degli animali che avrebbe impedito la commissione di ulteriori reati di maltrattamento: in questo caso la violazione dell'art. 321 c.p.p. è stata ravvisata anche in relazione all'art. 544-sexies c.p. che prevede la confisca obbligatoria degli animali a seguito di sentenza di condanna.