ISSN 2039-1676


06 novembre 2013

Responsabilità a titolo di concorso dell'ex amministratore per l'omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter, d.lgs. 74/00)

Trib. Milano, I sez. pen., sent. 11 giugno 2013, Giud. Mannucci

OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA - concorso dell'ex amministratore - responsabilità - sussistenza

 

Risponde di concorso nel reato di omesso versamento dell'IVA (art. 110 c.p. e art. 10 ter, d.lgs. 74/00) l'amministratore che, avendo omesso sia di versare l'IVA dovuta alle scadenze periodiche, sia di accantonare le somme necessarie a far fronte all'obbligo tributario, abbia lasciato la legale rappresentanza della società a un nuovo amministratore pochi giorni prima della scadenza prevista dalla norma incriminatrice per l'adempimento dell'obbligo di versamento, tenendo il nuovo amministratore all'oscuro dell'esistenza di un ingente debito tributario e così inducendolo con l'inganno (art. 48 c.p.) a non versare quanto dovuto.

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 10.3.2000 n. 74, art. 10 ter

 

c.p., art. 110

 

c.p., art. 48

 

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NOTA REDAZIONALE: Il «mancato versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione fiscale costituisce una fattispecie penale che si realizza progressivamente, presupponendo l'accantonamento degli importi dovuti per l'IVA. Il mancato accantonamento costituisce il primo elemento della fattispecie omissiva addebitabile all'imprenditore: questi è infatti obbligato a versare le somme accantonate, dapprima periodicamente (e questo è il secondo momento di formazione della condotta omissiva) e, infine, a provvedere al versamento nel termine indicato dall'art. 10 ter». Ricostruita in questi termini la struttura della fattispecie di omesso versamento dell'IVA (ricostruzione peraltro accolta di recente dalle stesse Sezioni unite - cfr. S.U., 28.3.2013, Romano, in questa Rivista), il Giudice ha riconosciuto la responsabilità penale del soggetto che aveva amministrato per anni la società, sebbene non rivestisse più la carica di amministratore-legale rappresentante al momento della scadenza del termine ultimo, fissato dalla norma incriminatrice, per effettuare il versamento.

L'omesso versamento dell'IVA del 2006, infatti, pur materialmente realizzato dal nuovo amministratore-legale rappresentante, in carica al 27 dicembre 2007 (termine ultimo per effettuare il versamento dell'IVA del 2006 senza incorrere in responsabilità di natura penale), è stato causato dalla pregressa condotta dell'ex amministratore il quale, dopo aver omesso i versamenti periodici previsti dal diritto tributario e non aver nemmeno accantonato le somme necessarie a far fronte in seguito all'obbligo di versamento dell'IVA, ha "ceduto" la carica di amministratore a un altro soggetto, del tutto estraneo alla società, solo pochi giorni prima della scadenza del termine per il versamento previsto dall'art. 10 ter, d.lgs. 74/00, senza segnalare al nuovo amministratore l'esistenza di un ingente debito tributario, ma, anzi, occultando l'esistenza di tale debito grazie alla predisposizione di una documentazione contabile falsa.

Il reato, pertanto, conclude il Tribunale di Milano, è stato commesso col concorso dell'ex amministratore e del nuovo amministratore, ma solo il primo ne risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., dal momento che il secondo ha realizzato involontariamente il fatto in quanto tratto in inganno circa l'insussistenza di un debito IVA della società verso l'erario (in questo senso, si vedano anche Cass., 19.2.2013, Delbecchi, e Trib. Milano, 28.4.2011, R., in questa Rivista; sul punto rinviamo anche a Valsecchi, Delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter d.lgs. 74/00) e (non) rimproverabilità dell'amministratore della società insolvente: qualche spunto di riflessione, in questa Rivista, 11 febbraio 2011). (Alfio Valsecchi)