ISSN 2039-1676


07 ottobre 2016 |

L’uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”

Commento a Cass. pen., Sez. un., sent. 28 aprile 2016 (dep. 1 luglio 2016), n. 26889, Pres. Canzio, Rel. Romis, Imp. Scurato

Per leggere il testo della sentenza in commento - già pubblicata dalla nostra Rivista, unitamente alla memoria ed al relativo allegato depositati dalla Procura Generale nel procedimento avanti alla Corte di Cassazione - clicca qui.

 

Abstract. Con questa attesa pronuncia, le Sezioni unite riconoscono la legittimità, per i delitti di criminalità organizzata, delle intercettazioni “fra presenti” anche senza la previa indicazione dei luoghi dove devono svolgersi.

In particolare, la Cassazione ammette ufficialmente la possibilità di utilizzare a fini di surveillance captatori informatici del tipo Trojan, capaci di attivare a distanza dispositivi che tipicamente seguono i soggetti intercettati in tutti i loro spostamenti (smartphone, tablet, computer, Apple watch...).

Il presente contributo ricostruisce il percorso argomentativo delle Sezioni unite, collocandolo nell’attuale contesto storico-giurisprudenziale, in Italia e nell’Unione europea, e mettendo in evidenza i profili garantistici che devono essere rafforzati per far fronte all’ingresso di queste tecnologie nel campo delle indagini penali.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contesto. – 2.1. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite. – 3. Le motivazioni della Corte. – 3.1. La definizione di “captatore informatico” e le proposte legislative in materia. – 3.2. Intercettazioni “ambientali” e intercettazioni “fra presenti”: la rilevanza del “luogo” nel decreto di autorizzazione. – 3.3. La disciplina derogatoria del d.l. 152/1991. – 3.4. I requisiti del decreto di autorizzazione delle intercettazioni “fra presenti”. – 3.5. L’ambito di applicazione della disciplina speciale: la definizione di “delitti di criminalità organizzata”. – 4. La necessaria neutralità tecnica delle intercettazioni “tra presenti”. – 5. L’irrilevanza dell’indicazione del luogo ai fini della legittimità delle intercettazioni. – 6. Le fattispecie sostanziali selezionate dalla Corte. – 7. Nuovi strumenti e nuove tutele.