ISSN 2039-1676


4 febbraio 2016 |

Sulla illegittimità  costituzionale dell'applicazione obbligatoria della recidiva anche ai reati di particolare gravità  e allarme sociale

Corte costituzionale, sent. 8 - 23 luglio 2015, n. 185

 

Abstract. Con la sentenza n. 185/2015, i giudici di palazzo della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 4 della l. n. 251/2005 (c.d. legge ex Cirielli), limitatamente alle parole «è obbligatorio», sopprimendo così l'unica previsione di applicazione obbligatoria della recidiva ancora prevista. Ne consegue che il giudice, anche in caso di commissione di uno dei gravi reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., ha il dovere di accertare se, in concreto, la reiterazione del delitto sia espressione di più accentuata capacità a delinquere del reo. Nell'accertamento, il giudice deve utilizzare i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle ipotesi di recidiva facoltativa, previste dai commi precedenti della medesima disposizione, non potendo più basarsi unicamente sul titolo del reato commesso. La sentenza annotata si inserisce nel filone della giurisprudenza costituzionale che si occupa di verificare la legittimità degli automatismi sanzionatori e conferma l'importanza del potere discrezionale - ma non arbitrario - del giudice nell'individuazione della sanzione proporzionata e adeguata al caso concreto.

 

SOMMARIO: 1. La questione di legittimità costituzionale. - 2. I principi sottesi. - 3. La disciplina della recidiva dopo la legge n. 251 del 2005. - 4. Le criticità della recidiva secondo la dottrina. - 5. La sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale. ­- 6. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudicato. - 7. Considerazioni conclusive: sulla discrezionalità del giudice.