ISSN 2039-1676


16 gennaio 2014 |

Alle Sezioni Unite astensione degli avvocati dalle udienze e poteri del giudice

Cass., sez. V penale, 21 novembre-20 dicembre 2013 n. 51524, Pres. Lombardi, Rel. Settembre, ric. Lattanzio

Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca sotto su download documento.

 

Il servizio novità della Corte di cassazione informa che è stato assegnato alle Sezioni unite, per l'udienza del 27 marzo 2014, il ricorso 7888/2013, rimesso dalla quinta sezione penale ex art. 618 c.p.p., che propone la seguente questione:

se, anche dopo l'emanazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, permanga il potere del giudice - in caso di adesione del difensore all'astensione - di disporre la prosecuzione del giudizio, in presenza di esigenze di giustizia non contemplate nel codice suddetto.

Da notare che la questione non è, né viene definita dall'ordinanza, come controversa e la rimessione del ricorso è giustificata solo dalla necessità di un chiarimento circa "l'esatto ambito di operatività e di cogenza della normativa autoregolamentare emanata in attuazione della L. 146/90, che, per il suo rilievo pratico e l'importanza dei diritti coinvolti appare opportuno rimettere alle valutazioni del Supremo consesso".

Tale chiarimento, secondo l'ordinanza, si rende necessario a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 26711 del 2013, in questa Rivista, 20 giugno 2013, la quale, in motivazione, ebbe a qualificare il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati come "normativa secondaria alla quale occorre conformarsi", senza peraltro precisare se ad essa debba "conformarsi" il difensore oppure anche il giudice e mostrando di ritenere che il codice suddetto, essendo approvato dalla Commissione di Garanzia istituita dalla L. n. 83/2000, è destinato a realizzare il "contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati", di cui all'art. 1 della l. n. 146 del 1990.

Secondo l'ordinanza, quindi, resterebbe aperto il problema se "analoga potestà di contemperamento sia riservata al giudice di fronte a interessi, diritti e situazioni - frequenti a verificarsi - non contemplate dal codice suddetto, quali, a titolo di esempio, la ragionevole durata del processo (ormai assurta a rango costituzionale), la coesistenza di situazioni configgenti (imputati con interessi contrapposti), la persistenza di misure cautelari non custodiali ma comunque incidenti su un diritto fondamentale (la libertà di locomozione) o - per rimanere al caso concreto - il grave disagio di un teste chiamato a testimoniare da città lontana rispetto al luogo di svolgimento del processo".

Superfluo ricordare i precedenti costituzionali sul tema, citati anche nel provvedimento in rassegna, che sottolinea come l'astensione del difensore dalle udienze non sia riconducibile al novero dei diritti costituzionalmente garantiti, ma a quello delle libertà riconosciute dalla Carta fondamentale (nella specie quella di associazione, prevista dall'art. 18 Cost.).

Va, infine, dato atto che il giorno successivo al deposito della presente ordinanza e con riferimento ai relativi motivi l'Unione delle Camere penali italiane ha pubblicato sul suo sito web la seguente nota:

"Sappiamo, e la ricerca condotta dall'Unione Camere Penali con Eurispes lo ha dimostrato, che ogni giorno una certa percentuale di testimoni si reca nei tribunali d'Italia a vuoto: perché non si fa in tempo a celebrare tutti i processi fissati o, semplicemente, il giudice ha avuto un impedimento più o meno serio, oppure il pubblico ministero non ha con sé il fascicolo o, magari, è stato tardivamente chiamato a sostituire un collega e non ha avuto il tempo di studiarlo. Eppure, adesso, partendo da una decisione del Tribunale di Bologna, ci si interroga se il diritto degli avvocati di manifestare tramite astensione dalle udienze - pacificamente di rango costituzionale - sia abbastanza forte da rimandare a casa il teste venuto da fuori (così come si fa, quotidianamente e senza forti patemi d'animo nei casi sopra descritti) oppure se debba soccombere. Con la sentenza che pubblichiamo, la questione è stata trasmessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla cui decisione vigileremo per dare, come dichiarato dal Presidente Spigarelli al Sole 24 Ore, una risposta adeguata".

Ardua la prognosi, specie per i profili squisitamente "politici" del tema in discussione, concernente potenziali e attuali conflittualità con una parte cospicua dell'Ordine forense che - anche dalla nota più sopra trascritta - parrebbe poco incline ad accettare una soluzione idonea a pregiudicare, secondo il lessico adoperato, un "diritto degli avvocati": profili "politici" che potrebbero avere il sopravvento su argomenti in iure, visto che da un lato il precedente delle Sezioni unite non pare utilizzabile con riferimento al caso di specie e, dall'altro, non sarebbe praticabile un by pass della questione mediante la proposizione di un incidente di costituzionalità, inammissibile sia per il venire in rilievo di un atto non avente valore di legge sia, per altro verso, per la verosimile richiesta di un non consentito intervento interpretativo.