ISSN 2039-1676


04 maggio 2012 |

Una nuova pronuncia di illegittimità  parziale per la disciplina della custodia in carcere 'obbligatoria'

Corte cost., 3 maggio 2012, n.  110, Pres. Quaranta, Rel. Lattanzi (ammissibili le misure alternative alla custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla produzione ed al commercio di cose con falsi marchi o segni distintivi)

1. Non imprevedibilmente, una ulteriore ipotesi di custodia in carcere «obbligatoria» è caduta sotto la scure del controllo di legittimità costituzionale.

Con la sentenza qui pubblicata, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel caso sussistano elementi utili a dimostrare nel caso concreto l'adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere, che dette misure siano applicate con riguardo al delitto associazione per delinquere, quando finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Le citate fattispecie sostanziali, com'è noto, puniscono la contraffazione di marchi o altri segni distintivi e  l'importazione o la detenzione a fini di commercio delle cose recanti i segni contraffatti. La loro inclusione nel catalogo dei reati a «carcerazione obbligatoria» - o meglio,  l'inclusione delle associazioni rilevanti ex art. 416 c.p. quando finalizzate alla loro commissione - era stata realizzata mediante l'implementazione dell'elenco recato dal comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p., richiamato in toto dal comma 3 dell'art. 275 c.p.p. e modificato, a questo fine, dall'art. 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

La Corte, come in tutta la serie dei precedenti aperta dall'ormai celeberrima sentenza n. 265 del 2010,  non ha cancellato completamente il meccanismo presuntivo introdotto dal legislatore, limitandosi a stabilire che, pur ricorrendo una presunzione sfavorevole all'accusato in punto di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, detta presunzione possa essere superata nei singoli casi concreti. Come altre volte si è osservato, una presunzione assoluta è diventata relativa.

 

2. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte è analogo a quello che ha segnato la serie delle precedenti decisioni sul comma 3 dell'art. 275 c.p.p., puntualmente richiamate: dalla citata sent. n. 265 del 2010, in materia di reati sessuali, alla sent. n. 164 del 2011, in tema di omicidio volontario; dalla sent. n. 231 del 2011, concernente l'associazione per il narcotraffico, alla sent. n. 331 del 2011, relativa alle figure di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. Sembra dunque inutile richiamarlo e descriverlo anche in questa sede. Per inciso, anche la «difficoltà» derivante dalla natura associativa del reato preso in considerazione - alla luce della nota ordinanza n. 450 del 1995, che aveva «salvato» la presunzione assoluta per l'associazione mafiosa e per i delitti di contesto mafioso - era già stata affrontata e risolta in una precedente occasione, e cioè riguardo alle associazioni sanzionate dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

C'è però un passaggio della decisione che assume speciale importanza, anche alla luce di orientamenti manifestatisi, negli ultimi mesi, presso la giurisprudenza di merito e di legittimità.

La Corte ha esplicitato quanto del resto poteva desumersi dalle sentenze di illegittimità successive alla prima, e cioè il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), sono misuratori della legittimità costituzionale delle norme sul trattamento cautelare, e strumenti dell'interpretazione adeguatrice, ma naturalmente non consentono di superare il significato letterale ed univoco delle norme medesime. La possibile identità di vizio tra disposizioni dichiarate illegittime e disposizioni analoghe non implica che queste ultime possano essere «disapplicate» dal giudice, comportando piuttosto la necessità di nuove sentenze dichiarative del contrasto con i principi costituzionali.

La puntualizzazione si deve forse agli arresti giurisprudenziali cui sopra si faceva cenno.

Si ricorderà, in particolare, la decisione con la quale la Corte di cassazione aveva ritenuto superabile il divieto di applicazione di misure diverse dalla carcerazione con riferimento alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo, sul presupposto che i principi affermati nella sentenza n. 265 del 2010 consentissero una lettura «adeguatrice» del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. nelle parti non attinte da specifiche pronunce di illegittimità (Cass. pen., sez. III, c.c. 20 gennaio 2012 (dep. 1 febbraio 2012), n. 4377, in questa Rivista, con una nota di Serena Quattrocolo).

Ed ecco, testualmente, quanto la Corte ha rilevato in proposito: « (...) le parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, aventi per esclusivo riferimento i reati oggetto delle precedenti pronunce di questa Corte, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate. È inoltre da aggiungere che la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre».

Sembra chiaro dunque che, almeno secondo l'opinione della Consulta, un incidente di costituzionalità dovrà essere promosso per ognuna delle fattispecie sostanziali cui si riferisce, nel suo complesso, il comma 3 dell'art. 275 c.p.p., sempreché naturalmente si ritenga illegittima la relativa presunzione assoluta.