12 maggio 2017 |
Il reato di falso in attestazioni e relazioni: un delitto fantasma?
Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
Abstract. A cinque anni di distanza dall’entrata in vigore dell’art. 236-bis l. fall. non si sono registrati precedenti di falsi in attestazioni e relazioni, nonostante gli allarmismi e le preoccupazioni diffusesi all’indomani di siffatta introduzione tra i professionisti del settore. Alla luce di ciò, si potrebbe sostenere di essere in presenza di un caso emblematico in cui la minaccia della sanzione penale ha assolto ad una funzione deterrente e generalpreventiva di condotte antigiuridiche, atteso che le relazioni e le attestazioni oggetto di tutela penale vengono oggigiorno redatte con una maggiore consapevolezza e responsabilità.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’inadeguatezza delle norme esistenti a porre un argine al metacosmo di attestazioni approssimative e irresponsabili e la conseguente introduzione della disposizione di cui all’art. 236-bis l. fall.. – 3. La connotazione distonica delle condotte e le conseguenti difficoltà interpretative. – 4. Considerazioni conclusive.