ISSN 2039-1676


19 settembre 2012 |

Nuovamente al vaglio della Corte costituzionale la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare ex art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione che vale sia nel momento iniziale del trattamento cautelare che durante l'intera fase applicativa)

Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 luglio 2012 (dep. 10 settembre 2012), n. 34473, Pres. Lupo, Est. Romis, ric. Lipari; Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 luglio 2012 (dep. 10 settembre 2012), n. n. 34474 Pres. Lupo, Est., Est. Romis, ric. Ucciero

1. La Corte costituzionale è nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 275,  comma 3, c.p.p. - in relazione all'art.7 del d.l.13 maggio 1991, n.152,  convertito dall'art. 1 della l. 12 luglio 1991, n. 203 - in riferimento agli artt. 3, 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost.

2. Le Sezioni Unite, investite ex art. 610, comma 2, c.p.p., della decisione sui ricorsi avverso le ordinanze cautelari emesse dal tribunale (rispettivamente di Palermo e di Napoli) quale giudice dell'appello cautelare, stante il contrasto giurisprudenziale in ordine all'ambito temporale di operatività della presunzione ex art. 275 comma 3 (se circoscritto al momento genetico della misura cautelare o se esteso a tutto l'arco della vicenda cautelare), dopo aver ricostruito i due orientamenti giurisprudenziali e le ragioni addotte a sostegno dell'uno o dell'altro, esprimono il principio secondo cui  «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, opera non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari».

In entrambi i casi sottoposti al vaglio delle Sezioni Unite i delitti attribuiti agli imputati erano aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 del citato d.l. n. 152/91, che faceva scattare il meccanismo presuntivo derogatorio  con conseguente adozione della misura carceraria.

Proprio per questo le Sezioni Unite, pur dopo aver espresso il principio appena ricordato, hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente la presunzione "assoluta" di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in relazione ad imputati di delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 cit., che comporta un trattamento sanzionatorio più grave per chi commette reati «avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni» previste dallo stesso articolo».

L'art. 275 esprime nel 3° comma -prima parte- il principio di stretta necessità, secondo cui la custodia in carcere è il rimedio estremo; principio che viene rovesciato nella seconda parte dello stesso comma, così che tale misura è ritenuta l'unica in grado di fronteggiare le esigenze cautelari sottese alle fattispecie delittuose indicate nello stesso comma. In tal modo viene espressa una presunzione di pericolosità a carico dei soggetti imputati di quelle fattispecie: una presunzione che può essere superata solo in presenza di elementi tali da escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Alla presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari corrisponde la presunzione (assoluta) di idoneità della sola custodia in carcere. Il sistema viene poi completato con il richiamo nell'art. 299, comma 2, all'art. 275, comma 3,  per impedire sostituzioni in melius.

3. La norma, nella formulazione modificata con la l. 8 agosto 1995, n. 332, aveva superato il vaglio della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la questione manifestamente infondata, posto che la delimitazione dell'operatività dell'art.275, comma 3, «all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso rende manifesta la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato» (Corte cost. n.450/1995).

A tali principi non pare essersi conformato il legislatore del 2009, che con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dall'art. 1 della l. 23 aprile 2009, n. 38, ha esteso il meccanismo presuntivo ad una serie di delitti eterogenei fra loro (fatta eccezione per quelli "a sfondo sessuale"), essendo posti a tutela di differenti beni giuridici, e con trattamento sanzionatorio anche notevolmente diverso, ma accomunati dall'essere ritenuti forieri di particolare allarme sociale. La Corte costituzionale ha, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità dell'art.275,  comma 3, in relazione ai delitti a valenza sessuale (n.265/20101), all'omicidio volontario (n.164/2011), alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (n. 231/2011), al favoreggiamento delle immigrazioni illegali richiamate dall'art. 12 t.u. immigrazione (n. 331/2011) e alla associazione finalizzata alla contraffazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione e commercio nel territorio nazionale di prodotti con segni falsi (n. 110/2012). In tal modo l'ambito di operatività della presunzione assoluta risulta circoscritto ai delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, c.p.p., dovendo il giudice valutare la rilevanza delle esigenze cautelari e individuare la misura meglio rispondente alle predette esigenze.

A queste decisioni le Sezioni Unite si rifanno, richiamando nelle due ordinanze di rimessione (pressoché identiche e divergenti solo perché in un caso la questione è stata prospettata dalla difesa, nell'altro è stata sollevata ex officio), alcuni passaggi fondamentali delle pronunce costituzionali ora ricordate, in particolare di quelle in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (n.231/2011) e di associazione finalizzata alla contraffazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (n. 110/2012): si tratta di fattispecie, in relazione alle quali mancano quelle connotazioni normative proprie dell'associazione mafiosa e tali da fornire una congrua base statistica alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. La Corte costituzionale ha circoscritto la compatibilità costituzionale della presunzione espressa nell'art.275, comma 3, c.p.p., ai soli delitti di mafia, individuando la ratio giustificativa di tale presunzione  «nella struttura stessa della fattispecie e nelle sue connotazioni criminologiche - legate alla circostanza che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice». Da tutto ciò «deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità)».

4. Alla luce dei principi espressi nelle sentenze citate, le Sezioni Unite affrontano la questione se sussistano regole di esperienza, tratte dalle connotazioni del fatto, da cui desumere che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari nella ipotesi di reati aggravati dall'art.7 legge 203/1991, giungendo a ritenere la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sul rilievo che anche tali reati «potrebbero, per le loro caratteristiche, non postulare necessariamente esigenze cautelari affrontabili esclusivamente con la custodia in carcere». Non solo, ma esaminando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., non se ne potrebbe trarre l'unica conseguenza che venga a connotare solo i delitti di mafia, ben potendo caratterizzare la commissione di un qualunque fatto di reato.

 Se si accogliesse la tesi della riconducibilità di tali ipotesi delittuose all'area dei "delitti di mafia", «si finirebbe con il parificare sotto il profilo del disvalore sociale e giuridico manifestazioni delittuose del tutto differenti sia con riferimento alla loro portata criminale sia con riferimento alla pericolosità dell'agente». E questo è il profilo che attiene alla violazione dell'art.3 Cost., posto che si assoggettano allo stesso regime cautelare imputati di delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 cit. e imputati di "delitti di mafia".

Ma non è questo l'unico profilo prospettato dalle Sezioni Unite, che, rifacendosi ancora una volta alla sentenza costituzionale n.231/2011 e senza tuttavia argomentare, ritengono il meccanismo derogatorio lesivo del principio del "minore sacrificio necessario" deducibile dall'art.13, primo comma 1, Cost. e della presunzione di non colpevolezza espressa nell'art.27, secondo comma, perché attribuirebbe alla misura della custodia in carcere funzioni proprie della pena .

5. La lettura delle due ordinanze di rimessione, costruite passo passo sulle pronunce costituzionali che hanno fortemente ridimensionato l'ambito operativo della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, sembrerebbe indurre a ritenere scontato l'esito; tuttavia non si può dimenticare che la circostanza aggravante di cui all'art.7 cit. mira a punire più severamente non solo coloro che, utilizzando metodi mafiosi, determinino nei soggetti passivi quella particolare coartazione e intimidazione tipica di tali associazioni, ma altresì coloro che commettono reati al fine di agevolare le associazioni mafiose. Il rischio  è dunque che la Corte costituzionale -come già è avvenuto nel 1995-  non voglia privare il sistema di uno strumento ulteriore di contrasto alla criminalità, specie se correlato appunto ai "delitti di mafia".

 

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