15 ottobre 2014 |
Vecchie soluzioni per nuovi problemi nella falsa attestazione del professionista
Il presente contributo è ora pubblicato nel n. 3-4/2014 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.
Abstract. Nel tentativo di allineare la risposta sanzionatoria in materia penale alla rinnovata centralità del ruolo assunto dal professionista attestatore nell'ambito delle diverse procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, la nuova fattispecie di falso in attestazioni e relazioni di cui all'art. 236-bis l. fall. sembra riproporre problemi già noti in ambito penal-societario, peraltro accentuati da una formulazione più asciutta di quella che notoriamente caratterizza i reati di false comunicazioni sociali: in particolare, rispetto alle valutazioni sulla fattibilità dei piani occorre limitare il giudizio di falsità ad un livello di manifesta irragionevolezza qualificata dallo scostamento del percorso logico-argomentativo dalle regole tecniche metodologicamente indiscusse e dalle best practices di riferimento, espungendo dall'incriminazione i casi di semplice negligenza senza incorrere nell'ennesimo abuso della figura del dolo eventuale.
SOMMARIO: 1. Premessa: i punti nodali critici di una fattispecie "obbligata"? - 2. (Segue). Un servizio di pubblica necessità privo di un falso ad hoc. - 3. Condotte apparentemente asimmetriche in un "gioco di specchi riflessi". - 4. Dall'attestazione di veridicità al giudizio di fattibilità: il falso valutativo secondo il criterio della "irragionevolezza qualificata". - 5. (Segue). Fattibilità giuridica e contenuti del piano. - 6. Conclusioni: dal dolo alla colpa, tra previsione e preveggenza.