ISSN 2039-1676


30 maggio 2011 |

Cass., Sez. un., 27.1.2011 (dep. 26.5.2011), n. 21039, Pres. Cosentino, Rel. Milo, ric. P.m. in proc. Loy (unità  e pluralità  di reati in materia di bancarotta)

Ciascuno dei fatti sottoposti ad unica sanzione secondo il disposto dell'art. 219, comma 2, n. 1), della legge fallimentare costituisce (fuori dai casi di "fattispecie a condotta plurima") un singolo reato, che conserva la propria autonomia per ogni effetto giuridico che non consista nella determinazione della pena

1. Con la sentenza che si annota, deliberata il 27 gennaio e depositata il 26 maggio 2011, le Sezioni unite della Suprema Corte:
 
A. affrontano alcune questioni in ordine al deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, al termine di impugnazione della stessa ed alla decorrenza del medesimo, enunciando, ai sensi dell’art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p., i seguenti principi di diritto:
a) il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) detto termine, per le parti presenti, decorre dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine;
c) non è consentito al G.U.P. fissare, ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p., un termine più ampio per il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere;
d) ove ciò si verifichi, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare.
 
B. interpretano, traendo occasione dalla questione loro devoluta, l’art. 219, secondo comma, n. 1, l.f., fissando i seguenti principi:
a) più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo a un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico;
b) la disposizione anzidetta non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p., in tema di reati fallimentari;
c) deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale.
 
2.  A costringere le Sezioni Unite a tornare ad occuparsi della sentenza di non luogo a procedere, dei termini di deposito ed impugnazione della stessa, è un errore compiuto dal giudice del merito che, all’esito dell’udienza preliminare, ha ritenuto di poter applicare la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 544 c.p.p. e, quindi, indicare nel dispositivo della sentenza un termine di deposito più lungo di quello previsto.
Nei sopra citati principi enunciati dalla Corte non si ravvisano profili di novità.
I Supremi giudici rafforzano, peraltro, il sostegno argomentativo di soluzioni interpretative alle quali giurisprudenza e dottrina erano già da tempo pervenute.
Valgano a conferma le seguenti considerazioni che descrivono, in sintesi, la situazione preesistente.
 
2.1. Il G.U.P. – come è noto – deve, di regola, dare immediata lettura del provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare.
La regola dell’immediatezza del deposito non ammette eccezioni per quanto concerne il decreto che dispone il giudizio.
Un’eccezione è, invece, prevista per la sentenza di non luogo a procedere.
Questa eccezione alla regola dell’immediata di deliberazione, lettura e deposito è contemplata dal comma 4 dell’ art. 424 c.p.p., ove è stabilito che, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi, il giudice deve provvedervi non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
È la legge, dunque, a fissare il termine per la redazione dei motivi della sentenza pubblicata con la lettura del dispositivo.
Non è previsto, per la sentenza di non luogo a procedere, che il giudice possa fissare un termine diverso (e più lungo) per la redazione dei motivi. E, a tale proposito, l’interpretazione giurisprudenziale aveva sempre escluso l’applicabilità del menzionato art. 544 comma 3, dettato per le sole sentenze pronunciate in giudizio, anche abbreviato [cfr. ex plurimis Cass. V 28.4.1995, p.m. in proc. Chiurazzi, in CED Cass., n. 202250; Cass. VI 1.10.2007, p.m. in proc. Esposito, ivi, n. 238037].
 
2.2. Si ricorderà che le disposizioni contenute nell’art. 424 avevano già generato interrogativi ai quali le Sezioni Unite erano state chiamate a dare risposta.
Ci si era chiesti, in particolare, se, nel caso in cui il giudice avesse provveduto a depositare la motivazione nei trenta giorni di cui sopra si è detto, la cancelleria fosse tenuta a dare avviso del deposito della sentenza alle parti presenti (tenuto conto che la lettura in udienza del dispositivo della sentenza equivale a notificazione per le parti presenti) a norma dell’art. 128 c.p.p.
La Corte [Cass. S.U. 26.6.2002, D’Alterio, in Cass. pen., 2002, 3682] ha risposto in senso negativo, richiamandosi al tenore letterale dell’art. 128 che fa espressamente «salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento», così mostrando di escludere l’applicabilità dell’art. 128 ai provvedimenti dal giudice assunti all’esito dell’udienza preliminare.
Non va, dunque, notificato o comunicato avviso di deposito, alle parti presenti alla lettura del dispositivo, della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, sempre che la stessa sia stata depositata entro il trentesimo giorno.
 
2.3. Alle Sezioni Unite era stata sottoposta un’altra, collegata, questione: quella relativa alla decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere per le parti presenti nel caso in cui la motivazione della sentenza venga depositata entro il trentesimo giorno dalla pronuncia del dispositivo. E la Corte ebbe a statuire che il termine di quindici giorni per l’impugnazione (previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), per tutti i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio) decorre non dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (come previsto dall’art. 585 comma 2 lett. a), ma «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge» (come previsto, con riguardo a qualsivoglia sentenza, dall’art. 585, comma 2, lett. c).
Detto principio è stato, poi,  più volte riaffermato [Cass. VI 9.10.2003, P.g. in proc. Bassetto, in Cass. pen., 2005, 2693; Cass. VI 28.6.2007, p.c. in proc. Bimbi, in CED Cass., n. 237087; Cass. VI 1.10.2007, p.m. in proc. Esposito, cit.; Cass. I 12.3.2008, p.m. in proc. Capocci, in CED Cass., n. 239801], precisandosi che neppure l’irrituale fissazione di un termine più ampio per il deposito muta i termini della questione, posto che le parti sono al corrente del termine massimo entro cui deve essere depositata la sentenza [Cass. VI 9.10.2003, P.G. in proc. Bassetto, cit.; Cass. VI 1.10.2007, p.m. in proc. Esposito, cit.] e chiarendosi, inoltre, che il termine di impugnazione resta sempre quello di quindici giorni, stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice, di un termine più ampio per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3 [Cass. VI 7.5.2008, P.G. in proc. Formisano, ivi, n. 240076; Cass. VI 11.10.2007, p.m. in proc. Lancella, ivi, n. 238156; unica voce dissonante, clamans in deserto, Cass. IV 22.9.2010, p.m. in proc. Poloni, ivi, n. 248769]. 
 
2.4. In dottrina si era, poi, ulteriormente precisato [BRICCHETTI-PISTORELLI L’udienza preliminare. Dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai riti alternativi, Milano 2003, p. 273; CASSIBBA, L’udienza preliminare, Milano 2007, p. 243]:
- che, in caso di deposito dei motivi nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo, l’avviso di deposito va notificato o comunicato all’imputato contumace e alle altre parti non presenti (compresi quelle non presenti «per definizione» come il procuratore generale, come successivamente affermato da Cass. V 23.6.2009, P.G. in proc. Granifero, in CED Cass., n. 244606);
- che, in caso di deposito dei motivi fuori termine, è necessaria la notificazione dell’avviso di deposito anche alle parti presenti;
- che il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza, la cui motivazione sia stata depositata entro il termine legale, decorre, per l’imputato contumace e per le parti non presenti dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito;
- che il termine anzidetto, nel caso in cui la motivazione della sentenza di non luogo a procedere sia stata depositata dopo lo spirare del termine legale, decorre, anche per le parti presenti, dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito.
 
3. Passando al secondo tema affrontato dalla Suprema Corte, va ricordato che l’art. 219, primo comma, n. 1, l.f. prevede, nell’ambito di una disposizione che contempla circostanze dei reati di bancarotta, fraudolenta (art. 216) e semplice (art. 217), e di ricorso abusivo al credito (art. 218), che le pene stabilite in detti articoli suddetti sono aumentate (secondo i parametri ordinari dell’art. 64 c.p.) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli medesimi.
La sentenza in esame contiene opzioni interpretative che vanno oltre i sopra indicati principi di diritto. Vediamole.
 
3.1. Il primo importante argomento affrontato ruota attorno al significato da attribuire alle parole usate dal legislatore per configurare la circostanza.
La disposizione in esame parla, invero, di «più fatti» tra quelli previsti in «ciascuno» degli articoli suddetti.
 
a) La dottrina meno recente ne desumeva che la circostanza era applicabile soltanto in caso di commissione di fatti previsti dallo stesso articolo (vale a dire di fatti di bancarotta fraudolenta o di bancarotta semplice o di ricorso abusivo al credito) e non di fatti previsti da articoli diversi (ad es. fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice). 
In tale ultimo caso, riprendevano, pertanto, vigore le disposizioni sul concorso materiale di reati (segnatamente quelle sulla continuazione di cui all’art. 81, comma secondo, c.p.).
Per la stessa dottrina, peraltro, l’impossibilità di riconoscere al dato testuale un significato diverso da quello descritto non comportava la necessaria condivisione della scelta operata dal legislatore, ritenuta invero tutt’altro che ragionevole.
Irragionevolezza che si rivelava soprattutto nell’ipotesi della commissione di reati dolosi e colposi, che rendeva inevitabile procedere al cumulo materiale delle sanzioni (non potendosi applicare né la circostanza aggravante per le ragioni dette, né la disciplina della continuazione perché incompatibile con il reato colposo).
Anche la giurisprudenza meno recente era tuttavia su questa posizione (cfr. ad es. Cass. V 19.4.1971, Grandi, in Giust. pen. 1972, II, 695; Cass. V 7.6.1996, D’Angelo, in Cass. pen. 1998, 3412; Cass. V 13.10.2000, P.G. in proc. Giormani, in CED Cass., n. 217913; ultima in ordine di tempo Cass. V 10.11.2004, Mancosu, in Cass. pen. 2006, 1564).
 
b) Negli ultimi anni, però, l’orientamento è radicalmente mutato.
Ha trovato, invero, spazio prevalente l’affermazione, in aperto e consapevole contrasto con l’orientamento fin qui descritto, secondo cui la circostanza aggravante deve applicarsi anche nel caso di commissione di fatti previsti da articoli diversi, segnatamente di fatti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice (cfr. Cass. V 21.11.2007, p.m. in proc. Dalpiaz, in CED Cass., n. 238337, che ha precisato – richiamando le perplessità già espresse in proposito, come si è visto, dalla dottrina – che non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta; Cass. V 15.12.2006, Belsito, in Riv. trim dir. pen. econ. 2007, 990; Cass. V 3.6.2005, La Face, in Dir. pen. proc. 2005, 1237).
Naturalmente, la circostanza è ritenuta applicabile, anche nel caso di reiterazione di fatti dello stesso tipo e cioè riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, ad es., più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (v. ex plurimis Cass. V 12.1.2010, Calì, in CED Cass., n. 246707, caso in cui erano stati contestati all’imputato fatti di bancarotta fraudolenta prefallimentare e fatti di bancarotta fraudolenta postfallimentare; Cass. V 5.10.1981, Brandinelli, in Cass. pen. 1982, 2105); è necessario, però, che si tratti di distinte condotte criminose, cioè di comportamenti staccati nel tempo ed autonomamente enucleabili nella loro completezza, perché in ogni caso sussiste quella maggiore gravità del fatto che, a giudizio del legislatore, giustifica l’aggravamento della pena.
 
Le Sezioni Unite confermano, con la sentenza in esame, questa lettura, imposta – secondo i Supremi giudici - dalla necessità di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma «perché, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’art. 3 Cost., situazioni di palese e irragionevole disparità di trattamento» (se ne accennava sopra citando Cass. V 21.11.2007, p.m. in proc. Dalpiaz).
 
Va aggiunto che anche in passato si era affermato che la circostanza non è invece configurabile «nella diversa ipotesi in cui l’azione rimanga unica, pur alimentandosi di una pluralità di atti» (Cass. V 5.10.1981, Brandinelli, cit.); la Suprema Corte riprende il concetto: «il reato rimane logicamente unico nelle ipotesi ... di condotte criminose in rapporto di “alternatività formale” o “alternatività di modi”, di condotte espressione di un’unica azione con pluralità di atti, di fattispecie costruite, per espressa previsione normativa, su una base strutturale unitaria, assimilabile a quella del reato abituale ma non coincidente con la stessa».
Insomma, la disposizione non si applica nel caso in cui la pluralità di azioni già costituisca un tratto che caratterizza la fattispecie incriminatrice.
Nella legge fallimentare sono infatti frequenti le fattispecie a condotta eventualmente plurima, la cui struttura supporta quindi un’esecuzione del fatto tipico scaglionata nel tempo: si pensi, nell’art. 216, primo comma, n. 1, alla dissipazione nonché all’esposizione o riconoscimento di passività inesistenti e nel n. 2 alla tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione; nell’art. 217 alle spese eccessive, alle operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti e alle operazioni di grave imprudenza del primo comma, n.1-3, nonché alla tenuta irregolare o incompleta della contabilità del secondo comma.
 
3.2. Secondo tema interpretativo, non meno importante, è quello della portata della disposizione, segnatamente della sua estensibilità ai fatti di bancarotta e di ricorso abusivo al credito commessi da persone diverse dal fallito (ipotesi racchiuse nella generale categoria della cd. «bancarotta impropria»).
Con la sentenza che si annota le Sezioni Unite hanno ribadito la soluzione affermativa con considerazioni che sembrano riferirsi, anche se il concetto non è esplicitamente rimarcato, a tutte le ipotesi di bancarotta impropria (in particolare anche a quelle di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, l.f., vale a dire la causazione del dissesto con dolo o per effetti di operazioni dolose).
 
L’art. 219, secondo comma, n. 1, non contiene un richiamo alle norme sulla bancarotta impropria, segnatamente agli artt. 223, 224, 225 e 227.
 
a) Secondo la giurisprudenza, peraltro, che ha avuto modo di occuparsene soprattutto con riguardo ai fatti di bancarotta fraudolenta, la circostanza aggravante in esame deve applicarsi anche alla bancarotta impropria di cui all’art. 223, primo comma ed ai fatti indicati nell’art. 223, secondo comma, n. 1, vale a dire alla cd. bancarotta da illecito societario (Cass. V 29.11.1968, Solaro, in CED Cass., n. 110171; Cass. V 4.12.1968, Delfino, ivi, n. 110175; Cass. V 8.1.1980, Riva, in Giust. pen. 1980, II, 650; Cass. V 25.10.2000, Mazzei, in CED Cass., n. 217939; Cass. V 5.3.2003, Cometto, ivi, n. 224198).
 
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che (Cass. V, 27.4.1992, Bertolotti, ivi, n. 191564): «nell’ambito dei reati commessi da persone diverse dal fallito e puniti dalla legge fallimentare (art. 223), sebbene le ipotesi delittuose previste dall’art. 2621 c.c. e dalle altre norme - cui fa riferimento il comma secondo n. 1 dello stesso art. 223 - non si identifichino sostanzialmente con quelle previste dall’art. 216, trattandosi di fattispecie ontologicamente diverse tra loro, nondimeno le stesse non si sottraggono alla disciplina stabilita dall’art. 219, che è comune ai reati di bancarotta propria ed a quelli di bancarotta impropria. Invero, una volta che il legislatore ha inteso seguire un costante parallelismo tra i reati commessi da persone diverse dal fallito e quelli imputabili all’imprenditore fallito, non vi è ragione perché i primi che, nel sistema della legge, sono posti sullo stesso piano degli altri, non debbano sottostare alla stessa disciplina per quanto riguarda le circostanze aggravanti e la circostanza attenuante previste dall’art. 219 legge fallimentare».
Trattandosi di norma favorevole all’imputato - si legge poi in altra pronuncia (Cass. V 1.12.2000, Mazzei, cit., che riprende in sostanza Cass. V 17.3.1967, Folonari, in Foro it. 1967, II, 574) - «ne è consentita applicazione estensiva alla bancarotta impropria per l’eadem ratio che sorregge i due tipi di bancarotta, pur trattandosi di fattispecie criminose ontologicamente diverse tra loro. Il trattamento penale riservato agli amministratori di società che abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall’art. 216 (pur essendo “persone estranee al fallito”, cioè alla società) è equiparato a quello degli imprenditori individuali falliti, quando la dichiarazione d’insolvenza riguardi la società. Agli stessi amministratori (o alle altre persone indicate nel primo comma dell’art. 223) si applicano la pena principale e quella accessoria previste per la bancarotta fraudolenta “se hanno commesso fatti preveduti dagli articoli 2621, 2622 ....c.c.” (bancarotta impropria), sempre che la società sia dichiarata fallita: "data la totale identità di trattamento tra i due tipi di reato, aventi come elemento comune il fallimento della società, sarebbe iniquo non estendere la previsione favorevole dell’art. 219, secondo comma, n. 1, anche alle persone diverse dal fallito (nel caso di decozione della società) quando commettano non solo fatti di bancarotta propria ma anche di bancarotta impropria equiparati tra loro ed alla bancarotta dell’imprenditore individuale».
A tale orientamento si è rifatta una successiva decisione (Cass. V, 18.12.2009, Truzzi, in CED Cass., n. 246155)in cui si osserva che «con riferimento alla previsione del comma 1 dell’art. 223, il richiamo normativo allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi ordinaria non lascia adito a dubbi di sorta in ordine all’applicabilità del relativo regime nella sua interezza, comprensivo, dunque, anche dell’operatività dell’aggravante in questione. Per quanto concerne, poi, la fattispecie della bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui al comma secondo dell’art. 223 (…) non è revocabile in dubbio che, ancora una volta, la previsione dell’applicabilità della pena prevista dal primo comma dell’art. 216, deve intendersi - per genericità di formulazione – comprensiva dell’intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell’aggravante (stante il parallelismo tra i reati commessi da persone diverse dal fallito e quelli imputabili allo stesso imprenditore fallito). Non solo, ma l’applicazione estensiva, in via analogica, ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa nel caso di specie, trattandosi di disposizione favorevole all’imputato. Ed infatti, la norma di cui all’art. 219 esclude il concorso di reati – e, dunque, il cumulo materiale delle pene – in caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218. Inoltre, nel considerare la pluralità delle condotte come circostanza aggravante, ne autorizza la soggezione all’ordinario giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti di cui all’art. 69 c.p. In quanto norma più favorevole per gli anzidetti riflessi, la stessa è, dunque, estensibile all’ipotesi di pluralità di fatti commessi da amministratori di società o da altre persone diverse dal fallito indicate nel primo comma dell’art. 223, stante l’identità di ratio sottesa ai due tipi di bancarotta (propria ed impropria)».
 
b) Anche in ordine all’applicabilità dell’aggravante in caso di concorso tra le operazioni dolose di cui all’art. 223, cpv., n. 2, e fatti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 (in relazione all’art. 223, primo comma) o fatti di bancarotta di cui all’art. 223, cpv. n. 1, la giurisprudenza si è pronunciata in senso affermativo (Cass. V, 24.6.1992, Chiabotti, in CED Cass, n. 191935; Cass. V, 23.2.1995, Barducco, ivi, n. 201057; contra peraltro Cass. V 5.7.2007, p.m. in proc. Ascone, ivi, n. 237716).
 
c) Ad analoghe affermazioni la giurisprudenza si è sempre spinta, infine, anche con riguardo alla circostanza della rilevante gravità del danno di cui all’art. 219, primo comma (da ultimo Cass. V 22.6.2010, Poli, ivi, n. 247970).
 
3.3. Come si è sopra accennato, le Sezioni Unite hanno affrontato altro fondamentale interrogativo: se la disposizione in esame contempli un «unico fatto» di bancarotta aggravato o se, invece, disciplini in modo peculiare un concorso di reati.
 
a) Dopo una minuziosa analisi del contenuto e della portata delle norme incriminatici (artt. 216, 217, 218) richiamate dall’art. 219, comma secondo, n. 1, La Corte perviene alla conclusione che dette norme contengono plurime, distinte e autonome fattispecie delittuose in concorso materiale tra loro.
Riflettendo, poi, sulla disciplina alle stesse riservata dall’art. 219, secondo comma, n. 1, i Supremi giudici concludono nel senso che ci si trovi , sul piano formale e funzionale, di fronte ad una circostanza aggravante.
Detta circostanza aggravante ha, peraltro, connotazione strutturale atipica nel senso che è lo strumento tecnico scelto dal legislatore per disciplinare, nella sostanza, «un’ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico».
 In effetti – si osserva – l’intenzione di evitare trattamenti di eccessivo rigore per il fallito non poteva trovare nel 1942 un facile sbocco nella disciplina del reato continuato, posto che all’epoca la continuazione poteva essere instaurata solo a fronte della ripetuta violazione della medesima disposizione di legge.
Le Sezioni unite rilevano, ancora, come nel nostro ordinamento sia rinvenibile un’altra ipotesi accostabile alla ricostruzione adottata n caso di specie. Il riferimento è al quarto comma dell’art. 589 c.p., ove la fattispecie, «pur atteggiandosi apparentemente come circostanza aggravante, non è tale e non costituisce neppure un’autonoma figura di reato complesso, ma configura, secondo la prevalente giurisprudenza […] un’ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l’unificazione rileva solo quoad poenam, con la conseguenza che, ad ogni altro effetto, anche processuale, ciascun reato rimane autonomo e distinto».
 
Insomma, una circostanza aggravante nella forma, una pluralità di reati nella sostanza: l’art. 219, comma secondo, n.1 è un’ipotesi di concorso di reati, regolamentata in deroga alla disciplina generale sul concorso di reati e sulla continuazione.
I singoli fatti di bancarotta, quindi, pur unitariamente considerati quoad poenam, conservano, ove ne ricorrano i presupposti, la loro autonomia sia sul piano ontologico che su quello giuridico.  
 
b) Ed è questo il percorso che la Corte segue per entrare nel “cuore” della questione devolutale, vale a dire l’esclusione (o meno) del divieto di bis in idemper l’eventuale giudicato intervenuto su alcuno dei fatti di bancarotta posti in essere.
L’art. 649 c.p.p. stabilisce – come è noto – che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene « diversamente considerato ... per le circostanze »; se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Orbene, se si fosse affermato che l’art. 219, secondo comma, n. 1, contempla anche nella sostanza una circostanza aggravante, in altre parole un reato unico che tale resta anche se posto in essere con la commissione di una molteplicità di fatti, la conseguenza era evidente: nel momento in cui, intervenuta una decisione definitiva su un determinato episodio di bancarotta, si fosse scoperto che l’imprenditore, in epoca anteriore al formarsi di quella decisione, aveva commesso altri fatti di bancarotta, non sarebbe stato possibile sottoporlo di nuovo a procedimento penale per essi.
Ma le Sezioni Unite – come si è detto – hanno aderito alla concezione “pluralista” sopra ricordata e coerentemente escluso nei casi descritti l’operatività del divieto di bis in idem, affermando, inoltre, la possibilità di applicare in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la peculiare disciplina di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, l.f. (sostitutiva di quella di cui all’art. 81 c.p.) nel caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in procedimenti distinti e relativi a un unico fallimento, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta, sempre che il giudice della cognizione non abbia già escluso la unificazione quoad poenam dei detti reati.