ISSN 2039-1676


04 maggio 2015 |

Le Sezioni Unite su astensione del difensore e procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, diritto al rinvio ed esercizio del diritto di astensione dei difensori delle parti private

Nota a Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2014 (dep. 14 aprile 2015), n. 15232, Pres. Santacroce, Rel. Franco, Ric. Guerrieri e a.

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1. La pronuncia delle Sezioni Unite in esame non delude le aspettative e si colloca in una prospettiva coerente con l'attuale evoluzione interpretativa e con le numerose sentenze (anche a Sezioni Unite) intervenute nel corso degli ultimi anni in tema di astensione del difensore.

La motivazione, diffusa e molto ben articolata, ha il pregio di fornire un inquadramento chiaro ed organico della disciplina e di fissare i punti cardine già precisati, da ultimo, dalle Sezioni Unite Lattanzio. Inoltre, consente (forse) di mettere la parola fine ad un dibattito ermeneutico che si è di recente sviluppato in modo particolarmente intenso, ma che ritrova le sue origini nei primi interventi della Corte costituzionale nel 1994 e nel 1996[1].

Fu proprio con la declaratoria di illegittimità dell'art. 2 della l.n. 146/1990, contenuta nella sentenza costituzionale 171/1996[2], che la Consulta riconobbe all'astensione del difensore la natura di diritto fondamentale, a cui seguirono dapprima l'intervento del legislatore (che con la legge n. 83/2000 ha inserito l'art. 2-bis nel corpus della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)[3], e, successivamente, l'adozione del Codice di Autoregolamentazione (approvato il 13 dicembre 2007 da parte della Commissione di garanzia)[4]. In ottemperanza alle prescrizioni di legge, l'art. 3 del Codice prevede i presupposti e gli effetti di una astensione legittima, mentre l'art. 4 individua le prestazioni indispensabili da assicurare nei procedimenti penali.

Il quadro normativo risulta, pertanto, strutturato su diversi livelli (costituzionale, primario e secondario o regolamentare) ed è stato oggetto, nella prassi, di contrasti e resistenze interpretative che hanno richiesto, a più riprese, l'intervento della Suprema Corte. Tre i profili fondamentali da precisare: la natura del diritto di astensione del difensore e (di conseguenza) gli effetti del suo esercizio nel processo penale; il valore (normativo ovvero solo endoassociativo) della disciplina prevista dal Codice di Autoregolamentazione; il contenuto del potere/dovere di valutazione del giudice in rapporto alla dichiarazione di adesione all'astensione da parte dei difensori.   

 

2. Sono tre i punti fermi che risultavano sanciti dalle Sezioni Unite Lattanzio[5].

La giurisprudenza della Suprema Corte è ormai indiscutibilmente orientata ad affermare che l'astensione del difensore si traduce nell'esercizio di un vero e proprio diritto costituzionale e non di una mera libertà, e ne individua il referente diretto nell'art. 18 Cost., decretandone la definitiva affrancatura dal legittimo impedimento partecipativo. Pertanto, il difensore, che abbia esercitato il diritto di astenersi in conformità alla disciplina normativa di riferimento, avrà diritto al rinvio del procedimento o del processo. Con due correttivi, funzionali ad evitare l'abuso del diritto: la sospensione dei termini di prescrizione per tutta la durata del rinvio e la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Quanto alla natura giuridica e all'efficacia della disciplina contenuta nel Codice di Autoregolamentazione, la Corte di cassazione[6] ribadisce che tali disposizioni hanno «valore di normativa secondaria», con efficacia non limitata ed endoassociativa, ma erga omnes. Né poteva essere diversamente, posto che proprio l'intervento legislativo del 2000 attribuiva espressamente alla normativa secondaria e regolamentare il compito di individuare i presupposti e le modalità di esercizio del diritto, oltre che di definire le specifiche attività escluse in ogni caso dal raggio operativo della facoltà di astenersi.  

Ne consegue, inoltre, che gli spazi di sindacato del giudice, in rapporto alla scelta del difensore, vengono contenuti entro limiti molto angusti. Infatti, il bilanciamento tra il diritto di astensione e gli altri valori di rango costituzionale, coinvolti dal processo, è operato "a monte" dalla disciplina normativa (anche secondaria e regolamentare). Compito principale del giudice rimane l'accertamento in concreto ("a valle") della legalità della dichiarazione di adesione del difensore (sotto il profilo del rispetto dei presupposti e delle modalità di esercizio); inoltre, potrà operare, se occorre, una interpretazione in chiave sistematica o adeguatrice delle norme primarie e secondarie rilevanti. Tale attività ermeneutica, tuttavia, trova un confine ben preciso nel testo delle disposizioni normative, con una conseguenza non da poco: in tutti i casi in cui l'esercizio del diritto di astensione da parte del difensore è conforme alle previsioni del Codice di Autoregolamentazione, il giudice deve concedere un rinvio dell'attività procedimentale o processuale. Residua, invero, un margine di discrezionalità giudiziale, sebbene strettamente limitata a quelle situazioni, del tutto eccezionali, in cui vi sia una lacuna nella normativa secondaria, ovvero emergano valori costituzionali ulteriori, non presi in considerazione dal legislatore in sede di bilanciamento.

 

3. Due, per contro, i nodi che restavano ancora irrisolti, messi bene in luce dal caso di specie: il rapporto tra il Codice di Autoregolamentazione e le fonti normative primarie (in particolare, le norme del codice di procedura penale), e i limiti al diritto di astensione dei difensori delle parti private.

Sotto il primo profilo, parte della giurisprudenza si era a più ripresa interrogata sulla disciplina applicabile nel caso in cui tra norma primaria e norma secondaria vi fosse un rapporto di apparente conflittualità o non coerenza. La problematica si traduceva, in particolare, nel rapporto tra esercizio del diritto di astensione e regole processuali in tema di procedimenti camerali a partecipazione facoltativa.

Pareva insuperabile, ad una prima lettura, il disposto dell'art. 127 c.p.p., che prevede, a pena di nullità, da un lato, che «i difensori sono sentiti se compaiono», dall'altro, che «l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato». Per contro, l'art. 3 comma 1 del Codice di Autoregolamentazione individua espressamente una disciplina comune alla mancata comparizione dell'avvocato «all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria».

Quanto, invece, allo specifico ruolo dei difensori delle parti private, l'art. 3 comma 2 del Codice di Autoregolamentazione estende le disposizioni in tema di astensione a tutti i difensori, «ivi compresi i difensori della persona offesa ancorché non costituita parte civile».

Entrambi questi profili, tra loro combinati, sono entrati in gioco nel caso di specie. Si trattava, in particolare, di una udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione, nella quale, in un primo momento, sia i difensori delle persone offese, sia i difensori delle persone sottoposte alle indagini avevano ritualmente dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze deliberata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali. Il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, sulla scorta di un orientamento intepretativo[7], rigettò con ordinanza la richiesta di rinvio, osservando che il legittimo impedimento del difensore non rilevava nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa. A questo punto, soltanto i difensori delle persone offese reiterarono la richiesta di rinvio, rinnovando la dichiarazione di astensione, mentre, per contro, i difensori degli indagati rinunciarono alla dichiarazione di astensione e chiesero di discutere. Il Giudice rigettò con ordinanza anche la seconda richiesta di rinvio e, all'esito dell'udienza camerale, dispose l'archiviazione.

Contro l'ordinanza di archiviazione e contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per adesione all'astensione ricorrono per cassazione i difensori delle persone offese lamentando la violazione dell'art. 127 commi 3 e 5 c.p.p., per non avere il giudice rispettato l'adesione all'astensione dei difensori, con conseguente lesione sia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) sia della libertà di associazione del difensore (artt. 2 e 18 Cost.), e la violazione dell'art. 3 comma 2 del Codice di Autoregolamentazione, laddove conferisce anche al difensore della persona offesa il diritto di esercitare il diritto di astensione.

La Quarta sezione, ravvisando un radicale contrasto interpretativo in ordine al primo profilo eccepito dai ricorrenti, rimette con ordinanza[8] la questione alle Sezioni Unite.

 

4. Il nodo centrale della questione rimessa alle Sezioni Unite riguarda il possibile contrasto (o antinomia) tra quanto disposto, dal codice di rito penale, in tema di partecipazione facoltativa delle parti ai procedimenti camerali, e il diritto del difensore (riconosciuto dal Codice di Autoregolamentazione) di astenersi anche dalle udienze nelle quali la sua presenza non risulti obbligatoria[9].

Il tema coinvolge il rapporto tra fonti primarie e fonti secondarie e regolamentari che disciplinano tanto l'astensione del difensore quanto il processo penale, nel quale tale diritto viene esercitato. Tanto è vero che tra le argomentazioni spese per escludere il diritto al rinvio nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, parte della giurisprudenza evocava l'impossibilità, per una norma secondaria (e, nello specifico, l'art. 3 comma 1 del Codice di Autoregolamentazione), di introdurre una deroga ad una norma primaria (l'art. 127 c.p.p.), gerarchicamente sovraordinata. In particolare, infatti, il comma 5 della disposizione codicistica prevede la nullità del procedimento in camera di consiglio solo laddove la mancata presenza del difensore sia stata determinata da omessa od irrituale notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, escludendo, pertanto, un diritto al rinvio in tutti gli altri casi di legittimo impedimento partecipativo.

La tesi del rapporto gerarchico tra fonti è però smentita dalle Sezioni Unite, che, per contro, individuano, tra codice di procedura e Codice di Autoregolamentazione, una relazione di competenza e specialità. Infatti, il legislatore ordinario (art. 2-bis l.n. 146/1990) ha espressamente attribuito alla normativa secondaria il compito di disciplinare l'astensione dalle udienze dei difensori dalle udienze; la disposizione regolamentare, pertanto, finisce per rivestire funzione speciale rispetto alle disposizioni generali del codice di procedura[10].

In questa prospettiva, potrebbe giungersi alla disapplicazione della norma del Codice di Autoregolamentazione solo nel caso in cui essa confligga con la disciplina codicistica ed, inoltre, qualora «la norma generale di procedura, in puntuale contrasto con quella speciale, sia in modo inequivocabile diretta a disciplinare anche la fascia di rapporti oggetto della disciplina speciale»[11].

Tale orientamento interpretativo consente di superare tutte le argomentazioni addotte dalla precedente giurisprudenza, (ora) minoritaria, per escludere il diritto al rinvio dei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa. La maggior parte delle decisioni di legittimità escludeva il diritto al rinvio assumendo la irrilevanza, nei procedimenti ex art. 127 c.p.p., del legittimo impedimento del difensore[12]. Ad adiuvandum, altre pronunce negavano rilevanza costituzionale al diritto di astensione del difensore[13]. Infine, in qualche caso veniva rivendicata la sussistenza di un potere discrezionale del giudice di contemperare le ragioni di opportunità del rinvio con l'interesse pubblico alla immediata celebrazione del processo[14].

Per contro, le Sezioni Unite in commento si collocano in linea di continuità con gli autorevoli precedenti sul punto (in particolare con quanto affermato nelle sentenze, sempre a Sezioni Unite, Ucciero e Lattanzio), e ribadiscono la natura di diritto costituzionalmente tutelato propria dell'astensione del difensore, così confermandone la definitiva autonomia rispetto a qualsiasi altra ipotesi di legittimo impedimento partecipativo. Questa soluzione, peraltro, si rivela l'unica coerente, a livello sistematico, nell'interazione con la disciplina della sospensione tanto del termine di prescrizione del reato, quanto dei termini di durata massima della custodia cautelare. Anche se l'argomentazione dirimente resta legata alla formulazione letterale della fonte normativa speciale: in altre parole, l'art. 3 comma 1 del Codice di Autoregolamentazione non opera alcuna distinzione tra udienze cui il difensore ha l'obbligo ed udienze cui il difensore ha la facoltà di partecipare[15], né soccorre elemento utile ad affermare che l'art. 127 c.p.p. sia funzionale a sottrarre lo specifico rapporto dell'astensione collettiva alla sua disciplina regolamentare di settore.     

La Corte conclude, sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: «in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione».

 

5. La soluzione del caso di specie, tuttavia, si conclude con il rigetto del ricorso dei difensori delle persone offese, sebbene per motivi diversi da quelli originariamente addotti dal Procuratore generale. La questione coinvolge il rapporto tra l'esercizio del diritto di astensione da parte del difensore dell'imputato e l'esercizio del diritto di astensione da parte dei difensori delle parti private.

Il Codice di Autoregolamentazione, sul punto, non fornisce appigli, limitandosi a riconoscere (art. 3 comma 2) il diritto di astensione anche ai difensori delle persone offese nonché delle parti civili. In presenza di una lacuna nella disciplina normativa, la soluzione deve essere ricercata in via interpretativa, nel rispetto di alcuni principi fondamentali.

Il diritto di astensione, infatti, è attribuito a qualsiasi difensore, in virtù della propria appartenenza alla categoria professionale ed indipendentemente dalla posizione processuale della parte che rappresenta. Se così non fosse, peraltro, la diversità di trattamento si sostanzierebbe in una irragionevole discriminazione, passibile di censure sotto il profilo della ragionevolezza. Quel che difetta, in sede normativa, è la disciplina di eventuali conflitti insorti tra le diverse posizioni in gioco. Sul punto, invero, la giurisprudenza ha già individuato una soluzione in via interpretativa: in caso di contrasto tra la volontà espressa dal difensore della parte civile e la volontà espressa dall'imputato, per il tramite del proprio difensore, deve sempre essere privilegiato l'interesse dell'imputato ad una celere definizione del procedimento. Ne consegue che la dichiarazione di astensione del difensore della parte civile non legittima il rinvio dell'udienza in tutti i casi in cui vi sia una contraria volontà manifestata dal difensore dell'imputato[16].  

Ciò si traduce in un diverso trattamento della rilevanza dell'impedimento del difensore della parte privata eventuale rispetto al difensore dell'imputato, che tuttavia, secondo le Sezioni Unite, non presta il fianco a irragionevoli disparità: vuoi perché i soggetti rappresentati sono portatori di interessi differenti[17], vuoi perché il legislatore ha previsto espressamente (art. 23 disp. att. c.p.p.) che l'assenza delle parti private non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento[18]. L'argomentazione più rilevante, però, resta quella di carattere sistematico. Ammettere un diritto al rinvio per adesione all'astensione del solo difensore della parte privata si porrebbe in stridente contrasto con i precipitati processuali dell'esercizio di tale diritto: la sospensione dei termini di prescrizione del reato e di durata massima della custodia cautelare.   

Ne deriva, quale ulteriore principio di diritto, che «nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l'astensione del difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall'art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento»[19].

 

6. Quindi, tutto risolto? Verrebbe da dire di no. L'ultimo capitolo di questa intensa stagione giurisprudenziale invita a nuove riflessioni, con riguardo quantomeno a due profili: il ruolo della persona offesa nel processo penale e l'effettività del suo diritto di difesa; la possibile evoluzione interpretativa del legittimo impedimento nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa.

Sotto il primo aspetto, l'interpretazione proposta dalla Suprema Corte, pur in linea con una idea del processo penale come processo all'imputato, si pone in dissonanza con i più recenti interventi legislativi, finalizzati (per quanto in modo disorganico) ad incrementare i diritti informativi e partecipativi della persona offesa dal reato[20]

In secondo luogo, le stesse Sezioni Unite riconoscono che la soluzione interpretativa adottata con riguardo all'astensione del difensore potrebbe generare irragionevoli asimmetrie applicative con riguardo alla diversa disciplina riservata dal legislatore al legittimo impedimento nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa. La distanza tra i due istituti, ribadita a più riprese dalla Cassazione, fornisce validi argomenti a quanti ritengano che astensione e legittimo impedimento viaggino su due binari del tutto autonomi e siano funzionali a valori tra loro ben distinti: l'esercizio di un diritto costituzionale del difensore, l'uno, il diritto di difesa dell'assistito, l'altro. Ma la conseguenza pare abnorme: la libera scelta del difensore di aderire all'astensione di categoria determina sempre il diritto al rinvio dell'udienza (anche camerale a partecipazione facoltativa); mentre una condizione di impedimento oggettivo del difensore consentirebbe la celebrazione del processo (si pensi ai casi di cui all'art. 599 c.p.p.) in assenza del difensore di fiducia impossibilitato a partecipare.

La soluzione, solo incidentalmente, viene paventata dalle stesse Sezioni Unite: una questione di legittimità costituzionale della disciplina codicistica nella parte in cui non prevede che il legittimo impedimento del difensore imponga il rinvio dell'udienza[21]

Al di là di queste nuove prospettive, però, la Cassazione segna un punto di non ritorno: laddove il diritto di astensione sia stato esercitato dal difensore nel rispetto della disciplina del Codice di Autoregolamentazione, il giudice dovrà disporre il rinvio dell'udienza, anche camerale a partecipazione facoltativa, salvo (beninteso) il caso in cui l'imputato manifesti un proprio interesse contrario al differimento del procedimento. In sostanza, (soltanto) il diritto dell'imputato ad una celere definizione del processo prevale rispetto all'esercizio del diritto di astensione del difensore.  

 


[1] Il richiamo è a Corte cost. 114/1994, in Cass. pen. 1994, 2006 ss.; nonché a Corte cost. sent. n. 171/1996, in Giur. cost. 1996, 1582 ss., con nota di Vespaziani e di Di Filippo, Sui rapporti tra l'astensione dalle udienze degli avvocati e il diritto di sciopero alla luce della sent. n. 171 del 1996 della Corte costituzionale.

[2] In particolare, la sentenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, commi 1 e 5, l. 146/1990, «nella parte in cui non prevede, nel caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza».

[3] Più nello specifico, l'intervento del legislatore nel 2000 ha dettato una specifica disciplina dell'astensione forense fondata sul contemperamento tra i differenti interessi di rilevanza costituzionale e l'individuazione di prestazioni indispensabili da assicurare in ogni caso proprio perché si tratta di servizi pubblici essenziali. L'art. 2-bis comma 1 l. 146/1990 prevede che «l'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art. 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'art. 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1».

[4] La valutazione in astratto dell'idoneità delle misure adottate ad assicurare l'effettivo bilanciamento tra i valori in gioco è affidata ad una particolare Autorità indipendente, la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui è demandato, altresì, in concreto, un controllo sui comportamenti tenuti da tutti gli attori del conflitto sociale. Il Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dei difensori dalle udienze è stato approvato con delibera n. 02/137 adottata dalla Commissione di garanzia in data 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n. 171 del 23 luglio 2002.

[5] Cass. Sez. Un., 27 marzo 2014 (dep. 29 settembre 2014), n. 40187, ric. Lattanzio, rel. Franco, in questa Rivista. Per un breve commento alla sentenza, sia permesso rinviare a I. Guerini, Il diritto del difensore di astensione dalle udienze: la parola delle Sezioni Unite, in questa Rivista, 30 ottobre 2014.

[6] Sezioni unite Lattanzio, cit., ma già prima sul punto Cass. sez. un., 29 maggio 2013, n. 26711, Ucciero, in Cass. pen. 2014, 32 ss.; nonché in Giur. it. 2013, 1496 ss., con nota di G. Fumu, Legittimo impedimento del difensore, la quale - incidentalmente - in motivazione qualificava il Codice di Autoregolamentazione di astensione dalle udienze quale «normativa secondaria alla quale bisogna conformarsi», senza precisare tuttavia se destinatario dell'obbligo di adeguarsi fosse soltanto il difensore, o anche il giudice.

[7]  Così, da ultimo, Cass. sez. VI, 19 febbraio 2009, n. 14396, Leoni, in Cass. pen. 2010, 711, che in una fattispecie del tutto analoga al caso in esame (assenza del difensore della persona offesa in udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 410 comma 3 c.p.p. per dichiarata adesione ad una astensione di categoria), precisava che «il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il p.m. e le altre parti interessate sono sentiti se compaiono». In senso conforme, Cass. sez. I, 20 dicembre 2012, n. 5722, Morano, in Cass. pen. 2014, 237.

[8] Cass., Sez. IV, ord. 25 marzo 2014 (dep. 5 maggio 2014), n. 18575, ric. Guerrieri e Tibo, rel. Foti, in questa Rivista. Per una prima analisi delle argomentazioni spese nell'ordinanza di rimessione cfr. I Guerini, Alle Sezioni Unite l'esercizio del diritto di astensione del difensore nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, in questa Rivista, 16 maggio 2014.

[9] La questione di diritto viene così enunciata nell'ordinanza di rimessione: «se, in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore legittimamente proclamata dagli organismi di categoria».

[10] Significativa sul punto la motivazione delle Sezioni Unite (punto 2.5, p. 13): «se il legislatore ordinario (la legge 83 del 2000) ha ritenuto che una specifica categoria di rapporti (l'astensione collettiva degli avvocati) ha un rilievo tale (esercizio di un diritto costituzionale) da meritare una disciplina speciale (codice di autoregolamentazione) diversa da quella generale (le norme del codice di procedura), è evidente che il legislatore ordinario ha voluto che questa fascia di rapporti sia sottratta alla disciplina generale e soggetta a quella speciale. Il che costituisce nient'altro che applicazione del principio costituzionale di eguaglianza».

[11] Così in motivazione, punto 2.5, p. 13-14.

[12] Nei procedimenti camerali non regolati dall'art. 420-ter c.p.p. la nullità del procedimento per mancata comparizione del difensore consegue solo al difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, non rilevandone il legittimo impedimento. In giurisprudenza, Cass. sez. IV, 14 luglio 2008, n. 33392, Menoni, in Cass. pen. 2009, 4778.

[13] Tra le altre, Cass. sez. VI, 19 febbraio 2009, n. 14396, Leoni, cit.

[14] Così Cass. sez. IV, 17 dicembre 2013, n. 988, Adinolfi, CED 259437.

[15] La Suprema Corte individua anche la ratio di tale disciplina: evitare che il diritto di astensione del difensore possa subire un condizionamento nel suo esercizio nei casi in cui la sua partecipazione all'attività giudiziaria non sia necessaria.

[16] Così espressamente Cass. sez. VI, 12 luglio 2013, n. 43213, Arangio, CED 257205: «l'astensione dalle udienze penali del difensore della parte civile, anche se prevista dal relativo Codice di Autoregolamentazione degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, da diritto al rinvio dell'udienza solo se l'imputato, anche tramite il proprio difensore, non manifesti l'interesse ad una celere definizione del procedimento».

[17] Il parallelo è con quanto già sostenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 217/2009, in Cass. pen. 2010, 149 ss. laddove aveva escluso l'illegittimità costituzionale degli artt. 420-ter comma 5 e 484 comma 2-bis c.p.p. nella parte in cui non consentono al giudice del dibattimento di rinviare a nuova udienza nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento del difensore della parte civile costituita.

[18] Questo argomento forse prova troppo. Da un lato, infatti, viene valorizzato dalle Sezioni Unite per ritenere che se la regola dibattimentale è quella della irrilevanza dell'assenza del difensore della parte privata, a maggior ragione tale modello dovrebbe trovare applicazione (analogica) nei procedimenti camerali, per loro natura a contradditorio solo eventuale. Dall'altro lato, tuttavia, si potrebbe sostenere che proprio la scelta del legislatore di escludere il richiamo alle udienze in camera di consiglio sia stato funzionale a garantire, quantomeno in quei casi, i diritti di partecipazione dei soggetti eventuali. Ed, allora, la previsione di una precisa sanzione avrebbe senso in una prospettiva di tutela effettiva del diritto di difesa della persona offesa e della parte civile.

[19] Nonostante il tenore letterale del principio di diritto per come enunciato dalle Sezioni Unite pare intuitivo ricavare dalle stesse argomentazioni spese in motivazione che debba essere escluso il rinvio non soltanto con riguardo ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa ma in ogni caso in cui l'imputato abbia manifestato il proprio interesse ad una celere definizione del procedimento.

[20] Tra gli interventi legislativi più recenti, in chiave di incremento di diritti di informazione e partecipazione della persona offesa dal reato, si segnalano la l. n. 77/2013 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la l. n. 119/2013 recante (tra l'altro) disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per contrasto della violenza di genere. Da ultimo, in prospettiva di estensione degli strumenti di tutela, il d.lgs. 9/2015 di attuazione della Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo.

[21] Sul punto, più diffusamente, si rinvia alla motivazione della sentenza in commento, punto 7, p. 20-21.