ISSN 2039-1676


17 luglio 2012 |

Radovan Karadzic assolto (parzialmente) dall'imputazione di genocidio

Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Trial Chamber III, 28 giugno 2012, giud. Kwon, imp. Karadzic

 

1. Radovan Karadzic, ex Presidente della Repubblica serba di Bosnia (Republika Srspka), è stato arrestato in data 21 luglio 2008, dopo 13 anni di latitanza. Il processo innanzi al Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia delle Nazioni Unite è iniziato il 26 ottobre 2009. Il leader serbo-bosniaco è accusato di genocidio, crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi e dei costumi di guerra

In data 28 giugno 2012, Karadzic è stato (parzialmente) assolto dall'accusa di genocidio dalla Trial Chamber III.

Si tratta di un'assoluzione assai peculiare. E' stata infatti pronunziata non all'esito di un dibattimento completo, sulla scorta di una piena comparazione degli elementi a carico e di quelli a discarico. La decisione è invece fondata esclusivamente sulle fonti di prova offerte dalla Procura al termine della presentazione nel processo degli elementi di addebito ed è stata emessa oralmente nell'ambito di un'apposita udienza, a seguito di una mozione orale all'uopo presentata dall'imputato.

La Rule 98-bis del Regolamento di Procedura e Prova del Tribunale prevede testualmente che "successivamente alla presentazione degli elementi di accusa, la Trial Chamber deve emettere, attraverso una decisione orale e dopo aver ascoltato le dichiarazioni orali della parti, un giudizio di assoluzione su ciascun capo di imputazione se non esiste fonte di prova idonea a supportare una condanna". Questa norma, inserita dal Tribunale nel luglio del 1998, inizialmente recitava: "se, a seguito della presentazione degli elementi di accusa, la Trial Chamber ritiene che tali elementi non siano sufficienti a sostenere un giudizio di condanna riguardo ad uno o a più dei reati imputati, la Trial Chamber, dietro mozione dell'imputato o proprio motu, deve emettere un giudizio di assoluzione per alcuna soltanto o per tutte le accuse formulate". La previsione originaria ha subito due successive modifiche: la prima nel novembre 1999, che ha richiesto l'inoltro di una mozione per iscritto da parte dell'imputato; la seconda nel dicembre 2004, quando si prescrisse l'invio di una mozione soltanto orale, cui la Camera avrebbe dovuto rispondere altrettanto oralmente e nell'ambito di una pubblica udienza.

Dovendo la valutazione dei giudici fondarsi soltanto sugli elementi sin qui offerti dal Procuratore, lo standard probatorio su cui fondare una decisione infra-dibattimentale ex Rule 98-bis risulta relativamente alto. I giudici non devono verificare se le fonti di prova sostenute dall'Accusa siano sufficienti a determinare una sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, come accade per la sentenza definitiva all'esito del dibattimento. La Camera deve piuttosto decidere se le prove del Procuratore risultino o meno idonee a fondare un presumibile futuro giudizio di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio. Il test di rilevanza probatoria che la Camera applica è più nel dettaglio il seguente: occorre chiedersi se "esistano prove sulla scorta delle quali, una volta accolte, un ragionevole e terzo trier of fact (letteralmente un selezionatore dei fatti) potrebbe concludere (could be satisfied) oltre il ragionevole dubbio che l'imputato ha commesso il fatto previsto come reato". Nel processo penale anglo-americano in cui è prevista la presenza di una giuria, quest'ultima determina i fatti ed applica agli stessi la regola juris impartita dal magistrato al fine di raggiungere il verdetto: essa dunque si atteggia come trier of fact. Nell'applicare questo speciale standard di prova, la Appeals Chamber, nel caso Jelisic, ha affermato che "la Trial Chamber deve valutare se gli elementi a carico siano credibili. Occorre ipotizzare il massimo dell'efficacia probatoria di questi elementi e non selezionare soltanto alcuni fra essi, scartandone altri". In altri termini, bisogna guardare al complesso del materiale probatorio presentato dalla Pubblica accusa, verificarne l'attendibilità prima facie e operare un astratto esercizio ipotetico: se le prove del Procuratore risultano credibili ed appaiono rilevanti, un giudice (popolare o togato) terzo, coscenzioso ed imparziale, potrebbe pervenire, sulla base di queste sole prove, ad un giudizio di condanna oltre il ragionevole dubbio?      

 

2. Il giudice O-Gon Kwon, presidente della III Trial Chamber incaricata di seguire il I grado del processo a Karadzic, ed i giudici a latere Howard Morrison e Melville Baird, hanno respinto la mozione orale per l'assoluzione, formulata dall'imputato, per 10 degli 11 capi di imputazione. Karadzic, che ha scelto la strada dell'auto-difesa, aveva domandato l'assoluzione per tutte le 11 fattispecie contestategli nell'indictment (l'atto di accusa del Procuratore). La Camera ha tuttavia accolto la mozione in relazione ad una imputazione, quella contenuta nel primo capo (Count 1) dell'atto di accusa. Il processo continuerà infatti in relazione ai restanti 10 capi: l'inizio della presentazione degli elementi da parte dell'imputato è infatti previsto per il 16 ottobre 2012.

Per comprendere cosa prevedeva il Count 1, unico capo di imputazione dal quale Karadzic è stato assolto all'esito della rapida procedura infra-dibattimentale prevista dalla Rule 98-bis, occorre brevemente descrivere l'indictment che contiene le accuse avverso l'ex Presidente della Repubblica serbo-bosniaca (Republika Srspka). L'indictment è virtualmente scomponibile in 4 macro-segmenti: il primo, quello rilevante ai fini dell'assoluzione, rivolge l'attenzione a quanto accaduto in diverse Municipalità della Bosnia-Erzegovina tra l'ottobre 1991 e il 30 novembre 1995;; il secondo concerne la strage di Srebrenica avvenuta nel luglio 1995; il terzo descrive i presunti reati commessi durante l'assedio e il continuo bombardamento della città di Sarayevo tra l'aprile 1992 ed il novembre 1995; il quarto riguarda la vicenda degli Ostaggi (200 uomini del personale delle Nazioni Unite vennero detenuti dalle forze serbo-bosniache fra il 26 maggio ed il 19 giugno 1995).

Karadzic è stato assolto dall'addebito di responsabilità per il crimine di genocidio soltanto con riguardo al primo segmento dell'indictment, il cd. "Municipalities component of the case".

Nel primo capo di imputazione, Karadzic veniva accusato di aver commesso genocidio in 7 municipalità della Bosnia-Erzegovina tra il marzo ed il dicembre del 1992. Il Procuratore in particolare riteneva che la campagna di persecuzioni perpetrata tra il 31 marzo ed il 31 dicembre 1992 in 7 municipalità bosniache aveva subito una escalation: erano state poste in essere "condotte che disvelavano l'intento di distruggere in parte i due gruppi nazionali, etnici e/o religiosi dei musulmani-bosniaci e dei croati-bosniaci in quanto tali".

Le condotte-base del crimine di genocidio, imputate nel primo capo di imputazione avverso Karadzic, includevano: 1) l'uccisione di membri del gruppo; 2) l'inflizione di gravi danni fisici o psichici a membri del gruppo; 3) l'imposizione deliberata al gruppo di condizioni esistenziali miranti a causarne in tutto o in parte la distruzione fisica (corrispondenti lett. (a), (b) e (c) dell'art. 4 comma 2 dello Statuto del Tribunale). Si esamineranno ora distintimante tali condotte.

In relazione al primo reato-base imputato a Karadzic (l'uccisione di membri del gruppo di cui ci si prefigge la distruzione totale o parziale), la Camera ha ritenuto che vi siano fonti di prova utili a dimostrare un intento persecutorio nell'omicidio su ampia scala di musulmani-bosniaci e/o croati-bosniaci. Tale intento giustifica la prosecuzione del processo con riguardo ai Count 3 (persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (h) dello Statuto), che ai Counts 4, 5 e 6 (sterminio, come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (b); omicidio come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (a); omicidio come violazione delle leggi e degli usi di guerra ex art. 3 dello Statuto, in combinato disposto con l'art. 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra). Queste stesse fonti di prova proposte dall'Accusa, tuttavia, non consentono di inferire, secondo lo standard del trier of fact sopra descritto, che "un numero sostanziale e significativo di membri di questi due gruppi furono presi di mira al fine di provocarne la distruzione totale o parziale ed in modo tale da incidere oggettivamente sulla esistenza stessa dei Musulmani Bosniaci e dei Croati Bosniaci." In altri termini non può dirsi che l'intento persecutorio coincida con l'intento genocidiario.

Con riguardo al secondo reato-base di cui Karadzic è accusato (l'inflizione di gravi danni fisici o psichici a membri del gruppo), esiste la prova che forze serbo-bosniache provocarono, durante la prigionia, gravi danni fisici o psichici a numerosi musulmani-bosniaci e/o croati-bosniaci. Tuttavia, al fine di fondare una condanna per genocidio, "il danno fisico o mentale inflitto a membri di un gruppo deve essere di una gravità tale da costituire una minaccia per la sua distruzione totale o parziale." Le prove avanzate dall'Accusa non indurrebbero, secondo la Camera, un coscienzioso trier of fact ad una probabile condanna: "il danno provocato non è talmente serio e grave da contribuire alla distruzione dei Bosniaci Musulmani e/o dei Bosniaci Croati in tutto o in parte" e soprattutto non vi è prova che "il danno sia stato commesso con l'intenzione di distruggere i due gruppi".

Per quel che concerne la terza condotta-base del genocidio (l'imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita miranti a causarne in tutto o in parte la distruzione fisica) sussiste la prova, secondo i giudici, dell'inflizione di condizioni detentive particolarmente gravi, perché implicanti: trattamenti crudeli ed inumani, tortura, abuso fisico e psicologico, stupro e violenza sessuale, condizioni di vita inumane, lavoro forzato, inesistenza di adeguato alloggio, cibo, acqua, assistenza medica o condizioni igieniche. La III Trial Chamber aveva già considerato questi elementi utili ai fini della contestazione del terzo capo di imputazione (persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (h) dello Statuto). Tuttavia, nel verificare se le condizioni di vita imposte al gruppo vennero pianificate al fine di provocarne la distruzione fisica, la Camera ha dovuto all'uopo verificare fattori specifici quali "la natura delle condizioni imposte, la durata della soggezione alle condizioni da parte di membri del gruppo, caratteristiche peculiari del gruppo stesso quali ad esempio la sua vulnerabilità." Nell'applicare questi parametri al caso di specie, i giudici sono pervenuti alla conclusione che, ai fini del primo capo di imputazione, "le condizioni di detenzione non raggiunsero un livello tale da consentire di affermare giudizialmente che i Bosniaci Musulmani ed i Bosniaci Croati vennero detenuti in condizioni di vita miranti a causarne la distruzione fisica." In altri termini non vi è la prova che queste condizioni, già dal punto di vista oggettivo, dell'actus reus del genocidio, risultassero idonee a provocare la distruzione anche parziale dei due gruppi in Bosnia-Erzegovina.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale, inoltre, il trasferimento forzato di individui appartenenti ad un gruppo non costituisce di per sé un atto di genocidio. Laddove, tuttavia, la condotta sia stata posta in essere in circostanze tali da cagionare la morte di tutta o anche solo di una parte della popolazione sfollata, essa può essere considerata ai fini della prova del "grave danno fisico o psichico" di cui al crimine di genocidio (si veda il giudizio di appello nel caso Krstic e il giudizio di I grado nel caso Popovic et al.). La Camera, nel caso Karadzic, ha affermato che "le modalità del trasferimento forzato dei Musulmani Bosniaci e/o dei Croati Bosniaci nelle municipalità provocarono grande disagio e sofferenza, tanto che molti sfollati probabilmente patirono un serio danno fisico o psichico." E purtuttavia "gli elementi di prova non consentono di concludere che il serio danno fisico o psichico, sofferto da coloro che furono forzatamente trasferiti dalle municipalità, venne cagionato in circostanze tali da condurre alla distruzione di tutta o anche solo di parte della popolazione sfollata, ai fini dell'actus reus del genocidio di cui all'art. 4 lett. (b) dello Statuto."

Non c'è prova, inoltre, secondo i giudici della III Trial Chamber, che, a prescindere dal contributo personale dell'imputato, gli autori materiali dei presunti crimini commessi nelle cd. municipalità agirono con intento genocidiario. Secondo la Camera non vi fu genocidio nelle municipalità bosniaco-erzegovesi: la natura, la gamma ed il contesto degli atti criminali, discriminatori e persecutori, pur senz'altro sistematicamente commessi contro i musulmani-bosniaci e/o i croati-bosniaci nelle municipalità, non consentono di inferire il dolus specialis del genocidio.

Venendo in particolare alla responsabilità personale di Karadzic, il Procuratore aveva dimostrato l'esistenza di dichiarazioni e discorsi tenuti dall'imputato e da altri membri della leadership serbo-bosniaca, i quali "contenevano ammonizioni retoriche circa la sparizione, l'eliminazione, l'annientamento o l'estinzione dei Musulmani Bosniaci nell'ipotesi in cui la guerra fosse scoppiata." I giudici però, prescindendo dalle parole dell'accusato, hanno affermato che, con riguardo al Count 1 dell'indictment (e cioè al segmento dell'atto di accusa che imputa a Karadzic il crimine di genocidio perpetrato in 7 Municipalità della Bosnia-Erzegovina) non esiste prova che i reati-base di cui alle lett. (a), (b) e (c) dell'art. 4 comma 2) siano stati commessi con il dolus specialis richiesto ai fini del reato di genocidio.

 

3. Come si è detto, l'assoluzione dall'imputazione di genocidio però è soltanto parziale. A seguito di questa decisione orale, soltanto il primo capo di imputazione è stato espunto dal processo. Il dibattimento prosegue per tutti gli altri 10 capi, tra cui in particolare sopravvive il Count 2. Quest'ultimo reca l'imputazione per il crimine di genocidio di cui Karadzic sarebbe stato responsabile durante l'assedio e la presa di Srebrenica, nel luglio 1995.

Se l'accusa dunque di genocidio scompare per il segmento dell'indictment che concerne le cd. Municipalità bosniache, essa sopravvive per la componente dell'atto che riguarda la strage di Srebrenica.

Secondo la Camera, gli individui di sesso maschile di età idonea a svolgere funzioni ed attività militari furono l'obiettivo degli omicidi commessi su larga scala a Srebrenica nel 1995. Esiste cioè la prova, ai fini del trier of fact standard, che "la parte del gruppo presa di mira, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, fossero i Bosniaci Musulmani di Srebrenica come parte dei Bosniaci Musulmani, gruppo etnico e/o religioso dell'intera Bosnia-Erzegovina." Inoltre la Camera ha affermato, citando anche le sentenze di appello dei casi Krstic e Jelisic, che "il crimine di genocidio ai sensi dell'art. 4 dello Statuto venne perpetrato dalle forze serbo-bosniache a Srebrenica." In secondo luogo, "una joint criminal enterprise (letteralmente un' impresa criminale di gruppo) composta da membri del VRS (l'esercito serbo-bosniaco), del MUP (la polizia serbo-bosniaca) e della leadership serbo-bosniaca, incluso l'imputato, agì con lo scopo di eliminare i Musulmani Bosniaci da Srebrenica." In terzo ed ultimo luogo, la Camera è stata dell'avviso che "elementi di prova dimostrino la partecipazione volontaria di Karadzic ad una joint criminal enterprise, il comune scopo della quale consistette nell'eliminare i Musulmani Bosniaci di Srebrenica." Infine i giudici confermano che  "l'accusato contribuì a perseguire l'obiettivo degli altri membri dell'associazione criminale, e condivise lo specifico intento di commettere un genocidio avverso il gruppo dei Musulmani Bosniaci di Srebrenica, intento discriminatorio fondato in particolare su motivi politici, razziali o religiosi."

L'assoluzione dall'accusa di genocidio nelle Municipalità, in quanto statuizione idonea a passare in giudicato, può essere appellata dal Procuratore, mediante un cosiddetto appello interlocutorio (in particolare, prima dell'inizio della presentazione del case da parte della Difesa, come stabilito dalla Trial Chamber nel caso Brdanin). Il rigetto della mozione di assoluzione riguardo al secondo capo di imputazione, cioè all'accusa di genocidio a Srebrenica, insieme a tutti gli altri 9 capi di imputazione, e dunque la decisione di proseguire il dibattimento riguardo a questi, può del pari essere appellata da parte dell'imputato. Sia il Procuratore che l'imputato devono però preliminarmente chiedere alla Trial Chamber il permesso di proporre appello, secondo quanto previsto dalla Rule 73, lett. (b).

A tal fine il Procuratore, in data 3 luglio 2012, ha chiesto il permesso per proporre appello (Prosecution request for certification to appeal judgement of acquittal under Rule 98-bis) avverso l'assoluzione dall'accusa di genocidio di cui al primo capo di imputazione dell'indictment.  In data 5 luglio 2012, Radovan Karadzic, dal canto suo, ha chiesto alla Trial Chamber III il permesso per proporre appello (application for certification to appeal denial of motion for judgement of acquittal on Count eleven) ma soltanto in relazione all'undicesimo capo di imputazione. Egli ha cioè contestato il rigetto della mozione di assoluzione solo per quel che concerne il Capo 11 dell'indictment: l'accusa di aver rapito e tenuto ostaggi in violazione dell'art. 3 dello Statuto, ed in particolare la detenzione del personale ONU in reazione ai bombardamenti della NATO su Pale del 25-26 maggio 1995.

 

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