ISSN 2039-1676


26 gennaio 2011

Trib. Milano, sez. XI, 26.1.2011, Giud. Corbetta (aggravante della 'clandestinità ' e revoca del giudicato)

Dichiarato non eseguibile il quantum di pena inflitto con sentenza irrevocabile di condanna per reato aggravato dalla 'clandestinità ', essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 bis c.p.

Pubblichiamo in allegato un provvedimento del Tribunale di Milano (Giud. Corbetta) con il quale - a quanto consta per la prima volta - è stata dichiarata non eseguibile la quantità di pena conseguente all'applicazione, con sentenza irrevocabile di condanna, della c.d. aggravante della clandestinità, dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 249/2010 . Del provvedimento, qui sotto massimato, dà conto in data odierna  (28.1.2011) anche il Corriere della Sera, con un articolo a pag. 24 firmato da Luigi Ferrarella.
 
 
DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 61 n. 11BIS – Rilevanza della dichiarazione di incostituzionalità nei procedimenti conclusi con sentenza definitiva – Applicabilità in via retroattiva della sentenza dichiarativa d’incostituzionalità - Revoca parziale del giudicato

La procedura di cui all’art. 673 c.p.p., relativa all’ipotesi di revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato quando sia stata abrogata o dichiarata incostituzionale la norma incriminatrice, si applica in via estensiva anche alle ipotesi in cui sia stata dichiarata incostituzionale una circostanza aggravante - come nel caso della c.d. aggravante della clandestinità -; con la conseguenza che, quando l’aggravante non sia risultata soccombete o equivalente con le concorrenti attenuanti ed abbia dunque comportato un aumento della sanzione in concreto applicata dal giudice, la frazione di pena riconducibile all’effetto dell’aggravante deve essere dichiarata non eseguibile dal giudice dell’esecuzione (massima a cura di Luca Masera).
 
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 61 n. 11 bis
 
C.p. art. 2
 
L. 83/1957 art. 30
 
C.p.p. art. 673