22 luglio 2013 |
Illegittima, anche per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la regola di applicazione "obbligatoria" della custodia in carcere
Corte cost., 18 luglio 2013, n. 213, Pres. Gallo, Rel. Frigo
1. Nuovo, ennesimo colpo recato dalla Corte costituzionale alla disciplina della custodia cautelare, nella parte in cui, fondandosi su presunzioni assolute di adeguatezza esclusiva della restrizione in carcere, dispone che non possano essere applicate misure diverse dalla carcerazione, né in fase di avvio del trattamento cautelare né durante la relativa prosecuzione, quando l'accusa riguarda determinati reati (comma 3 dell'art. 275 c.p.p., come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11).
È appena il caso di ricordare, in questa sede, l'ormai notevole sequenza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale, che si è aperta con la sentenza n. 265 del 2010, relativa a fatti di violenza sessuale, e poi si è articolata in una serie di pronunce che la nostra Rivista ha seguito in tempo reale (si vedano i link che compaiono nella parte destra dello schermo).
Anzitutto, la decisione sull'omicidio volontario, cioè la sentenza n. 164 del 2011, fondamentale per la chiara statuizione del principio che la gravità del fatto, e delle relative previsioni di pena, non è per se stessa decisiva quale elemento di giustificazione razionale della presunzione assoluta di inadeguatezza delle misure alternative alla carcerazione.
È poi intervenuta la sentenza n. 231 del 2011, a sua volta essenziale riguardo ad un'altra regola di giudizio, e cioè che la natura associativa del delitto (nella specie, quello di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) è fattore inidoneo, ancora una volta, a reggere per se stesso la presunzione legislativa. Nello stesso senso, in seguito, è stata deliberata la sentenza n. 110 del 2012 (concernente le associazioni finalizzate a compiere traffici fondati sulla contraffazione dei marchi commerciali). Ed una conferma del principio si trova finanche nella più recente sentenza n. 57 del 2013 (quella relativa ai reati che per brevità potrebbero definirsi di «contesto mafioso»), ove la Corte - ritenuta l'opportunità di escludere incidentalmente il fondamento di eventuali dubbi circa la legittimità della custodia «obbligatoria» quanto al reato associativo punito dall'art. 416-bis c.p. - ha confermato il peso decisivo della peculiarità «mafiosa» nella legittimazione di logiche presuntive da parte del legislatore.
La sentenza appena citata, d'altra parte, è valsa anche a mettere in ulteriore evidenza una terza regola di giudizio per l'apprezzamento della disciplina recata dall'art. 275 c.p.p.: maggiore è l'ampiezza delle fattispecie concrete riconducibili alla previsione considerata, minore è il grado di resistenza della presunzione, poiché diviene proporzionalmente più «agevole» concepire situazioni non ragionevolmente comparabili, sul piano della gravità e del valore sintomatico, a quelle dal significato più univoco ed allarmante.
2. Nel complesso, la Consulta ha ritenuto che l'art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui imponeva l'applicazione della custodia in carcere per i reati di volta in volta presi in considerazione, violasse anzitutto l'art. 3 Cost., determinando l'analogo trattamento di situazioni disomogenee, in forza di una presunzione non legittimata dall'id quod plerumque accidit. Si è poi riscontrata la violazione dell'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale, ed anche una concorrente incompatibilità con la presunzione di non colpevolezza, di cui al secondo comma dell'art. 27 Cost.
Gli stessi parametri sono posti a fondamento dell'odierna pronuncia, che riguarda, come detto, il trattamento cautelare del reato di cui all'art. 630 c.p., compreso tra i casi di custodia «obbligatoria» in forza del richiamo "mediato" alla norma processuale di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di rito.
La dichiarazione di illegittimità era ampiamente prevedibile, non foss'altro che a seguito della sentenza n. 68 del 2012 (si veda, ancora, il link nella parte destra dello schermo). Con tale decisione additiva, com'è noto, la Corte ha introdotto, proprio riguardo al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una attenuante per i casi in cui «per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Alla base della decisione - un raro caso di manipolazione dei valori edittali di pena da parte della Consulta - era stata proprio la considerazione della particolare varietà dei fatti che oggi sono riconducibili alla previsione incriminatrice: non sempre e non solo i «rapimenti» con richiesta di riscatto - che avevano rappresentato il modello criminologico posto a base delle riforme cui si devono gli esorbitanti livelli edittali di pena ancor oggi vigenti - ma anche fenomeni di prevaricazione finalizzati a regolare modeste transazioni illecite, fin quasi al limite della «ragion fattasi», certo riprovevoli, ma non comparabili allo stereotipo per gravità e significato sintomatico.
Si è già visto come non reggano presunzioni assolute costruite riguardo a fattispecie molto eterogenee dal punto di vista criminologico. Il sequestro di persona può essere commesso occasionalmente, e magari da un singolo individuo, comunque in assenza di rapporti organici e significativi con l'ambiente della criminalità organizzata, e della criminalità mafiosa in particolare. Queste stesse eventualità, specie dopo la già citata introduzione di una attenuante specifica per il sequestro a fini estorsivi, possono determinare una relativa moderazione del trattamento sanzionatorio, il quale a sua volta, come pure si è ricordato, non è indice di per sé risolutivo (e nella specie appare segnato, oltretutto, da un certo anacronismo).
Al solito, la Corte non ha ritenuto illegittima la presunzione, ma il suo carattere insuperabile, e l'ha dunque «trasformata» da assoluta a relativa: il giudice che riscontri elementi utili a documentare positivamente l'adeguatezza di misure alternative, in chiave di efficace protezione delle esigenze cautelari ricorrenti nel caso concreto, potrà dunque evitare la carcerazione dell'accusato.