ISSN 2039-1676


01 aprile 2019

Limitazioni patite dal minore durante la messa alla prova con esito negativo e computo finale della pena: la Consulta rigetta una questione di legittimità costituzionale

Corte cost., 29 marzo 2019, n. 68, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò

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Diamo notizia della decisione assunta dalla Corte costituzionale a proposito d’una questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione – in riferimento agli artt.  3, 31 e 27 della Costituzione – riguardo agli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (processo minorile), e 657-bis c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova».

La questione è stata ritenuta infondata. L’ordinanza di rimessione può essere consultata, al momento, solo nella versione pubblicata dalla Gazzetta ufficiale (cliccare qui).

La questione era stata argomentata anche sulla comparazione tra la (recente) disciplina della messa alla prova per gli adulti e quella concernente i soggetti minorenni, nella parte in cui regola la determinazione della pena quando si constata l’esito negativo della prova cui l’imputato è stato sottoposto. Per gli adulti, la norma censurata (art. 657-bis c.p.p.) prevede una riduzione della sanzione, proporzionata alla durata del periodo di prova (un giorno di pena detentiva o 250 euro di pena pecuniaria per ogni tre giorni di prova eseguita). Non esiste una disposizione del genere quanto ai minorenni, per i quali dunque la misura della pena eventualmente inflitta non tiene conto delle limitazioni di libertà patite durante la prova.

In sintesi, la Cassazione non ha trovato ragionevole una siffatta difformità di trattamento. Ciò tuttavia non tanto in base ad una applicazione del principio di uguaglianza formale (comparazione adulti v. minori), quanto piuttosto per l’assunto che l’irrilevanza delle misure di prova implicherebbe violazione di parametri costituzionali concernenti la funzione della pena, in generale (artt. 3 e 27 Cost., quali norme espressive di principi di proporzionalità e individualizzazione) e con specifico riguardo al trattamento dei minorenni che delinquono (art. 31 Cost., e principio di preminenza dell’obiettivo di rieducazione).

La Consulta non ha condiviso il ragionamento, pur riconoscendo e ribadendo che le misure di messa alla prova si risolvono, quando applicate agli adulti, in un trattamento di pena anticipato, e che esplicano un effetto di limitazione delle libertà personali. Infatti, nel caso dei minorenni, manca la connotazione sanzionatoria delle prescrizioni (e mancano in buona misura le stesse garanzie in materia di individuazione e quantificazione della pena): «il senso delle prescrizioni inerenti al programma cui l’imputato deve essere sottoposto appare esclusivamente orientato a stimolare un percorso (ri)educativo del minore, finalizzato all’obiettivo ultimo di una “evoluzione della sua personalità”, […] al cui riscontro è subordinata la stessa valutazione di esito positivo della messa alla prova».

Dunque – ha concluso la Corte – non contraddice i principi costituzionali in materia di proporzionalità e funzionalità rieducativa una disciplina che nega, al momento della determinazione della pena, la rilevanza delle misure anteatte, proprio ed appunto perché non ancora espressive di un trattamento punitivo nei confronti del minore. (G.L.)