ISSN 2039-1676


31 ottobre 2014

Le Sezioni Unite escludono la necessità  del rinvio di udienze camerali a partecipazione facoltativa nel caso di astensione del difensore (della persona offesa)

Cass., Sez. Un., c.c. 30 ottobre 2014, Pres. Santacroce, Rel. Franco, Ric. Guerrieri e altri (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 30 ottobre 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, in relazione alle udienze camerali, in  cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore della persona offesa, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria».

 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le soluzione negativa.

 

 La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

La questione era stata rimessa alle Sezioni unite con una ordinanza della Quarta sezione penale della Corte in data 25 marzo 2014, n. 18575, a seguito di un contrasto insorto nella giurisprudenza sul tema.

La nostra Rivista ha pubblicato il provvedimento (clicca qui) con una nota di Irene Guerini, Alle Sezioni Unite l'esercizio del diritto di astensione del difensore nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa.

 

Va ricordato come recentemente le stesse Sezioni unite si fossero pronunciate sul tema, più generale, del dovere del giudice di rinviare una udienza in caso di tempestiva comunicazione, da parte del difensore, della propria intenzione di astenersi dalla partecipazione in adesione ad una manifestazione di categoria. Nella specie, come recita la massima ufficiale tratta dalla sentenza, si era stabilito che  il «codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 [...] costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. ». In applicazione di tale principio, la Corte aveva ritenuto illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio per astensione, motivato dal giudice di merito con l'esigenza di evitare ad un teste, residente in altra regione, il disagio di dover affrontare un ulteriore lungo viaggio per sottoporsi all'esame.

La nostra Rivista ha pubblicato anche questa sentenza (Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, dep. 29 settembre 2014, Lattanzio), con altra nota di Irene Guerini, Il diritto del difensore di astensione dalle udienze: la parola delle Sezioni unite.

Nel caso odierno, come già si è detto, si discuteva dei procedimenti nei quali la partecipazione del difensore  non è necessaria, e dunque non vi è conflitto diretto ed insolubile tra la scelta di adesione alla manifestazione e l'assolvimento del compito professionale. Per altro, e come si è visto, la giurisprudenza aveva stabilito proprio di recente che l'astensione dalle udienze, alle condizioni previste dalla normativa primaria e secondaria, costituisce espressione di un diritto del professionista. Va anche considerato che, pur chiamate a pronunciarsi su un quesito formale che riguardava genericamente i rapporti tra diritto all'astensione e funzione difensiva, le Sezioni unite hanno inserito nella propria informazione provvisoria uno specifico riferimento al difensore della persona offesa, di talché non può escludersi che la decisione sia stata determinata - resterebbe da vedere in quale misura - dalla peculiarità di ruolo della persona offesa, e del suo difensore tecnico, nell'ambito del processo penale.

 

Sul tema delle manifestazioni collettive di astensione dalle udienze vi sono stati recentemente altri provvedimenti e contributi, cui può comodamente accedersi utilizzando i link che compaiono nella parte destra dello schermo.

 

Pubblicheremo la motivazione della sentenza deliberata il 30 ottobre 2014 immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)