ISSN 2039-1676


16 dicembre 2016 |

Misure di prevenzione patrimoniali demnächst auch in Deutschland?

Sulla proposta legislativa di introduzione di una confisca non basata sulla condanna anche nell'ordinamento tedesco (articolo in lingua tedesca - abstract in italiano)

Per leggere il testo del progetto di legge in commento e della relativa relazione accompagnatoria, clicca qui.

 

Abstract. Il Parlamento tedesco sta per approvare, in sede di trasposizione della direttiva 2014/42/UE, una riforma organica della confisca che – accanto a numerose altre novità, tra le quali l’estensione alla generalità dei reati della confisca allargata, la regolamentazione dei rapporti tra confisca e pretese risarcitorie del danneggiato, la precisazione dei confini del c.d. principio del lordo, la possibilità di riservare il contraddittorio e la decisione finale sulla della confisca a una fase processuale successiva al dibattimento, l’introduzione di una confisca a carico degli eredi – prevede per la prima volta nell’ordinamento tedesco una confisca non basata sulla condanna, che si ispira dichiaratamente tanto alle civil fofeitures angloamericane quanto alla confisca di prevenzione italiana. Tale misura potrà essere disposta a carico di beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale aperto nei confronti di persone sospettate di aver commesso taluni gravi reati riconducibili, in particolare, al crimine organizzato e al terrorismo, laddove l’azione penale non sia esercitata o non sia possibile giungere a una condanna, allorché il giudice raggiuga comunque il convincimento che i beni in questione “derivino” da un qualsiasi reato (anche diverso, dunque, da quello per il quale è stato aperto il procedimento penale nel cui ambito è stato disposto il sequestro). Tale convincimento potrà basarsi, per esplicita indicazione del legislatore, su una pluralità di indicatori, tra le quali spicca la “crassa sproporzione tra il valore del bene e i redditi legali dell’interessato”. Competente a pronunciare la misura sarà lo stesso giudice procedente ovvero, in caso di mancato esercizio dell’azione penale, il giudice (penale) che sarebbe stato competente ove l’azione fosse stata esercitata. Secondo la relazione accompagnatoria, infine, a tale misura non dovrà essere attribuita natura di sanzione penale, bensì di mera misura ripristinatoria dell’ordine economico turbato dall’arricchimento senza causa rappresentato dal reato dal quale il bene proviene; con conseguente inapplicabilità dei principi e delle garanzie costituzionali e convenzionali proprie della materia penale. Il contributo analizza questa riforma in fieri, dando conto delle prime contrapposte reazioni critiche e fornendone altresì una primissima valutazione, evidenziando come i suoi effetti potrebbero riverberarsi anche sul terreno dell’esecuzione in Germania di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria italiana.

 

INHALT: 1. Überblick über den Gesamtentwurf. – 2. Die geplante non-conviction-based-confiscation-Vorschrift § 76a Abs. 4 StGB. – 2.1. Tatbestandsvoraussetzungen. – 2.2. Prozessuale „Flankierung“. – 2.3. Rechtsnatur. – 2.4. Bisherige Stellungnahmen. – 3. Fazit.