ISSN 2039-1676


17 luglio 2013

Sull'astensione degli avvocati dalla partecipazione alle udienze nei giudizi "urgenti" di legittimità 

Cass., Sez. VI pen., 12 luglio 2013 (ricc. Cartia, Notarangelo e Notarianni) (informaz. provv.)

Le manifestazioni attuate in questi giorni dagli Avvocati aderenti ad una parte delle organizzazioni professionali di categoria chiamano gli organi della giurisdizione, e tra essi la Corte Suprema di cassazione, a verificare la concreta portata delle previsioni contenute nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati,  adottato in data 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008).

Com'è noto, l'art. 4 del Codice individua le «prestazioni indispensabili in materia penale», in riferimento alle quali «l'astensione non è consentita». L'unico comma della norma enumera due gruppi di fattispecie, con riguardo: « a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi  concernenti  reati  la  cui  prescrizione  maturi  durante  il  periodo  di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se  pendenti  in  grado  di  merito,  entro  180  giorni,  se  pendenti  nel  giudizio  di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale».

La VI sezione penale della Cassazione, con due deliberazioni assunte all'udienza pubblica del 12 luglio 2013 (ricc. Cartia e Notarangelo), ha stabilito che l'astensione dalla partecipazione al giudizio non è consentita al difensore, nel giudizio di legittimità, quando il termine prescrizionale maturi entro il novantesimo giorno successivo all'udienza (informazioni provvisorie). Ora, la regola enunciata è praticamente conforme al tenore letterale della disposizione contenuta nel Codice di autoregolamentazione, il che porta a dubitare che la segnalazione sia dovuta ad un correlativo problema di interpretazione.  È possibile piuttosto che la Corte si sia soffermata, ed intenda soffermarsi nella motivazione, sui riflessi che le previsioni del Codice possono sortire in termini di identificazione delle cause di legittimo impedimento, e dunque segnare il discrimine tra situazioni che impongono il rinvio del giudizio e situazioni che ne consentono la celebrazione, previa la sostituzione del professionista chiamato alla difesa quando la presenza  del difensore sia imposta dalla legge.

Una ulteriore informazione provvisoria rende conto che la VI sezione penale (camera di consiglio del 12 luglio 2013, ric. Notarianni) ha stabilito che l'astensione degli avvocati non è consentita neppure nei procedimenti afferenti a misure cautelari reali. Come si ricorderà, le Sezioni unite della Suprema Corte avevano già affermato l'analogo principio riguardo alle misure cautelari personali (le decisioni sono pubblicate in questa Rivista, con una breve nota redazionale). Evidentemente la Corte, a fronte di un dettato «normativo» che si riferisce genericamente, come sopra trascritto, alle udienze «afferenti misure cautelari», ha ritenuto che l'espressione comprenda anche le cautele di natura reale.

Pubblicheremo la motivazione delle sentenze non appena sarà resa disponibile (GL).