ISSN 2039-1676


16 giugno 2017 |

La Corte Costituzionale sull’obbligo del giudice di valutare la diminuzione della colpevolezza del reo dovuta a vizio parziale di mente ai fini dell’applicazione della recidiva

Nota a Corte Cost., sent. 12 aprile 2017 (dep. 22 maggio 2017), n. 120, Pres. Grossi, Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2017

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1. Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha recentemente avuto modo di esprimersi ancora una volta sul fondamentale ruolo svolto dal principio di colpevolezza in sede di applicazione della recidiva facoltativa da parte del giudice, dalla stessa già più volte ricordato a partire dalla sentenza n. 192 del 2007.

L’occasione è stata fornita, nel caso specifico, da una questione di legittimità costituzionale presentata dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari e avente a oggetto l’art. 69, co. 4 c.p. (così come sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. ex Cirielli), in rapporto agli artt. 3, 27 co. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata della circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p. (vizio parziale di mente); la questione, nondimeno, è stata dalla Corte considerata inammissibile proprio alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 99 co. 4 c.p., improntata – per l’appunto – al principio di colpevolezza.

 

2. Nel caso che ha dato adito al giudizio di legittimità costituzionale, il giudice rimettente era stato investito (in sede di rito abbreviato) di un procedimento penale nei confronti di un soggetto imputato a titolo di concorso in rapina propria, per essersi impossessato – mediante minacce consistenti nell’afferrare la vittima per il giubbotto avvicinandole al volto il pugno chiuso – della somma di euro 50; al medesimo veniva tra l’altro contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, essendo egli già destinatario di numerose simili condanne per furti e rapine.

Durante il dibattimento era però emerso (anche a seguito di perizia psichiatrica) che l’imputato risultava afflitto da un’infermità mentale che, polarizzandolo su una “visione egoica ed egocentrica del mondo”, appariva essere stata determinante ai fini della commissione del delitto, e pertanto aveva avuto l’effetto di scemare grandemente la sua capacità d’intendere e di volere al momento del fatto, impedendogli di percepire il disvalore della propria condotta e di controllare i propri impulsi criminali.

Ciò nonostante, affermava il giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, ai sensi dell’art. 69 co. 4 c.p. l’attenuante della seminfermità mentale avrebbe potuto essere considerata al massimo equivalente rispetto alla suddetta recidiva reiterata; il che però sollevava, a suo giudizio, una serie di problemi di compatibilità con diverse norme costituzionali.

Anzitutto, la deroga alla disciplina del bilanciamento di circostanze nel caso di specie appariva in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto comportava l’applicazione di “pene identiche a condotte di rilievo sostanziale enormemente diverso”; in secondo luogo, poi, essa contrastava anche con il principio per cui la pena deve tendere a una finalità rieducativa (art. 27 co. 3 Cost.), in virtù del quale deve sussistere una necessaria proporzione “tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra”; infine, la norma doveva altresì ritenersi in contrasto con l’art. 32 della Costituzione, il quale richiede che il seminfermo di mente, ancorché recidivo reiterato, sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio adeguato alla sua infermità: trattamento che potrebbe essere assicurato – a parere del giudice rimettente – solo attraverso la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. sulla contestata recidiva reiterata.

A tali considerazioni si aggiungeva, peraltro, che il legislatore stesso ha riservato un trattamento particolare all’imputato minorenne, prevedendo per l’art. 98 c.p. una deroga al divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti rispetto all’aggravante della finalità di terrorismo o eversione introdotta dall’art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (conv. con modif. in l. 6 febbraio 1980, n. 15) e rispetto all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con modif. in l. 12 luglio 1991, n. 203) in tema di associazionismo di tipo mafioso. Tale elemento sarebbe dunque a sua volta dimostrativo – considerando che il minore imputabile e il seminfermo di mente devono ritenersi equiparabili sotto il profilo dell’immaturità intellettiva, affettiva e volitiva – dell’irragionevolezza della deroga al normale bilanciamento delle circostanze in tema di recidiva reiterata per il semimputabile.

 

3. La questione proposta dal G.U.P. di Cagliari era dunque volta a ottenere una declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p., come già era in precedenza avvenuto a opera delle sentenze della Corte costituzionale n. 106 e 105 del 2014 e n. 251 del 2012[1].

Il giudice delle leggi, tuttavia, ha in questo caso riscontrato l’inammissibilità della questione posta in questi termini, accogliendo così l’eccezione presentata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Fin dalla sentenza n. 192 del 2007, infatti, la Consulta ha più volte ribadito – a fronte delle numerose questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l’art. 69 co. 4 c.p. presentate successivamente alla riforma operata dalla legge ex Cirielli – che l’ipotesi di recidiva reiterata prevista dall’art. 99 co. 4 c.p. deve ritenersi in ogni caso facoltativa, di tal che il giudice sarebbe chiamato ad applicare il corrispondente aumento di pena “solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo”[2].

Ancora prima di procedere al giudizio di bilanciamento delle circostanze, pertanto, compito del giudice è definire se l’aggravante della recidiva reiterata debba essere effettivamente applicata nel caso di specie, e nel fare ciò egli sarà tenuto – come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Cassazione – a “verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità” dell’imputato[3]. Ai fini della dichiarazione della recidiva, dunque, non sarà sufficiente la mera sussistenza del “presupposto formale”, rappresentato dalla previa condanna per uno o più delitti dolosi, ma il giudice dovrà al contempo accertare la sussistenza nel caso concreto del “presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo[4].

L’atteggiamento psicologico che la recidiva mira a censurare, specifica infatti il giudice costituzionale, è la peculiare insensibilità dell’imputato nei confronti delle condanne precedentemente riportate, che costituisce, cioè, un profilo di maggiore rimproverabilità soggettiva.

 

4. Il giudice di merito, di conseguenza, non può astenersi, al fine di vagliare la sussistenza di tali profili di maggiore rimproverabilità, dal valutare la colpevolezza dell’imputato in ordine all’applicabilità della recidiva: una simile valutazione, tuttavia, non era stata compiuta dal rimettente, il quale aveva ritenuto di poter desumere l’applicabilità dell’aggravante ex art. 99 co. 4 c.p. semplicemente argomentando sulla base dell’esistenza di “una relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito commesso, significativo di una maggiore pericolosità sociale”.

Un ruolo fondamentale avrebbe invece dovuto rivestire, all’interno di tale operazione, la presenza in capo all’imputato di un’infermità mentale che, rivestendo i caratteri di cui all’art. 89 c.p., aveva provatamente assunto un rilievo causale determinante rispetto alla reiterata commissione degli illeciti.

Nondimeno il giudice a quo, mentre si era ampiamente concentrato sulla necessità di non derogare alle normali regole in materia di circostanze del reato al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio all’evidente stato di salute psichica dell’imputato, non aveva per nulla considerato che la diminuita colpevolezza dell’imputato avrebbe dovuto innanzitutto essere valutata ai fini della recidiva, per stabilire se questa potesse o meno ritenersi esistente; solo laddove questa prima indagine avesse esito positivo, infatti, la questione dei limiti imposti al bilanciamento di circostanze dall’art. 69 co. 4 c.p. avrebbe potuto assumere rilevanza.

 


[1] Il riferimento è a: Corte cost., sent. 5 novembre 2012 (dep. 15 novembre 2012), n. 251, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell’allora circostanza attenuante di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90; a Corte cost., sent. 14 aprile 2014 (dep. 18 aprile 2014), n. 105, relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 648 co. 2 c.p. in materia di ricettazione; e a Corte cost., sent. 14 aprile 2014 (dep. 18 aprile 2014), n. 106, relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis co. 3 c.p. in materia di violenza sessuale.

[2] Corte cost., sent. 5 giugno 2007 (dep. 14 giugno 2007), n. 192, § 3.3 (diritto).

[3] Cass. pen., SS.UU., sent. 27 maggio 2010 (dep. 5 ottobre 2010), n. 35738, § 20.

[4] Cfr. Cass. pen., SS.UU., sent. 24 febbraio 2011 (dep. 24 maggio 2011), n. 20798, § 3.2.