ISSN 2039-1676


30 ottobre 2014 |

Il diritto del difensore di astensione dalle udienze: la parola delle Sezioni unite

Cass. sez. un., 27 marzo 2014 (dep. 29 settembre 2014), n. 40187, ric. Lattanzio, rel. Franco

 

1. L'astensione del difensore dalle udienze è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, negli ultimi anni, con particolare riguardo alla natura del diritto ed ai precipitati processuali conseguenti al suo legittimo esercizio.

Le più recenti pronunce di legittimità hanno segnato l'abbandono di quell'orientamento interpretativo, un tempo maggioritario, che considerava l'astensione degli avvocati dall'attività giudiziaria alla stregua del legittimo impedimento partecipativo, affermando, per contro, che si tratta dell'esercizio di un diritto di libertà del difensore, espressione della dinamica associativa volta alla tutela di una forma di lavoro autonomo da ricondurre all'ambito dei diritti di libertà dei singoli e dei gruppi[1]. Tale prospettiva appare, per certo, più coerente con le coordinate fornite dalla giurisprudenza costituzionale[2] e si traduce, sul piano processuale, nella configurazione di un vero e proprio "diritto al rinvio", conseguente alla manifestazione della volontà di astenersi[3].

Due i nodi nevralgici che lasciavano ancora spazio a dubbi interpretativi (e resistenze applicative): la portata precettiva della disciplina adottata con il Codice di Autoregolamentazione, e la permanenza, o no, del potere del giudice di disporre comunque la prosecuzione dell'udienza a fronte di esigenze di giustizia diverse da quelle contemplate dalla normativa regolamentare.

Le questioni sono legate tra loro da consequenzialità logica. Se, infatti, si ritiene che il Codice di Autoregolamentazione abbia valore di legge ed efficacia erga omnes, una volta integrati i presupposti di legittimità dell'astensione non residuerà in capo al giudice alcun potere di valutazione e di bilanciamento tra il diritto del difensore e la tutela di altri diritti fondamentali aventi copertura costituzionale. In sintesi: se si conclude nel senso che la disciplina regolamentare assuma il ruolo di vera e propria fonte "legislativa", il contemperamento tra i diversi interessi in gioco sarà già cristallizzato in astratto e non rimesso alla valutazione del giudice nel caso concreto.

Invero, la scelta di rimettere la questione alle Sezioni Unite non è stata dettata, nel caso di specie, da un vero e proprio contrasto interpretativo, quanto dalla necessità (alimentata dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità[4]) di fornire un autorevole chiarimento circa l'esatto ambito di operatività e la forza cogente da riconoscere alla normativa regolamentare.

 

2. Il rispetto delle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione appare requisito fondamentale per la legittimità dell'astensione. Tuttavia, posto che l'attenzione del legislatore si è concentrata sulla definizione delle modalità di esercizio e sull'individuazione delle prestazioni indispensabili, il punto irrisolto attiene al potere del giudice, il quale deve tradurre in concreto le disposizioni normative.

Nello specifico, il quesito rivolto alla Suprema Corte concerne l'esistenza e l'identità degli spazi discrezionali del giudice chiamato a valutare le circostanze di specie che, rendendo urgente ed indifferibile la trattazione, impediscono l'accoglimento di una richiesta di rinvio del dibattimento motivata dall'adesione dei difensori ad una astensione di categoria. In simile valutazione, l'organo giudicante deve considerarsi vincolato dai principi fissati dal Codice di Autoregolamentazione ovvero può e deve procedere, in totale autonomia, al bilanciamento degli interessi in gioco, rispondendo a logiche diverse da quelle che sottendo la disciplina regolamentare?

La soluzione del problema presuppone di comprendere a fondo quale sia il valore precettivo da attribuire alle disposizioni regolamentari, soprattutto (ma non solo) in relazione a quelle situazioni che non trovano uno specifico richiamo a priori nel Codice di Autoregolamentazione, ma sono comunque idonee, in virtù dell'esercizio del diritto di astensione del difensore, ad incidere su diritti costituzionalmente rilevanti[5].

Trattandosi di una espressione del generale diritto di associazione riconosciuto dall'art. 18 Cost., l'astensione del difensore entra in bilanciamento con altri valori fondamentali. Tra questi, certamente, i «diritti della persona costituzionalmente tutelati», richiamati espressamente dall'art. 1 l. 146/1990, posti a tutela vuoi dell'effettività del diritto di difesa, vuoi dell'esercizio della giurisdizione nel processo penale. La necessaria genericità del richiamo legislativo (che si costruisce non già con la previsione di prestazioni oggettivamente predeterminate quanto con l'individuazione di un nesso teleologico tra le attività da svolgere e gli interessi costituzionalmente tutelati) apre la strada a potenziali estensioni del catalogo di interessi, diritti e situazioni oggetto di bilanciamento. A mero titolo esemplificativo, l'ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite cita la ragionevole durata del processo, la coesistenza di situazioni confliggenti per interessi contrapposti in capo a diversi imputati, la persistenza di misure cautelari non custodiali, ma comunque incidenti su un diritto fondamentale, il grave disagio di un testimone proveniente da un luogo lontano rispetto alla sede del processo. Quest'ultima, non a caso, risulta la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale di merito aveva rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata dal difensore dell'imputato. L'ordinanza di rigetto motivava in ordine all'urgenza del procedimento, sottolineando la necessità di assumere la testimonianza della persona che, per partecipare all'udienza, aveva affrontato un lungo viaggio. A fondamento della soluzione adottata (condivisa peraltro anche dalla Corte d'appello), il Tribunale di merito argomentava nel senso che l'art. 4 del Codice di Autoregolamentazione «indica le ragioni per cui il difensore non può astenersi e non, invece, quelle che, sole, possano consentire al Tribunale di dichiarare di doversi procedere».

 

3. Nello sviluppo logico della questione, la Suprema Corte muove da un primo punto fermo: l'astensione dei difensori si profila come vero e proprio diritto (e non mera libertà). Solo in questa prospettiva acquista valore il bilanciamento con gli altri «diritti della persona costituzionalmente tutelati», di cui all'art. 1 l. 146/1990: il principio del reciproco contemperamento, infatti, trova il proprio presupposto logico nella coesistenza di diritti di pari rango, insopprimibili, tra loro inconciliabili[6].

Con specifico riguardo alla natura giuridica ed all'efficacia da attribuire alla disciplina introdotta con il Codice di Autoregolamentazione, le Sezioni Unite forniscono autorevole conferma all'interpretazione affermatasi come maggioritaria nella più recente giurisprudenza di legittimità: il Codice di Autoregolamentazione «contiene una normativa di valore secondario, o regolamentare, che ha efficacia obbligatoria per tutti i soggetti dell'ordinamento, ed in primo luogo, quindi, nei confronti del giudice, il quale è tenuto a rispettarla ed applicarla»[7]. La natura di norme di "diritto oggettivo" attrae le disposizioni regolamentari nell'orbita della "legge", della quale pertanto vengono applicati i principi generali in punto di efficacia, ricorribilità ed interpretazione[8]. Tale posizione non è nuova, ma la Suprema Corte coglie l'occasione per fornire, per la prima volta, una strutturata argomentazione sul punto.

Si sottolinea, in particolare, che l'efficacia cogente del Codice di Autoregolamentazione deriva dall'essere stato introdotto con la l. 83/2000[9] e trova la sua ratio giustificatrice (anche) nell'assenza di altre fonti vincolanti per i lavoratori autonomi chiamati ad effettuare prestazioni indispensabili. Peraltro, il richiamo espresso operato dall'art. 2 l. 146/1990 appare idoneo ad attribuire ai codici di autoregolamentazione ruolo integrativo della fonte normativa primaria e, quindi, una generale obbligatorietà nei confronti dei lavoratori autonomi e delle loro associazioni, in funzione analoga a quella svolta dai contratti collettivi per i rapporti di lavoro subordinato.

Significative (ed inevitabili) le conseguenze in tema di valutazione del giudice nel caso concreto: dal momento in cui entra in vigore la disciplina sub-primaria, non residua più alcun potere autonomo di bilanciamento degli interessi[10]. Un assunto, in realtà, ambivalente: valido sia per negare il differimento dell'udienza, qualora non siano integrati i presupposti di legittimità dell'astensione[11], sia per concedere sempre il rinvio nei casi in cui siano state rispettate, nella forma e nella sostanza, le prescrizioni imposte dal Codice di Autoregolamentazione. Il diverso orientamento, espresso da alcune recenti sentenze di legittimità[12], può ben essere spiegato - secondo le Sezioni Unite - non già sulla scorta di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale, quanto valorizzando gli spazi interpretativi connessi all'applicazione della disciplina regolamentare. Più nello specifico, secondo la Suprema Corte, non vi è in quelle pronunce giurisprudenziali l'espresso riconoscimento di un autonomo potere di bilanciamento in capo al giudice, quanto l'individuazione di una tra le possibili letture interpretative delle norme del Codice di Autoregolamentazione. Con l'adozione e la definitiva entrata in vigore delle fonti secondarie, infatti, il contemperamento tra il diritto all'astensione collettiva dei lavoratori autonomi e gli altri diritti costituzionalmente tutelati trova la sua completa realizzazione nella "legge"[13]. Tale soluzione, peraltro, fornisce la migliore garanzia del rispetto del principio di uguaglianza nel delicato settore delle libertà sindacali dei lavoratori non dipendenti, ma operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, risolvendo a monte il giudizio di bilanciamento tra i contrapposti valori in gioco sulla base di parametri oggettivi, certi, generali ed astratti, non rimessi a valutazioni discrezionali del singolo caso.

 

4. La specifica codificazione dei presupposti di legittimità dell'esercizio del diritto di astensione non ha risolto, però, tutte le incertezze applicative. L'insidia maggiore, nella prospettiva del processo penale, alberga nelle pagine conclusive della lunga motivazione, laddove le Sezioni Unite introducono in extremis un correttivo dai confini incerti. Si ammette, infatti, seppure come ipotesi estremamente marginale, «che possano residuare diritti o valori costituzionali diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati dalla legge o dal codice di autoregolamentazione, tali da poter ancora giustificare l'esercizio di un potere discrezionale del giudice volto a limitare il diritto costituzionale di libertà del difensore di astenersi»[14].

Dopo avere escluso la sussistenza di ogni potere diretto, la Corte di cassazione ricorda che resta in capo al giudice un importante strumento di bilanciamento in via indiretta. Se infatti è compito esclusivo del legislatore (anche secondario e regolamentare) quello di individuare l'esatto punto di equilibrio tra i differenti interessi in gioco, la partita si sposta poi sul terreno applicativo, dove spetta al giudice di ricercare la più corretta interpretazione delle norme. Tra le regole generali che informano l'attività ermeneutica, i valori costituzionali possono (e devono) ritornare in misura preponderante quali parametri di riferimento nella concreta applicazione (adeguatrice) delle disposizioni di legge. Resta però un limite invalicabile: l'interpretazione non può allontanarsi dal dettato normativo tanto da conseguire risultati contra legem, dovendosi percorrere in tali ipotesi la strada della questione di legittimità costituzionale. Diverso sarebbe invece il caso di una interpretazione ultra legem, espressamente ammessa laddove si creino, in concreto, situazioni di mancanza o inadeguatezza della normativa vigente in conseguenza dell'emersione di un contrasto tra astensione del difensore ed altro valore costituzionale non espressamente contemplato (e quindi non bilanciato) dalle fonti regolamentari.

La stessa Suprema Corte, però, pare intuire il rischio che un'apertura di questo tipo possa essere strumentalizzata in senso espansivo dalla giurisprudenza di merito, in termini di recupero di spazi di sindacabilità in concreto sull'esercizio del diritto di astensione del difensore. Tanto è vero che, nel definire i possibili limiti applicativi di queste «ipotesi eccezionali», le Sezioni Unite precisano che «dovrebbe comunque trattarsi di veri e propri ulteriori diritti o valori costituzionali [...] mentre non potrebbero ritenersi sufficienti, ad esempio, generiche ragioni di opportunità, o vaghe "esigenze di giustizia" non contemplate dal codice»; del resto, conclude la Corte di cassazione, «è normale che uno sciopero o una astensione collettiva che interessi servizi pubblici essenziali possa creare disagi agli utenti ed intralci all'organizzazione, ma ciò non sarebbe sufficiente ad escludere o limitare l'esercizio del diritto costituzionale che si svolga nel rispetto delle norme di diritto oggettivo»[15]. Pare un monito rivolto ai giudici di merito: il controllo della Corte di legittimità sul punto sarà rigoroso.

 

5. Infine, poche battute per dare conto dell'ultimo capitolo di una stagione giurisprudenziale particolarmente intensa. Pende, sempre dinnanzi alle Sezioni Unite, il quesito se l'esercizio del diritto di astensione del difensore nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa determini o meno un diritto al rinvio del processo. A fronte della decisa presa di posizione espressa dalle Sezioni Unite Lattanzio, pare ragionevole ipotizzare che la soluzione che uscirà dall'udienza di trattazione (fissata per il prossimo 30 ottobre) sarà adesiva all'orientamento espresso nelle ultime pronunce di legittimità.

Due i punti fermi che dovrebbero vincolare la decisione della Suprema Corte. In primo luogo, il Codice di Autoregolamentazione già contiene in sé un bilanciamento tra l'esercizio del diritto di astensione ed il principio di celerità processuale, escludendo la permanenza di spazi di discrezionalità valutativa in capo al giudice. Nessuna distinzione, inoltre, viene compiuta - dalla normativa regolamentare - tra udienze camerali a partecipazione necessaria e udienze camerali a partecipazione facoltativa, imponendo uniformità di disciplina. Peraltro, non potrebbe più trovare applicazione un'interpretazione legata al dato letterale dell'art. 599 c.p.p., posto che l'adesione del difensore all'astensione integra non già un legittimo impedimento partecipativo, ma un vero e proprio diritto di libertà costituzionalmente tutelato.

 


[1] Così da ultimo Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio (clicca sotto su download documento). In senso conforme: Cass. sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 1826, S., in questa Rivista, 20 gennaio 2014; Cass. sez. un., 29 maggio 2013, n. 26711, Ucciero, in questa Rivista, 20 giugno 2013.

[2] In particolare, Corte cost. 171/1996.

[3] Si esprime nel senso di un vero e proprio diritto al rinvio, da ultimo, Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., che evidenzia come vi sia una ontologica differenza tra il diritto al rinvio determinato da un impedimento ed il diritto al rinvio conseguente all'accoglimento della richiesta di differimento dell'udienza per astensione del difensore; richiesta quest'ultima che trova fondamento nell'esercizio di un diritto di libertà.

[4] Il riferimento è, in particolare, a quanto disposto dalle Sezioni Unite con sentenza 29 maggio 2013, n. 26711, Ucciero, cit., la quale - incidentalmente - in motivazione qualificava il Codice di Autoregolamentazione di astensione dalle udienze quale «normativa secondaria alla quale bisogna conformarsi», senza precisare tuttavia se destinatario dell'obbligo di adeguarsi fosse soltanto il difensore ovvero anche il giudice. Successivamente, sul punto, Cass. sez. VI, 12 luglio 2013, n. 51524, Cartia, (v. in questa Rivista, 17 luglio 2013, l'informazione provvisoria)  in tema di divieto di astensione per imminente prescrizione, evidenzia che è proprio il valore di normativa secondaria che deve attribuirsi al Codice di Autoregolamentazione ad escludere in radice la legittimità dell'adesione nei casi espressamente vietati dall'art. 4.

[5] La questione di diritto viene formulata dall'ordinanza di rimessione nei seguenti termini: «se, anche dopo l'emanazione del Codice di Autoregolamentazione dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, permanga il potere del giudice - in caso di adesione del difensore all'astensione proclamata dall'associazione di categoria - di disporre la prosecuzione del giudizio in presenza di esigenze di giustizia non contemplate dal codice suddetto».

[6] Come espressamente chiarito dalle Sezioni Unite, l'impianto della legge 146/1990 «si basa sulla premessa del riconoscimento di un diritto costituzionalmente garantito di astensione collettiva dal lavoro per tutti i soggetti compresi nel suo campo d'applicazione, in quanto, senza questa implicita ammissione del comune rilievo quali diritti di rango costituzionale, l'operazione di contemperamento tra contrapposte situazioni giuridiche non avrebbe potuto essere realizzata»; così Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., in motivazione, §8, 28.

[7] Così Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., in motivazione, §9.3, 34. Già in termini pressoché identici: Cass. sez. un., 29 maggio 2013, n. 26711, Ucciero, cit.; Cass. sez. VI, 12 luglio 2013, n. 39871, Cartia, cit.; nonché Cass. sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 1826, S. cit., che precisa come «l'astensione degli avvocati dalle udienze ha ormai acquisito una piena legittimazione nel nostro ordinamento giuridico quale diritto di libertà, il cui esercizio resta subordinato ad una serie di regole e limiti, che sono stabiliti dalla legge, integrata dai codici di autoregolamentazione che siano valutati conformi alla legge stessa. Una volta che tali regole risultano osservate, il giudice non può che accogliere la richiesta di differimento dell'udienza formulata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva, a condizione che sia stata proclamata a norma di legge».

 In senso contrario, si segnala Cass. sez. II, 19 aprile 2013, n. 22353, Di Giorgio, n. ced. 255937, secondo la quale «il giudice nel valutare le circostanze che, rendendo urgente la trattazione, impediscono l'accoglimento di una richiesta di rinvio del dibattimento motivata dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, non è legato dai principi fissati dall'avvocatura per autodisciplinare l'astensione medesima (Codice di Autoregolamentazione), ma deve autonomamente procedere al bilanciamento degli interessi in gioco in quanto il Codice di Autoregolamentazione è un atto che vincola i soli associati».

[8] Più precisamente, come chiarito da Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., §9.3, 34 s.: sono conosciute ed applicate d'ufficio dal giudice (sulla base del principio iura novit curia); la loro violazione può essere oggetto di ricorso per cassazione ex art. 606 lett. b c.p.p.; sono sottoposte al canone ermeneutico di cui all'art. 12 disp. prel. c.c.

[9] Più nel dettaglio, l'intervento di cui alla l. 83/2000 ha posto rimedio alla necessità (segnalata con la sentenza costituzionale 171/1996) che il legislatore introducesse una disciplina di bilanciamento tra l'esercizio della libertà di astensione collettiva e gli altri valori costituzionali (e, tra questi, l'esercizio della giurisdizione). Pertanto, se prima del 2000 era condivisibile quell'orientamento interpretativo che attribuiva al giudice il compito di contemperare nel caso concreto le esigenze di giustizia con il diritto di astensione, una volta adottato il Codice di Autoregolamentazione - sulla scorta delle disposizioni di cui alla l. 83/2000 - tale funzione di supplenza non ha più ragione d'esistere.

[10] Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., in motivazione, §10.5, 42 s., precisa che «la disciplina normativa della materia relativa all'astensione collettiva dei difensori è attualmente interamente contenuta in norme di diritto oggettivo poste da fonti legislative e dalle competenti fonti di livello secondario o regolamentare, sicché non può residuare spazio (se non in ipotesi veramente eccezionali ed in limiti molto ristretti) per il riconoscimento di un autonomo potere giudiziale di bilanciamento dei valori costituzionali in possibile contrasto, e per ritenere ancora pienamente applicabile il principio - affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in un contesto normativo totalmente diverso, caratterizzato dalla mancanza di disciplina - che riconosceva al giudice un potere discrezionale di bilanciamento».

[11] Così, per esempio, Cass. sez. un., 29 maggio 2013, n. 26711, Ucciero, cit. ha negato il diritto al rinvio dell'udienza camerale fissata dinanzi alla Corte di Cassazione in un procedimento incidentale de libertate sulla scorta del fatto che l'art. 4 del Codice di Autoregolamentazione non consente l'astensione in riferimento alle udienze «afferenti misure cautelari».

[12] In questo senso, Cass. sez. II, 19 aprile 2014, n. 22353, Di Giorgio, cit.; nonché Cass. sez. VI, 12 luglio 2013, n. 43213, Arangio, n. ced. 257205.

[13] Le Sezioni Unite entrano nel dettaglio e richiamano il dato letterale della disciplina del Codice di Autoregolamentazione per verificare in concreto come la "legge" abbia realizzato il bilanciamento del diritto di astensione: con le esigenze organizzative e logistiche; con il diritto di difesa e di azione; con i contrapposti interessi delle altre parti processuali; con il fondamentale diritto di libertà di indagati ed imputati; con le esigenze di celerità e di ragionevole durata del processo; con l'interesse dello Stato di evitare la prescrizione dei reati. Così Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., in motivazione, § 10.5, 44 s.

[14] Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., in motivazione, § 10.7, 49 ss.

[15] Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, Lattanzio, cit., in motivazione, § 10.7, 50 s.