1 giugno 2017 |
Delitti di terrorismo e responsabilità da reato degli enti tra legalità e esigenze di effettività
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 1/2017
Abstract. L’art. 25-quater ha fatto ingresso nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 mediante la l. 14 gennaio 2003, n. 7, in attuazione di obblighi di matrice sovranazionale che, nel più ampio quadro di contrasto al fenomeno terroristico, imponevano il riconoscimento di forme di responsabilità anche a carico della persona giuridica. La circostanza che la disposizione in commento non sia mai stata applicata – a dispetto dell’attuale escalation della minaccia terroristica a livello globale – induce ad interrogarsi sulla funzione e sull’effettività della fattispecie nell’economia del ”decreto 231”. Muovendo dalla ricognizione delle fonti sovranazionali di riferimento, il presente contributo si sofferma sulle principali questioni interpretative sollevate dalla norma, con l’obiettivo di evidenziarne i profili di frizione con il principio di legalità e con il criterio oggettivo d’imputazione dell’interesse o vantaggio, illustrando al contempo le significative ricadute sul piano della costruzione del modello organizzativo.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Delitti di terrorismo e responsabilità degli enti: il quadro normativo sovranazionale. – 3. L’introduzione dell’art. 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione) nel “sistema 231”: la formulazione della fattispecie. – 3.1. I delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e da leggi speciali (comma 1). – 3.2. I delitti commessi in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4). – 4. I criteri oggettivi d’imputazione: le nozioni di interesse o vantaggio. – 5. Le ricadute sui modelli di organizzazione e gestione. – 6. Rilievi conclusivi.