ISSN 2039-1676


21 luglio 2011 |

Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza

La logica precauzionale come fattore espansivo del "penale" nella giurisprudenza della Cassazione

 

 

 

Sommario: 1. La “matrice europea” della tutela dei beni della sicurezza e l’incidenza su essi del principio (europeo) di precauzione. - 2. Prevenzione vs. precauzione. Mutamenti epistemologici e ripercussioni sul mondo delle norme. - 3. Limiti di compatibilità tra precauzione e categorie del diritto penale (e, insieme, alcune avvertenze su ipotesi di lavoro e metodo di indagine).- 4. Il principio di precauzione nella legislazione punitiva interna. - 4.1. Ascendenze comunitarie. - 4.2. Legislazione interna (un inventario sintetico). - 4.3. Visione d’insieme sull’incidenza nella legislazione punitiva. - 5. Una “valutazione di impatto” sul piano applicativo: le differenti funzioni del principio di precauzione nella giurisprudenza della Cassazione in tema di beni (collettivi o individuali) legati alla sicurezza. - 5.1. Funzione argomentativa di mero rafforzamento retorico. - 5.2. Funzione di interpretazione estensiva di fattispecie penali (come conseguenza dell’interpretazione estensiva della nozione di “rifiuto”). - 5.3. Funzione di estensione dei criteri di imputazione dell’evento dannoso o pericoloso. - 5.3.1. Causalità. - 5.3.2. - Colpa. - 5.4. Funzione di criterio selettivo tra ambito penale e punitivo-amministrativo. - 6. Conclusioni.