ISSN 2039-1676


21 ottobre 2016 |

Di nuovo alle Sezioni Unite il quesito concernente il regime di nullità dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare

Nota a Cass., Sez. IV, ord. 22 settembre 2016 (dep. 5 ottobre 2016), n. 42004, Pres. Romis, Est. Tanga, Ric. Amato

1. Con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione che si segnala[1], torna all’attenzione un considerevole nodo problematico sorto già in passato nella prassi giudiziaria: il regime di nullità riferibile all’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419 c.p.p.). Nello specifico, la questione concerne la riconducibilità del vizio in parola al paradigma delle nullità assolute (art. 179 comma 1 c.p.p.), ovvero alle nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.). Conseguenze sul giudizio a quo a parte, sarebbero notevoli in ogni caso le ricadute che seguirebbero alla scelta dell’una o dell’altra opzione. Ove si ricadesse nel perimetro delle nullità assolute, infatti, il vizio sarebbe rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite, dunque, dell’irrevocabilità della sentenza); se invece si optasse per l’altra soluzione, la parte interessata dovrebbe eccepire la violazione entro le strette cadenze stabilite dall’art. 180 c.p.p., mentre d’altro canto finirebbero per operare le cause di sanatoria (art. 183 c.p.p.) ed i casi di (in)deducibilità (art. 182 c.p.p.) previsti dal codice (ulteriori ipotesi di “consumazione” del potere della parte di eccepire la nullità).

 

2. L’ordinanza di rimessione muove dall’assimilazione della omessa citazione (intendendosi, con essa, la materiale omissione dell’incombente processuale) alla citazione avvenuta tramite una notifica affetta da nullità. Nel caso di specie, infatti (come si evince dall’ordinanza di rimessione: v. § 3.1. del Considerato in diritto), l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stato notificato, ma a un indirizzo diverso da quello indicato dall’imputato nella dichiarazione di domicilio[2]. Ad ogni modo, come anticipato, si tratta di questione già nota, oggetto di un precedente intervento delle Sezioni Unite[3]: in quell’occasione, l’approccio interpretativo che prevalse fu quello della riconduzione all’interno delle nullità assolute. Le ragioni a sostegno furono rinvenute nella sostanziale omogeneità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e della vocatio nel giudizio dibattimentale: contenendo il primo, infatti, i salienti aspetti contenutistici della seconda (imputazione ed elementi probatori a supporto) ed essendo uguale la funzione svolta (consentire all’imputato l’intervento attivo nel processo penale), non vi sarebbe ragione per distinguere il regime di invalidità conseguente all’omessa notifica dell’avviso. Questa conclusione troverebbe giustificazione alla luce, peraltro, dell’evoluzione legislativa che ha interessato complessivamente l’udienza preliminare[4], che ne ha consistentemente alterato la tradizionale funzione di udienza-filtro, attribuendole tendenzialmente una cognizione sempre più vicina a quella del dibattimento[5]. Ciò, tuttavia, non ha impedito la successiva formazione di un indirizzo interpretativo di segno opposto[6]: senza porre in dubbio l’effettivo avvicinamento dell’udienza preliminare al giudizio, va comunque riconosciuta l’alterità, sia sul piano strutturale quanto su quello funzionale, di tale fase; peraltro, l’avviso e la citazione perseguirebbero finalità del tutto differenti, essendo solo quest’ultima deputata a consentire all’imputato la partecipazione attiva ed una difesa compiuta nel momento in cui è in gioco lo scioglimento dell’alternativa decisoria fra innocenza e colpevolezza. Donde il radicarsi del contrasto interpretativo che, a parere della Sezione quarta, giustifica la rimessione del ricorso (art. 618 c.p.p.).

 

3. È difficile prevedere l’approdo al quale perverranno le Sezioni Unite. Un eventuale révirement produrrebbe l’indubbio effetto di un irrigidimento della disciplina, traducendosi nell’ulteriore disincentivo al ricorso a pratiche dilatorie da parte degli attori processuali (le strette cadenze imposte dalle nullità a regime intermedio obbligherebbero la parte interessata a dedurre tempestivamente il vizio, al fine di non incorrere nelle preclusioni previste dal codice). Tuttavia, non parrebbe azzardato in chiave prospettica ipotizzare le coordinate normative ed ermeneutiche attraverso le quali la Suprema Corte potrà muoversi. È logico ritenere che un punto-chiave sarà costituito dalla tassatività (art. 177 c.p.p.): se è vero che le tendenze giurisprudenziali degli ultimi anni mostrano un piegamento del principio all’esigenza di ancorare la dichiarazione della nullità a fronte di un effettivo pregiudizio[7], è altrettanto indubbio che il regime assoluto (art. 179 c.p.p.) riguarda espressamente la citazione che, questioni terminologiche a parte, costituirebbe un’entità ben diversa dall’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Probabilmente, giocherebbe contro l’assimilazione la circostanza che il legislatore usi sistematicamente la categoria dell’avviso di fronte alle udienze in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.), dove notoriamente l’articolazione del contraddittorio e della cognizione sono sensibilmente differenti da quelle previste per il dibattimento, per il quale – non a caso, si potrebbe dire – viene costantemente adoperato il ben più pregnante termine “citazione”. Non da ultima, un’ulteriore coordinata potrà verosimilmente essere quella delle caratteristiche strutturali dell’udienza preliminare, tema non da poco, che plausibilmente involgerà la natura e la consistenza della cognizione giudiziale: è infatti realistico supporre che un accoglimento della tesi della nullità assoluta abbia tante più chances di affermarsi quanto più l'udienza preliminare venga avvicinata al dibattimento, quanto al tipo di valutazione che il giudice è chiamato a compiervi.  Insomma, nell’uno o nell’altro caso, si può fondatamente prevedere che le conseguenze sul piano (per lo meno) pratico saranno considerevoli.

 

4. Per sola completezza di analisi, un cenno va fatto ad un possibile problema di ammissibilità del ricorso per Cassazione, in relazione – più nello specifico – all’interesse all’impugnazione (art. 568 comma 3 c.p.p.). Come si desume dall’ordinanza, l’imputato è stato assolto in secondo grado per intervenuta prescrizione dei fatti addebitatigli. I motivi di doglianza contengono, fra gli altri, la questione (proposta per la prima volta nei motivi di appello) attinente alla omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare che, stando a quanto (correttamente) affermato dalla Sezione quarta, riveste carattere assorbente e prioritario. Donde il problema: un eventuale accoglimento del motivo di ricorso, inerente al regime di nullità applicabile, comporterebbe il regresso del procedimento all’udienza preliminare (esito che, peraltro, risulterebbe avvalorato dal fatto che la stessa Corte di appello aveva ammesso, sulla base delle produzioni documentali del difensore, il difetto di notifica, respingendo tuttavia l’eccezione di parte per la tardività, dal momento che sarebbe stata configurabile una nullità a regime intermedio e non, come rappresentato sempre dalla parte, assoluta). Indipendentemente dalla ragione per cui il proscioglimento potrebbe essere pronunciato in udienza preliminare, è noto che la sentenza di non luogo a procedere non costituisce titolo stabile al pari di una sentenza di proscioglimento (quand’anche, come nel caso di specie, non di assoluzione) emessa in dibattimento (cfr. artt. 434 e 648-649 c.p.p.). In sintesi: quale effetto utile otterrebbe l’imputato dall’eventuale accoglimento del ricorso?     

 

[1] Cass., Sez. IV, ord. 22 settembre 2016. 

[2] Sul punto, si richiama Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo, in C.e.d. 229539, per cui «la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.». Per rilievi critici sull’impostazione in commento, v. G. Leo, Sull'omissione della citazione a giudizio per effetto di nullità della relativa notifica, in Corr. mer., 2005, fasc. 3, pp. 343 ss.; Idem, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità, Roma 12-14 settembre 2007, in www.CSM.it; A. Macrillò, Nullità derivante dalla mancata citazione dell'imputato presso il domicilio eletto, in Dir. pen. proc., 2005, fasc. 6, pp. 715 ss.

[3] Cass., Sez. Un, 9 luglio 2003, n. 35358, Ferrara, in Cass. pen., 2003, pp. 3702 ss. Per osservazioni critiche, v. A. Barbarano, L'udienza preliminare non è più solo un filtro, ma un giudizio vero e proprio, in Dir. e Giust., 2003, fasc. 34, pp. 12 ss.; M. Anselmi, L'indefettibile ruolo dell'avviso per l'udienza preliminare, in Giur. it., 2004, fasc. 12, pp. 2386 ss.

[4] Ci si riferisce, in sintesi, agli interventi normativi operati dapprima con la l. 16 dicembre 1999, n. 479, quindi con la l. 7 dicembre 2000, n. 397.

[5] Alla pronuncia delle Sezioni Unite è seguita una consistente adesione giurisprudenziale; esemplificativamente: Cass., Sez. V, 4 giugno 2013, n. 1147, Alagna, in C.e.d. 258869; Cass., Sez. IV, 30 novembre 2011, n. 3798, Agostini, in C.e.d. 251744.

[6] In tal senso, Cass., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 46691, Portera e a., in C.e.d. 265662; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 49473, Leone e a., in C.e.d. 257182; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17779, R., in C.e.d. 257181.

[7] In materia, per una trattazione sistematica e come diffusamente evidenziato nel corso del lavoro, v. M. Caianiello, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nel sistema delle invalidità processuali penali, Bononia University Press, 2012.