18 febbraio 2013 |
Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia
Cass. pen., Sez. IV (sent.), ud. 23.11.12 (dep. 21.12.12), n. 49821, Pres. Marzano, Est. Blaiotta, Ric. Lovinson
Con la sentenza n. 49821 del 23 novembre 2012, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione torna sulla tematica dell'individuazione dei soggetti responsabili nel caso di infortunio sul lavoro. La sentenza si segnala perché, partendo dal concetto di rischio, individua stringenti criteri di delimitazione delle diverse posizioni di garanzia, individuandone i reciproci confini interni (ai fini della distinzione tra datore, dirigente, preposto e responsabile del servizio prevenzione e protezione), ma anche il limite esterno con riferimento alla delicatissima questione dell'efficienza causale del comportamento abnorme del lavoratore ex art. 41, 2 comma, cod. pen.
1. Il fatto, le decisioni di merito e i motivi del ricorso.
La sentenza in oggetto trae origine da due ricorsi presentati avverso la decisione di secondo grado con la quale la Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna in primo grado per gli imputati, nella loro rispettiva qualità di datore di lavoro (legale rappresentante della società) e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (r.s.p.p.), per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche commesso ai danni di una lavoratrice. La vittima era addetta all'analisi di campioni di materiale vetroso accatastati nel piazzale dell'azienda. Durante il prelevamento di tali campioni, la lavoratrice veniva travolta da un collega alla guida di una pala meccanica.
Nei giudizi di merito è stato accertato che l'infortunio era dipeso dalle gravi carenze organizzative, relative in particolare alla viabilità interna al piazzale dell'azienda. Quell'area era, infatti, adibita al transito di mezzi meccanici e, contestualmente, era anche il luogo ove si svolgeva attività di campionatura.
Tali condizioni determinavano un forte rischio di interferenza tra pedoni e mezzi, aggravato dalla circostanza che le zone di lavoro di rispettiva pertinenza non erano delimitate e segnalate.
La gravità della situazione, per altro, era ben conosciuta dal vertice aziendale e dal r.s.p.p. (in capo al quale vengono riconosciute anche ingerenze di fatto nella gestione operativa della sicurezza dello stabilimento), dal momento che si erano già verificati in passato incidenti analoghi.
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione rilevando sinteticamente che: a) l'incidente deve essere causalmente ricondotto in modo esclusivo alla manovra imprudente ed abnorme del palista, come dimostrato dal consulente tecnico di parte; b) il datore di lavoro aveva delegato la gestione degli incombenti in materia di sicurezza al direttore dello stabilimento; c) il r.s.p.p. non riveste la posizione di garante, atteso che lo stesso ha solo funzioni consultive e di ausilio al datore di lavoro.
2. La posizione di garanzia e l'interruzione del nesso causale.
Nel dare risposta al quesito relativo alla rilevanza eziologica del comportamento anomalo del lavoratore (nel caso di specie del dipendente alla guida del mezzo meccanico), la corte richiama i principi di fondo in tema di rilevanza causale della condotta del garante.
I giudici evidenziano anzitutto come, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, la figura del garante non è legata soltanto ai reati omissivi impropri (commissivi mediante omissione) ex art. 40, 2° comma, cod. pen., ma rileva in concreto anche in ipotesi di condotte attive (come nel caso del preposto che consegna al lavoratore uno strumento malfunzionante o del dirigente che avvia il dipendente in un ambiente insalubre).
L'ampio rilievo che riveste la figura del garante nell'ambito lavorativo, però, non esime l'interprete dal compito di delineare con esattezza l'estensione degli obblighi incombenti su tale figura, in quanto, evidenzia la Corte, scopo del diritto penale è comunque quello di "esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito".
Riempire di contenuti la posizione di garanzia incombente sul datore di lavoro è però compito non facile, dal momento che, continuano i giudici, il principio di causalità, accolto nel codice penale con la formula dell'equivalenza di cause, è caratterizzato dalla "costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni".
In altre parole, in tema di decorsi eziologici, il diritto penale non dimentica che natura non facit saltum e pertanto, ponendo tutte le condizione necessarie per la verificazione dell'evento su uno stesso piano (art. 41, 1° comma, cod. pen.), considera anche il minimo contributo causale dell'agente idoneo a far scattare un giudizio di responsabilità.
Il correttivo all'ampiezza dell'imputazione oggettiva risiede, sul piano normativo, nell'art. 41, 2° comma cod. pen., ed ha trovato nella dottrina diverse elaborazioni teoriche (causalità adeguata, umana, efficiente ecc.), tutte rispondenti all'esigenza di ancorare il giudizio di responsabilità penale alla prevedibilità delle conseguenze dell'azione.
È in questa prospettiva che i giudici richiamano il concetto di rischio, rilevando come, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, "tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli".
Questo passaggio della decisione, per la sua importanza, merita di essere evidenziato.
Il concetto di rischio, infatti, pur se affine, non combacia con il concetto di pericolo. Mentre quest'ultimo può essere definito come la probabilità di un danno come conseguenza di fattori esterni, il rischio consiste nella "probabilità di un danno come conseguenza di una decisione" (Luhmann, Sociologia del rischio, Milano, 1996) ed è, pertanto, un concetto strettamente legato all'attività d'impresa, individuale e, soprattutto, collettiva. Questo legame è ben visibile nella legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dove il presupposto cardine alla base delle misure generali di tutela è rappresentato proprio dalla "valutazione dei rischi" (artt. 15 e 28 D.lgs. 81/2008) e dove questi ultimi vengono definiti come "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione" (art. 2, lett. s, D.lgs. 81/2008).
Nell'ambito delle organizzazioni lavorative, poi, il concetto di rischio coinvolge unitariamente, quali beni giuridici minacciati, "la salute e sicurezza dei lavoratori" (art. 15 D.lgs. n. 81/2008) ovvero "l'integrità fisica e la personalità morale" degli stessi (art. 2087 cod. civ.).
Il rischio però, inteso come categoria unitaria, non investe indistintamente tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, ma si declina diversamente a seconda delle aree relative ad un determinato settore di attività. Alle diverse aree di rischio si affiancano i ruoli diversi che i garanti ricoprono all'interno dell'organizzazione. A ciascuna figura, a ciascun ruolo, è demandata la gestione di una o più aree di rischio. Proprio questa diversità di aree consente di separare, delimitare, specificare le diverse responsabilità che entrano in gioco in caso di infortunio.
Il garante, concludono i giudici, non è altro che "il soggetto che gestisce il rischio". Gestione del rischio che ovviamente va affrontata e governata attraverso il rispetto di tutte quelle regole precauzionali dettate dalla prassi e ampiamente recepite dalla normativa di settore.
Proprio attraverso l'individuazione delle diverse aree di rischio, e utilizzando lo strumento normativo offerto dall'art. 41 capoverso cod. pen., può essere affrontata, su basi più solide, l'ipotesi di comportamento c.d. abnorme o anomalo del lavoratore.
Sul punto i giudici richiamano alcune pronunce della Suprema Corte, tra cui quelle in tema di infortunio a seguito di abusiva introduzione notturna del lavoratore nel cantiere (Sez. IV, 25 settembre 2001 Rv. N. 221149) e di abusiva introduzione del lavoratore in proprietà privata attigua al luogo di lavoro (Sez. IV, 7 maggio 1985 Rv. 171215), e rilevano che, in realtà, più che di comportamento atipico o abnorme del lavoratore, occorre distinguere tra rischio lavorativo e rischio extra lavorativo. Solo nel primo caso, infatti, la condotta del garante, tenuta in violazione delle norme precauzionali, rileva ai fini della causazione dell'evento.
Evidenzia quindi la sentenza che in queste ipotesi "la vittima, è occasionalmente un lavoratore, ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l'incidente non è riferibile al contesto della prestazione lavorativa, sicché non entrano in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità del gestore del cantiere".
Questa linea argomentativa viene seguita anche nei casi, più controversi, in cui il comportamento atipico del lavoratore ha trovato comunque occasione nello svolgimento delle mansioni.
La sentenza in esame richiama in proposito quelle decisioni ove si è ritenuto che la condotta esorbitante del lavoratore, in quanto incompatibile con il procedimento produttivo, inosservante di precise disposizioni antinfortunistiche o rigorosamente vietata, è causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo (Sez. IV, 10 novembre 1999 Rv. 183633, Sez. IV, 25 settembre 1995, Sez. IV, 8 novembre 1989 Rv. 183199).
Anche in questi casi è opportuno, secondo i giudici, ricercare nel comportamento del lavoratore, non tanto la sua eccezionalità o abnormità - formule che per quanto ripetutamente utilizzate dalla giurisprudenza restano comunque piuttosto evanescenti - ma il travalicamento dell'area di rischio connessa alla lavorazione svolta. Ed allora, conclude sul punto la sentenza, "tale comportamento è interruttivo [...] non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare".
Alla luce di questi principi la sentenza respinge il primo motivo di ricorso relativo all'asserita efficienza eziologica della manovra imprudente del lavoratore alla guida della pala meccanica. Quest'ultimo, invero, stava svolgendo una manovra tipica di quel segmento lavorativo e l'eventuale distrazione nella condotta, affermano i giudici, "non può essere considerato come un accidente estraneo al rischio che si trattava di governare, ma afferiva esattamente ad esso".
L'incidente, pertanto, è riconducibile primariamente al comportamento dei garanti che non hanno ben governato il rischio loro rimesso, ossia la probabile interferenza tra pedoni e mezzi meccanici in transito, rischio che è certamente di natura strutturale, sistemica, afferente alla complessiva organizzazione aziendale.
3. I diversi modelli di garante.
Individuato nell'area di rischio il confine esterno che delimita la posizione di garanzia nelle organizzazioni lavorative, i giudici focalizzano l'attenzione sulle specifiche figure istituzionali che, all'interno dell'impresa, sono chiamate a governare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Il sistema prevenzionistico delinea, invero, una pluralità di ruoli, di modelli di garante, a ciascuno dei quali rimette il compito di gestire una determinata porzione di rischio e di responsabilità.
Questa complessa ripartizione si spiega con la semplice considerazione che la sicurezza sul lavoro è quasi sempre un problema di organizzazione plurisoggettiva. Sono gli enti infatti - sotto forma di società di persone o capitali - ad avere ormai il monopolio sulle attività produttive, soprattutto nei settori altamente tecnologici. Questa realtà fa sì che all'organizzazione interna agli enti sia rimesso il controllo sui rischi, compito che si traduce nella divisione dei compiti tra più persone, nella frammentazione delle competenze e nella moltiplicazione dei centri decisionali.
Il D.lgs. n. 81/2008, riprendendo definizioni già collaudate nella legislazione dei primi anni novanta, ma rispondendo anche alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza, ha cercato di descrivere con precisione le diverse figure chiamate a gestire la questione della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il ruolo centrale, ovviamente, è riconosciuto in capo al datore di lavoro, il quale si pone al vertice, avendo "la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art. 2, lett. b, D.lgs. 81/2008).
L'attenzione prestata dalla norma al potere di spesa del datore è di fondamentale importanza. Non a caso, da tempo, la giurisprudenza individua nella facoltà di spesa l'elemento imprescindibile per la corretta ricostruzione dell'assetto organizzativo dell'azienda, anche al di là degli organigrammi ufficiali (da ultimo Cassazione Penale, 19 ottobre 2012, n. 41063). Nelle società di capitali, poi, la figura del datore di lavoro può essere individuata nel consiglio di amministrazione (Cassazione Penale, Sez. IV, 04 maggio 2012, n. 16892).
Accanto al datore si colloca la figura del dirigente. Si tratta di una posizione di responsabilità intermedia che si identifica nel soggetto che "in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (art. 2, lett. d, D.lgs. 81/2008). Al dirigente è rimesso l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro le strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro, a prescindere da eventuali poteri di spesa. In questi termini il dirigente non si sostituisce al datore di lavoro, ma con questo condivide, secondo le reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro (art. 18 D.lgs. n. 81/2008).
Alla base della catena gerarchica si colloca infine il preposto, cioè quella figura dotata di una reale supremazia su altri lavoratori, al quale la legge attribuisce l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza delle misure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali e di riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro (artt. 2, lett. e) e 19 D.lgs. 81/2008).
Individuati i modelli astratti delle diverse posizioni di garanzia, la sentenza sottolinea anche la scarsa utilità di un approccio rigorosamente formalistico. Le responsabilità di ciascun soggetto, infatti, non possono "essere sempre definite e separate con una rigida linea di confine", ma occorre guardare alla specifica realtà aziendale, al settore di attività, alla conformazione giuridica prescelta e alle sue dimensioni.
Bisogna pertanto affrontare il problema dell'individuazione delle responsabilità anche in un'ottica sostanzialistica. Preoccupazione, questa, fatta propria anche dall'art. 299 del D.lgs. n. 81/2008 a tenore del quale "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".
Proprio alla luce di questa ricognizione i giudici indicano le coordinate da seguire per l'individuazione del soggetto responsabile, evidenziando che "occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che rivestiva".
Sul punto deve anche rilevarsi che, proprio a causa della complessità assunta oggi dalle organizzazioni aziendali, possono in concreto riscontrarsi, non poche difficoltà nell'individuazione del soggetto - o dei soggetti - responsabili per l'infortunio, nonostante gli sforzi fatti dalla giurisprudenza e dal legislatore per delineare in termini stringenti i diversi ruoli aziendali.
Di fronte a tali difficoltà il legislatore ha reagito inserendo nell'apposita disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001 la responsabilità dell'ente per omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001). Questa disciplina, infatti, tralasciando tutti i problemi teorici e pratici che presenta, rende punibile l'ente a prescindere dall'individuazione della persona fisica responsabile del reato (art. 8 D.lgs. n. 231/2001).
Accanto all'investitura originaria del soggetto responsabile, dovuta direttamente alla legge sulla base del ruolo ricoperto nell'organizzazione, bisogna dar conto anche dell'investitura c.d. derivata.
È questo il tema della delega di funzioni. Anche in questo caso la legislazione ha tradotto in norma il lungo cammino fatto dalla giurisprudenza per individuare i presupposti di legittimità, validità ed efficacia della delega. L'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 richiede che quest'ultima sia certa (provata per iscritto) e specifica. E' necessario che con essa siano conferiti tutti i poteri organizzativi, di gestione, controllo e spesa richiesti dalla natura delle funzioni delegate e che la stessa sia rivolta ad un soggetto con professionalità, qualifiche ed esperienza adeguati al compito.
Soprattutto prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008, molto si è discusso sugli effetti della delega e sulla sua capacità di svicolare da qualsiasi profilo di responsabilità il garante originario.
In realtà la natura e gli effetti dell'istituto non vanno fraintesi.
Dal punto di vista giuridico, infatti, un conto è il trasferimento della titolarità delle funzioni da cui discende l'obbligo di garanzia, altra cosa è invece la delega dell'esercizio di tali funzioni. In altri termini il garante, ricoprendo una determinata qualifica, è investito direttamente dalla legge di determinati poteri e obblighi di garanzia. L'autonomia privata non può eludere tali obblighi se non rimettendo la titolarità della stessa qualifica.
Con la delega di funzioni, invece, il soggetto delegante trasferisce al delegato l'adempimento - non la titolarità - di alcuni di questi obblighi ed i relativi poteri. Nelle organizzazioni più complesse, nelle quali il datore di lavoro difficilmente riuscirebbe a gestire in prima persona gli innumerevoli compiti assegnati dalla legge (spesso tecnicamente molto complessi), invero, la delega diventa uno strumento indispensabile, spesso l'unico modo per gestire e organizzare l'azienda.
Alla luce della reale portata e dell'effettivo significato che deve essere attribuito alla delega, si spiega agevolmente la norma di cui all'art. 16, 3° comma, D.lgs. n. 81/2008, a tenore della quale "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite". Il datore di lavoro può certamente utilizzare la delega per organizzare e gestire la realtà aziendale, ma si tratta di un compito di carattere dinamico - non statico - di continuo adeguamento della struttura e degli assetti organizzativi e che implica, pertanto, una costante vigilanza sull'operato dei delegati.
Evidenziati in questi termini i principi che regolano la ripartizione del rischio all'interno dell'azienda, la Corte ne fa applicazione respingendo il ricorso del datore di lavoro in merito all'asserita sussistenza di una delega di funzioni in capo al direttore dello stabilimento. A quest'ultimo, infatti, come emerso dalle risultanze processuali, non era stato delegato alcun compito in materia di sicurezza e comunque non godeva di alcun autonomo potere di spesa. Pertanto tutte le decisioni finali in tema di organizzazione aziendale restavano di esclusiva pertinenza del datore di lavoro.
4. La posizione del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Il caso affrontato dalla sentenza in commento ha visto condannato anche il r.s.p.p., il quale è stato ritenuto responsabile per l'infortunio non solo nella sua veste di responsabile, ma anche in quanto datore di lavoro di fatto, con poteri di ingerenza e di spesa nella gestione operativa della sicurezza.
Nel valutare il ricorso presentato da questo soggetto, i giudici svolgono alcune interessanti riflessioni di principio su tale figura.
Il servizio di prevenzione e protezione è quell'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2, lett. l, D.lgs. 81/2008). Il responsabile di tale servizio, a cui è rimesso il coordinamento dello stesso, è pertanto tenuto a collaborare con il datore di lavoro individuando e segnalando tutti i rischi connessi all'attività e proponendo le soluzioni adeguate al loro superamento.
In giurisprudenza non è pacifico il riconoscimento di un'autonoma posizione di garanzia in capo a questo soggetto.
Secondo l'indirizzo contrario, invero, i componenti del s.p.p. essendo dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato, difettando di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario (Cass. n. 32357 del 12/08/2010). Non a caso il D.lgs. n. 81/2008 non prevede, in capo a questi soggetti, autonome sanzioni penali.
La sentenza in commento ritiene, invece, che anche in capo ai componenti del s.p.p. possa sussistere una specifica posizione di garanzia, rilevato che anche questi soggetti sono destinatari di specifici obblighi giuridici (art. 33 D.lgs. n. 81/2008). Tali obblighi integrano e fanno pienamente parte della complessa procedura valutativa e decisionale, che culmina nelle scelte operative assunte dal datore in materia di sicurezza. Il contributo di questi soggetti, pertanto, può certamente rappresentare un antecedente causale dell'evento dannoso.
Nel riconoscere la rilevanza penale della condotta del r.s.p.p. i giudici richiamano anche la figura del lavoro di équipe, passaggio questo che merita di essere evidenziato.
Come noto, infatti, la responsabilità dell'equipe è tipica di tutti quei contesti in cui l'esercizio di un'attività rischiosa - ma lecita - ricade su diversi soggetti. I contributi dei singoli si legano tra di loro per il raggiungimento di uno scopo comune. Per arginare i rischi connessi a tale attività, pertanto, non basta il rispetto delle norme cautelari relative al singolo frammento di attività, ma è necessario che tutti i soggetti coinvolti operino diligentemente.
I principi per mezzo dei quali valutare la responsabilità dei singoli componenti dell'equipe sono pertanto quello dell'autoresponsabilità (che impone a ciascun membro di tenere un comportamento diligente) e dell'affidamento (che consente, in presenza di determinate condizioni, di confidare sul corretto comportamento altrui).
L'operato del r.s.p.p. in effetti può trovare un corretto inquadramento proprio nel lavoro d'équipe. Se questo soggetto non adempie diligentemente i propri obblighi, invero, l'intera organizzazione ne risente, non riuscendo più ad arginare i rischi connessi all'attività. In questi termini sul r.s.p.p. ricade una specifica posizione di garanzia.
Se sul piano astratto la Corte non dubita sulla funzione di garante svolta anche dal r.s.p.p., sul piano concreto i giudici annullano per vizio di motivazione la pronuncia di condanna impugnata. Quest'ultima, infatti, non indica con chiarezza quali siano state le violazioni, sotto forma di mancata segnalazione dei rischi o mancato stimolo per la loro rimozione, in capo al r.s.p.p.
Stessa censura viene mossa alla sentenza di condanna nella parte in cui rimprovera al r.s.p.p. l'ingerenza, di fatto, nella gestione operativa dell'azienda. Tali asserite ingerenze, infatti, non vengono individuate e specificate con chiarezza nella decisione impugnata, ma restano nell'ambito di asserzioni generiche. Anche per tale profilo, pertanto, la condanna viene annullata con rinvio per un nuovo esame.
La sentenza in commento, come si è cercato di illustrare, offre diversi stimoli alla controversa tematica dell'individuazione dei soggetti responsabili nei casi di infortunio sul lavoro, stimoli che meritano certamente di essere colti e approfonditi. La dimensione del rischio, infatti, non può essere ignorata dal momento che l'individuzione dei garanti responsabili è indissolubilmente legata ai meccanismi di gestione di tali rischi all'interno delle organizzazioni complesse.
Spetta adesso ai giudici di merito raccogliere l'invito offerto dalla Corte di Cassazione con questa decisione.