28 gennaio 2011 |
Cass., Sez. un., camera di consiglio del 27 gennaio 2011, Pres. Cosentino, Rel. Milo, ric. P.m. in proc. Loy (bancarotta: la pluralità di condotte nell'ambito dello stesso fallimento genera pluralità di reati)
Sull'unità o pluralità dei reati in caso di concorso tra più condotte tipiche di bancarotta nell'ambito della medesima procedura fallimentare
Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2011, le Sezioni unite hanno affrontato una questione da tempo discussa, e cioè se «il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui siano poste in essere più condotte tipiche nell’ambito di uno stesso fallimento, sia un unico reato, con l’effetto di un aumento di pena in funzione di circostanza aggravatrice, o se, invece, la pluralità di condotte di bancarotta dia luogo ad un concorso di reati». La seconda delle opzioni indicate comporta che non si darebbe bis in idem nel caso di perseguimento di alcune tra le condotte in discorso dopo che, su comportamenti ulteriori tenuti nell’ambito della stessa procedura, sia già intervenuta sentenza irrevocabile.
La soluzione adottata, secondo la «informazione provvisoria» diffusa dalla stessa Corte di cassazione, è nel senso che la pluralità della condotte genera pluralità dei reati (sia pure con un meccanismo peculiare di determinazione del trattamento sanzionatorio), di talché non sussiste una preclusione, fondata sul principio di ne bis in idem, quanto al successivo perseguimento di fatti inizialmente non considerati.
Il provvedimento sarà allegato dopo il relativo deposito.