ISSN 2039-1676


20 giugno 2013

Le Sezioni unite sull'astensione dei difensori riguardo a "udienze afferenti misure cautelari"

Cass., Sez. un., 29 maggio 2013, n. 26710, Lipari, Pres. Santacroce, Rel. Romis e Cass., Sez. un., 29 maggio 2013, n. 26711, Ucciero, Pres. Santacroce, Rel. Romis

Pubblichiamo, anche al fine di completare la documentazione di un «caso» dall'andamento complesso, le due sentenze depositate dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione in data 19 giugno 2013.

Come si ricorda nelle relative motivazioni, i giudizi di legittimità erano stati promossi da persone sottoposte a misure cautelari personali per reati compresi nella previsione dell'art. 275, terzo comma, c.p.p., e dunque suscettibili, a fronte della ricorrenza di esigenze di cautela, di applicazione della sola custodia in carcere. In entrambi i casi, i giudici dell'appello cautelare avevano riformato provvedimenti applicativi di misure più tenui, ed in entrambi i casi gli interessati avevano proposto ricorso per cassazione.

La Corte a Sezioni unite, con due ordinanze di tenore analogo, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, avuto appunto riguardo al comma 3 dell'art. 275 c.p.p. In effetti la Consulta, con la sentenza n. 57 del 25 marzo 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (si veda a destra dello schermo il link alla sentenza ed alla nota di Guglielmo Leo).

Tornati gli atti alle Sezioni unite, nella loro qualità di giudici rimettenti, si è proceduto alla nuova fissazione delle udienze camerali, per la trattazione dei ricorsi. Come già si era appreso dalle informazioni provvisorie diffuse il 30 maggio scorso, i difensori dei ricorrenti avevano dichiarato di volersi astenere dalla partecipazione alle udienze, in segno di adesione ad una manifestazione proclamata dalle organizzazioni di categoria. Con ordinanze lette in udienza - e rese oggi conoscibili mediante la relativa trascrizione nelle sentenze che definiscono i casi - la Corte ha stabilito che non è consentita da parte del difensore la dichiarazione di astensione dalle udienze, quando queste ultime abbiano ad oggetto l'applicazione di una misura cautelare personale.

Resta da dire, a titolo di cronaca, circa la sorte dei ricorsi che hanno occasionato la proposizione delle questioni incidentali di costituzionalità. Il protrarsi del giudizio, nel caso definito con la sentenza n. 26710 del 2013, ha implicato la decorrenza dei termini massimi della custodia cui il ricorrente era sottoposto, con conseguente estinzione della misura. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso invece della sentenza n. 26711, le Sezioni unite hanno preso atto che il provvedimento impugnato era stato adottato e motivato esclusivamente in base alla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, stabilita dalla norma posta ad oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata. Intervenuta la dichiarazione di illegittimità parziale della norma, che conferisce rilievo ad elementi specifici che eventualmente dimostrino la sufficienza di misure diverse dalla custodia in carcere, il provvedimento è stato annullato con rinvio, affinché il giudice di merito valuti se nel caso di specie ricorrano, appunto, i presupposti utili per un trattamento cautelare più moderato   

 

Per accedere alla sentenza n. 26710 del 2013, clicca qui.

 

Per accedere alla sentenza n. 26711 del 2013, clicca sull'icona sottostante.