ISSN 2039-1676


4 giugno 2013

Sezioni unite: il difensore non può, in adesione ad una manifestazione di categoria, astenersi dalla partecipazione ad una udienza concernente misure cautelari personali

Cass., Sez. un., 30 maggio 2013, Pres. Santacroce,  Rel. Romis, ric. Lipari e Ucciero (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 30 maggio 2013, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: « se sia consentita da parte del difensore la dichiarazione di astensione dalle udienze deliberata dagli organismi di categoria in riferimento alla trattazione di una misura cautelare personale ».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione: « negativa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, valutato idoneo dalla apposita Commissione di garanzia con deliberazione del 13 dicembre 2007».

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

Va chiarito che i ricorsi in questione erano stati rimessi alle Sezioni unite riguardo al problema della «custodia obbligatoria» per determinati reati, a norma del comma 3 dell'art. 275 c.p.p.  La Cassazione, nell'ambito dei relativi giudizi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale proprio in riferimento alla norma processuale che imponeva l'applicazione della custodia in carcere relativamente ai reati di «contesto mafioso» (i provvedimenti sono stati pubblicati dalla nostra Rivista con un commento di Laura Cesaris: si veda a destra dello schermo per il link relativo)

Com'è noto, la Corte costituzionale ha poi dichiarato, con la sentenza n. 57 del 2013, in accoglimento delle questioni sollevate, la parziale illegittimità costituzionale del citato art. 275, comma 3, c.p.p. (la nostra Rivista ha pubblicato la decisione con un commento di Guglielmo Leo: si veda a destra dello schermo per il link relativo).

Tornati gli atti alla Corte rimettente, la trattazione dei ricorsi è stata fissata per il 30 maggio scorso, e la relativa soluzione è stata ovviamente adottata alla luce dello ius superveniens.

Per le ragioni indicate, la Suprema Corte ha diffuso l'informazione provvisoria non con riguardo all'originaria posizione dei quesiti, quanto piuttosto ad un problema procedurale che si è trovata a risolvere. I difensori dei ricorrenti, infatti, hanno dichiarato di voler aderire ad una manifestazione di categoria, astenendosi dalla partecipazione all'udienza. Prendendo atto della dichiarazione, il Collegio ha respinto la sollecitazione al rinvio, sulla base, appunto, del principio formalizzato nella «informazione provvisoria».