ISSN 2039-1676


29 settembre 2014 |

Le Sezioni unite configurano il reato di "intralcio alla giustizia" per l'offerta "corruttiva" al consulente del pubblico ministero

Cass., Sez. Un., p.u. 25 settembre 2014, Pres. de Roberto, Rel. Rotundo, Ric. Guidi (informazione provvisoria)

 

1. Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica celebrata il 25 settembre 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se sia configurabile l'ipotesi di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione affermativa.

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

2. In attesa del deposito della motivazione della sentenza, si può fin d'ora ricordare che la soluzione del problema di diritto posto dal caso di specie è stata particolarmente laboriosa.

Si procedeva per una «offerta corruttiva» indirizzata al consulente tecnico designato dal pubblico ministero per lo svolgimento di una determinata indagine tecnica. Come per altri casi, si era riscontrato un inconveniente connesso al mancato adeguamento del codice penale alla riforma del codice di rito. Era avvenuto ad esempio per le false dichiarazioni rese al magistrato inquirente: non essendo più l'audizione delle persone informate sui fatti una «testimonianza», la qualificazione della condotta era stata controversa, fino a quando non è intervenuta una previsione ad hoc da parte del legislatore. Un fenomeno analogo si è verificato, appunto, con riguardo alla «istigazione alla corruzione», attuata da chi in ipotesi offra del denaro al consulente designato affinché operi in modo infedele, ed in senso favorevole agli interessi del promittente: non potrebbe parlarsi, infatti, di una «perizia» da falsificare

Questa l'opinione espressa anche dalle Sezioni unite, allorquando hanno sollevato  questione di legittimità costituzionale nell'ambito dello stesso procedimento poi definito con la decisione qui in commento (ordinanza n. 43384 del 27/06/2013, in questa Rivista).

In sintesi. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero non sarebbe assimilabile ad una «perizia», a fini di applicazione dell'art. 377 cod. pen.. Dunque, chi offre denaro al consulente per esprimere valutazioni contrarie alla sua scienza e coscienza, quando e finché non vi sia stata effettiva falsità, non potrebbe rispondere del reato di intralcio alla giustizia, che invece può essere contestato a colui il quale faccia proposte corruttive alla persona designata quale perito del giudice (art. 377 in relazione all'art. 373 cod. pen.). Di conseguenza, sempre secondo l'originaria prospettazione delle Sezioni unite, la prima fattispecie sarebbe qualificabile come istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.): dal che però discenderebbe - di qui la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata con l'ordinanza sopra citata - il paradosso di pene molto più alte (nel minimo addirittura il doppio) rispetto a quelle previste per la proposta corruttiva rivolta al perito nominato dal giudice.

La discriminazione era apparsa alla Corte non giustificata, data la sostanziale analogia di posizione dei destinatari dell'offerta, della condotta corruttiva e delle sue potenziali conseguenze. Un'analoga irrazionalità avrebbe segnato il trattamento della fattispecie rispetto all'ipotesi di una proposta corruttiva diretta al consulente tecnico del giudice civile, la quale integra anch'essa il reato di intralcio alla giustizia, a fronte dell'espressa estensione al predetto soggetto processuale delle norme del codice penale relative ai periti (art. 64, comma 1, cod. proc. civ.). Infine, vi sarebbe stata una sperequazione interna alla stessa ipotesi dell'offerta ad un consulente tecnico della parte pubblica nel processo penale, prospettata in base alla distinzione tra condotte tese ad alterare le prospettazioni di fatto del consulente (qualificabili ex art. 377 in relazione all'art. 371-bis cod. pen.) e quelle mirate ad ottenere false dichiarazioni a carattere valutativo (da punire appunto a norma dell'art. 322 cod. pen.).

Dunque era stata sollecitata una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 322 cod. pen. nella parte in cui prevede una pena superiore a quella dell'art. 377, in relazione all'art. 373 cod. pen., quando l'istigazione alla corruzione riguardi persona designata consulente tecnico del pubblico ministero.

L'ordinanza è stata variamente commentata,  anche con contributi apparsi sulla nostra Rivista (si vedano il lavoro di Giorgia Oss, Situazioni analoghe, pene differenti: le Sezioni Unite chiedono l'intervento della Corte Costituzionale. Qualche riflessione sulle discrasie dell'ordinamento penale e sul principio di ragionevolezza, e quello di Marco Scoletta,  La subornazione del consulente tecnico del Pubblico ministero tra istigazione alla corruzione e intralcio alla giustizia: le Sezioni Unite rimettono la questione al vaglio della Corte costituzionale).

 

3. Com'è noto, la questione è stata dichiarata inammissibile, dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 10 giugno 2014, n. 163 (per accedere al provvedimento cliccare qui).

Decisiva è risultata proprio la distinzione tra offerta destinata ad indurre false rappresentazioni di fatto e proposta mirata ad ottenere false dichiarazioni di scienza ad opera del consulente. La Corte rimettente aveva «ammesso» che nel primo caso potrebbe applicarsi l'art. 377 in luogo dell'art. 322 cod. pen., trattandosi pur sempre di un «consulente tecnico» sollecitato a commettere il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. (non configurabile invece a fronte di valutazioni fondate su discipline scientifiche, non definibili vere o false, ma, al più, corrette od erronee). Ebbene, secondo la Consulta, l'offerta compiuta nel caso di specie mirava anche ad ottenere che fossero prospettate false circostanze di fatto  (si trattava di stabilire se un pilota d'aereo avesse ricevuto un'adeguata formazione). Quindi avrebbe dovuto applicarsi proprio la norma evocata, invece,  quale tertium comparationis.

La Corte per altro - così «svelando» una comprensibile resistenza all'attuazione di un intervento fortemente «creativo» sul tessuto sanzionatorio pertinente alla materia, di chiara spettanza al legislatore - ha aggiunto che, con l'accoglimento della questione, le incongruenze si sarebbero addirittura moltiplicate.

  In primo luogo, accettata la premessa di una distinzione tra rappresentazione «storica» e rappresentazione «valutativa» del consulente, nel caso fisiologico della compresenza di entrambi i profili (un esperto accerta sempre i dati di fatto da valutare, ed un mero testimone non è designato consulente) dovrebbe concludersi per il concorso di reati (cioè l'intralcio alla giustizia per la componente "testimoniale" e l'istigazione alla corruzione per la componente "peritale"). E la maggiore severità del trattamento, rispetto alla sanzione applicabile per il perito, sarebbe addirittura moltiplicata.

D'altra parte, quand'anche si fosse accettata la tesi della irrazionalità di una punizione più severa dell'istigatore rivoltosi al consulente, rispetto a quello che tenti di corrompere un perito, ancora sarebbe rimasta da dimostrare la «necessità costituzionale» di un trattamento paritario: la «falsa testimonianza» resa al pubblico ministero, ad esempio, è punita meno gravemente di quella compiuta innanzi al giudice, e non con identica sanzione.

La decisione della Consulta è stata variamente commentata, anche sulla nostra Rivista (si vedano il contributo di Alessandro Maria Piotto, Il consulente tecnico del pubblico ministero tra intralcio alla giustizia ed istigazione alla corruzione. La corte costituzionale ''decide di non decidere'' e di Luisa Romano, Condotta allettatrice del consulente tecnico del p.m.: la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalle Sezioni Unite

 

4. Le Sezioni unite hanno preso atto dell'interlocuzione intervenuta, e definito il giudizio a quo nel senso indicato in apertura. La ravvisata configurabilità del resto di intralcio alla giustizia è valsa, con ogni evidenza, a superare i dubbi circa l'illegittimità del più duro trattamento sanzionatorio che si sarebbe connesso all'applicazione dell'art. 322 cod. pen.

Resta da vedere quale sia stato il percorso argomentativo della Corte di legittimità.

Pubblicheremo la sentenza, naturalmente, immediatamente dopo il deposito delle relative motivazioni.