30 luglio 2015
Le Sezioni unite sull'ammissibilità della confisca, diretta e obbligatoria, mediante la sentenza che riconosce l'intervenuta prescrizione del reato
Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31617, Pres. Santacroce, Rel. Macchia, Ric. Lucci
Data la sua importanza, pubblichiamo senza commento, riservando i necessari approfondimenti alla ripresa postferiale, la sentenza recentemente depositata dalle Sezioni unite della Cassazione, con la quale sono stati stabiliti rilevanti principi di diritto, sia a proposito della nozione di confisca diretta (in particolare, riguardo al denaro), sia a proposito della ritenuta ammissibilità del provvedimento ablatorio, nei casi in cui sia prescritto obbligatoriamente dalla legge, mediante la sentenza che dispone non doversi procedere a fronte della intervenuta prescrizione del reato.
Trascriviamo i principi così come le stesse Sezioni unite li hanno sintetizzati nel proprio provvedimento.
"Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato".
"Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato".
Per scaricate la sentenza in copia PDF cliccare sulla icona sottostante. (G.L.)