ISSN 2039-1676


28 marzo 2014

Astensione degli avvocati dalle udienze: le Sezioni unite sanciscono la necessità  del rinvio, fuori dai casi d'urgenza contemplati dal Codice di autoregolamentazione, a meno che la trattazione del processo non sia indifferibile

Cass., Sez. Un., ud. 27 marzo 2014, Pres. Santacroce, Rel. Franco, Ric. Lattanzio (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 27 marzo 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, anche dopo l'emanazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, il giudice - in caso di adesione del difensore all'astensione - possa disporre la prosecuzione del giudizio, in presenza di esigenze di giustizia non contemplate nel codice suddetto».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, quesito è stata data la seguente soluzione: «Negativa, salvo che sussistano situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo».

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (può essere scaricata cliccando qui), con una nota di Gioacchino Romeo, Alle Sezioni Unite astensione degli avvocati dalle udienze e poteri del giudice (cliccare qui per l'accesso al commento) (GL).