20 luglio 2012 |
Le Sezioni unite sulla possibilità di misure alternative dopo l'iniziale applicazione "obbligatoria" - ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - della custodia cautelare in carcere
Cass., Sez. un., 19 luglio 2012, Pres. Lupo, Rel. Romis, ric. Lipari e Ucciero (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 19 luglio 2012, nell'ambito di due distinti procedimenti, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: « Se la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva o riguardi anche le vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione: « Seconda soluzione. La Corte ha peraltro sollevato questione di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.».
La motivazione della sentenza sarà pubblicata dopo il relativo deposito.